CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inamnnissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dell'accoglimento con rinvio del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Assise d'appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado e per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ascritta al capo 5 con riferimento alla detenzione di 3 kg di cocaina in concorso tra loro e con i fratelli Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] (per i quali si è proceduto separatamente). È stato altresì dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 411 cod. pen. ascritto (al capo 2) ai detti imputati come commesso in concorso con altri soggetti, tra cui i citati Arlotta, e con riferimento al cadavere di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza d'appello, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto autonomi ricorsi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondati, rispettivamente, su due e tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Con i due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge (art. 110 cod. pen.) e vizio motivazionale cumulativo in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per la fattispecie in materia di stupefacenti. La Corte territoriale, in sintesi, avrebbe reso motivazione non solo inadeguata ma anche illogica e contraddittoria circa il contributo concorsuale fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione da parte dei fratelli Arlotta dei 3 kg di cocaina. Sarebbero state in particolare non considerate le prospettazioni difensive circa la mera connivenza non penalmente rilevante laddove i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», avrebbero in concreto disatteso il principio governante la materia e dagli stessi evocato proprio in tema di distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel citato reato (il riferimento esplicito è a Sez. n. 34754 del 20.11.2020, Abbate, Rv. 280244). Per la difesa sarebbero difatti emersi elementi probatori tali da addivenire a un'assoluzione. 4. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. e vizio cumulativo di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe rigettato il relativo motivo d'appello deducente l'intervenuta condanna in merito al reato in materia di stupefacenti invece non ascritto al ricorrente. 4.1. Con i motivi secondo e terzo si deducono violazioni di legge e vizio motivazionale cumulativo in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascritta al capo 5, in quanto dedotta dalle chiamate di correo rese dai fratelli Adotta e da [OSCURATO:PERSONA] invece, per il ricorrente, non tali da confermarsi reciprocamente in merito tanto alla collocazione temporale dei fatti e alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla quantità, qualità e tipologia di stupefacente. La Corte territoriale, oltre a non aver condotto un giudizio di attendibilità dei dichiaranti, limitato solo alla credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], proprio per l'assenza di elementi tali da provare la tipologia di stupefacente, avrebbe peraltro errato nel non sussumere la fattispecie concreta nell'astratta previsione di cui al comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Le Procura generale e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile mentre quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato. 2. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono nullità della sentenza, ex art. 522 c.p.p., e vizio cumulativo di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe rigettato il relativo motivo d'appello deducente l'intervenuta condanna in merito al reato in materia di stupefacenti invece non ascritto al ricorrente. In particolare, si evidenzia che il decreto che dispone il giudizio, culminato con la sentenza di primo grado confermata in appello, ascrive a carico di [OSCURATO:PERSONA] il solo reato di cui all'art. 411 cod. pen. (capo 2) e non anche la fattispecie in materia di stupefacenti di cui al capo 5. Il G.u.p., solo a istruttoria già quasi terminata, avrebbe provveduto a emendare, de plano, il detto decreto inserendo nel capo 5 il nominativo del ricorrente, peraltro senza indicazione in merito alla recidiva, invece ritenuta dai giudici di merito. Nonostante la deduzione di quanto innanzi con i motivi d'appello, la Corte territoriale, prosegue la doglianza in esame, al pari del giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto trattarsi di una ipotesi di correzione di errore materiale, dovuto a una svista di tipo solo «grafico», in ragione della circostanza per cui la relativa richiesta di rinvio a giudizio conteneva la contestazione del detto capo 5 anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], al pari della recidiva allo stesso ascritta, e che il conseguente decreto che dispone il giudizio è stato emesso, proprio in accoglimento della detta richiesta, all'esito di udienza nel corso della quale non sono stati disposti stralci o separazioni processuali circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non è stata emessa sentenza di non luogo a procedere. La correzione dell'errore materiale disposta de plano, peraltro, prosegue sul punto il ricorso, sarebbe stata ritenuta dal giudice integrante ipotesi di nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen., ma non assoluta, con la conseguenza che può essere validamente dedotta solo prospettando un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisivi, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato, cosa non avvenuta nella specie. Premesso quanto innanzi, il motivo di ricorso in esame prospetta la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen., per assenza di correlazione tra essa e la contestazione, essendo stata ascritta la fattispecie di cui al capo 5 a carico di [OSCURATO:PERSONA] solo nel giudizio di primo grado ma in assenza di contestazione suppletiva ex art. 516 cod. proc. pen., e, peraltro, in ragione di un provvedimento abnorme del G.u.p. di mera rettifica del decreto che dispone il giudizio. Tale provvedimento, conclude il ricorrente sul punto, anche qualora lo si volesse considerare correzione di errore materiale, sarebbe comunque affetto da nullità in quanto emesso de plano nonché a dibattimento già quasi terminato, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato a causa della mancata possibilità di indicare eventuali testi a discarico e di controesaminare, con riferimento alla fattispecie in materia di stupefacenti, i te:stimoni escussi su richiesta dell'accusa. 2.1. Il motivo in esame è infondato, versandosi in ipotesi di mero errore materiale, peraltro immediatamente percepibile e percepito dallo stesso ricorrente e dalla sua difesa dal solo raffronto tra richiesta di rinvio a giudizio e decreto che dispone il giudizio, non pregiudicante nella specie il diritto di difesa dell'imputato. 2.2. In termini generali, deve premettersi che può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto. In tal caso, infatti, la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939- 01). Non è consentito, invece, apportare modifiche all'atto con inserimento di elementi non inclusi nella ratio decidendi e tali da alternare il contenuto essenziale della decisione già adottata (Sez. U, n. 7945 del 30/1/2008, Boccia, Rv. 238426-01, in motivazione; Sez. 1, n. 6784 del 2005, cit., in motivazione). Il principio di cui innanzi è stato recentemente ripreso, oltre che applicato alla specifica ipotesi di errore materiale presente in decreto di autorizzazione di operazioni di intercettazione, da Sez. 4, n. 30853 del 24.05/2022, Costa, non nnassinnata, con particolare riferimento alla possibilità, da parte del giudice del riesame, di considerare l'errore, senza poterlo formalmente correggere in quanto non giudice dell'impugnazione di quel provvedimento, facendo emergere la reale volontà e l'intenzione decisoria del G.i.p. che ha pronunciato il provvedimento, adeguando l'espressione formale della decisione assunta al suo effettivo e intangibile contenuto ma senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento. Con specifico riferimento a una fattispecie per diversi aspetti simile all'attuale, la Suprema Corte ha infine chiarito che il giudice per l'udienza preliminare che erroneamente omesso di trascrivere nel decreto di rinvio a giudizio alcune delle condotte descritte nella richiesta formulata dal Pubblico Ministero, può procedere alla correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen., trattandosi di rimedio che non incide sulla decisione assunta e determina, senza incertezza di contenuto, la progressione del processo verso la fase del giudizio (Sez. 6, n. 29912 del 12/06/2018, Brinded, Rv. 273562). 2.3. Orbene, dal ricorso oltre che dalle sentenze di merito e dagli atti processuali, cui la Suprema Corte accede in considerazione dell'error in procedendo dedotto, emerge che il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato oltre che per il reato di cui all'art. 411 cod. pen. (capo 2), dichiarato estinto per prescrizione in appello, anche per la fattispecie prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con contestazione a caric:o di [OSCURATO:PERSONA] della recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (imputazione ascritta al capo 5). Il riferimento (anche nominativo) a [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente nel reato in materia di stupefacenti, nella richiesta di rinvio a giudizio, è presente non solo nell'intestazione della relativa rubrica ma anche nella formulazione della stessa imputazione e in termini di attività d'intermediazione. Al fine di decidere in merito alla richiesta di rinvio a giudizio, invero avente a oggetto anche altre imputazioni ma non a carico di [OSCURATO:PERSONA], il G.u.p. ha fissato udienza (celebrata il 24 gennaio 2020) e, all'esito della separazione delle posizioni processuali degli imputati richiedenti riti alternativi, all'udienza del 28 febbraio 2020, in accoglimento della richiesta, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza disporre stralcio o separazione circa le loro posizioni e in merito alla relative contestazioni. Nel detto decreto, però, con riferimento all'imputazione di cui al capo 5 in materia di stupefacenti, a causa della riscrittura della contestazione al fine di indicare che per le posizioni dei due fratelli Arlotta si è proceduto separatamente in ragione delle richieste di riti alternativi in sede di udienza preliminare, per mera erronea estrinsecazione formale della decisione il nome di [OSCURATO:PERSONA] compare, al pari di quello dei due Arlotta, prima della specificazione dei nominativi degli imputati per i quali si è proceduto separatamente, pur permanendo la descrizione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] come soggetto intermediario. Nell'eliminazione grafica dell'indicazione delle recidive con riferimento agli originari coimputati richiedenti riti alternativi il G.u.p. ha altresì finito per eliminare il grafico riferimento alla recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta per mera erronea estrinsecazione formale della decisione rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio. Sicché, è stato celebrato il dibattimento di primo grado nel corso del quale, come evidenziato dal ricorrente, con procedura de plano, il G.i.p. ha sostanzialmente provveduto, de plano, a correggere l'errore materiale del decreto che dispone il giudizio (invero già anticipata dal giudice del dibattimento all'udienza del 10 febbraio 2021), anticipando il nome di Nlazzola, come già avvenuto per il nome di [OSCURATO:PERSONA], rispetto all'indicazione dei nominativi dei fratelli Arlotta quali correi per i quali si è proceduto separatamente, in quanto richiedenti riti alternativi in sede di udienza preliminare. Sempre come evidenziato dal ricorrente, l'eccezione deducente l'error in procedendo di cui al primo motivo del ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rigettata in primo grado, è stata riproposta in appello e nuovamente rigettata (nei termini evidenziati in ricorso e innanzi sintetizzati). 2.3.1. Palese è dunque l'errore materiale consistente tanto nell'indicazione, con riferimento al capo 5, del nominativo di [OSCURATO:PERSONA], insieme a quelli dei due fratelli Arlotta, tra coloro per i quali si è proceduto separatamente, corretto dal G.i.p. de plano e comunque rilevato dal giudice di primo grado all'udienza del 1° febbraio 2021), così come palese è l'errore materiale consistente nella grafica eliminazione della recidiva, invece contestata a [OSCURATO:PERSONA], insieme all'eliminazione della recidiva per i correi per i quali si è effettivamente proceduto separatamente (i fratelli Arlotta), come sostanzialmente rilevato dal giudice d'appello (che ha confermato peraltro la mera nature di errore materiale con riferimento alla vicenda inerente al nominativo di [OSCURATO:PERSONA]). Ne consegue che correttamente il giudice di merito ha ritenuto non nulla, né tantomeno abnorme, la correzione dell'errore materiale relativo al nominativo di mazzola, ancorché corretto de plano, in assenza di indicazioni che si sarebbe potuto dedurre nella relativa udienza camerale qualora fosse stata tenuta. In tal senso, difatti, è stato correttamente applicato, adattandolo alla fattispecie, il principio per cui l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta non abnormità ma una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (ex plurimis: Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219). Nella specie, peraltro, il provvedimento di correzione dell'errore materiale da parte del G.i.p. non è stato fatto oggetto di ricorso per cassazione e oltre alla formale correzione da parte del G.i.p. l'errore è stato anche rilevato del giudice del dibattimento così come è stato evidenziato in sede di merito l'errore materiale inerente alla recidiva (come correttamente ritenuto dal giudice d'appello). 2.3.2. Rilevato che si è trattato di mero errore materiale, relativo all'indicazione del nominativo di mazzola oltre che alla grafica mancata indicazione della recidiva, deve altresì evidenziarsi che nella specie non vi è stato alcun vulnus al diritto di difesa dell'imputato, peraltro solo genericamente indicato dalla difesa in termini di impossibilità di indicare testimoni con riferimento al capo 5, senza specificare quali essi sarebbero stati, oltre che di controesaminare sul punto i testimoni di cui alla lista dell'accusa, senza specificare quali essi siano e le specifiche circostanze inerenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'errore materiale in oggetto è stato difatti immediatamente percepito come tale tanto dall'imputato quanto dalla sua difesa. Dagli atti processuali emerge in particolare che con riferimento al detto decreto che dispone il giudizio, emesso in accoglimento dell'evidenziata richiesta di rinvio, è stato celebrato il giudizio di primo grado e, in vista di esso, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato al giudice del dibattimento il 5 maggio 2020 e dallo stesso sottoscritto con firma autenticata dal difensore (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che poi lo difenderà anche in appello e nel presente giudizio di legittimità), ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In tale sede [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere imputato per «il reato p. e p. dagli artt.411 c.p. e 73 commi 1 e 6 d.P.R. 309/90»: egli ha quindi dichiarato, nonostante il duplice errore materiale, di essere imputato anche per il reato di cui al capo 5. Con successiva lista testi la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha poi chiesto l'escussione di quattro testimoni indicando in maniera che gli stessi avrebbero dovuto riferire in merito a circostanze relative al capo 2 (cioè in ordine alla fattispecie di cui all'art.411 cod. pen.), specificazione che non sarebbe stata necessaria ma ultronea nel caso in cui l'imputato e la difesa non avessero chiaramente percepito l'errore materiale e quindi che il rinvio a giudizio avesse avuto a oggetto anche il capo 5. 3. Tutti gli altri motivi dei ricorsi proposti negli interessi dei due imputati sono sostanzialmente caratterizzati de analoghi profili di inammissibilità.3.1. Come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (di cui alla pagine 5 e s. e 14 e s. della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. pag. 20 e s. e 32 e s.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 3.2. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lannacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Nel detto tentativo di sostituirsi al giudice di merito, peraltro, i ricorrenti non confrontano il loro dire con la ratio sottesa alla decisione (per il detto profilo d'inammissibilità si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 3.3. Orbene, i ricorrenti tentano di fornire una diversa valutazione degli elementi probatori circa la ricostruzione dei fatti, comprese, da parte di mazzola, tipologia e quantità di stupefacente (pari a circa 3 kg di cocaina), oltre che, da parte di [OSCURATO:PERSONA], l'effettiva detenzione dello stupefacente (consegnato ad Arlotta da parte di soggetti calabresi) presso un luogo nella sua disponibilità, tale dunque da escludere l'invocata mera connivenza non punibile. Il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni, non solo etero-accusatorie ma anche auto- accusatorie, rese dai fratelli Arlotta e alla loro valutazione in considerazione degli altri elementi probatori, tra cui anche le dichiarazioni rese dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], acquisite ex art. 513 cod. proc. pen. Differentemente da quanto sostenuto dal ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], infine, la Corte d'Assise d'appello, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha sostanzialmente esplicitato gli elementi sottesi alla valutazione di attendibilità di tutti i dichiaranti ritenendo le stesse peraltro convergenti con riferimento al nucleo dei fatti da provare, nonostante talune divergenze. 4. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, oltre che dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 61.6 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente al p