CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10782-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 10782 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 783/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d’appello di L’Aquila,con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti Cassa) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione alla iscrizione d’ufficio presso la medesima Cassa, per il periodo gennaio 2012 dicembre 2015 , in ragione dell’affermato esercizio dell’attività professionale con carattere di continuità; in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che la Cassa non ave va adempiuto all’onere di provare i presupposti dell’iscrizione e che non poteva accogliersi la tesi della idoneità della allegazione della sola iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti edel possesso di partita IVA relativa a codice ATECO di attività analoga a quella del commercialista,per determinare l’alleg g erimento dell’onere probatorio mediante il funzionamento del principio della prossimità e circolarità della prova, con conse guente riba l tamento sulla professionista dell’onere di provare che l’attività svolta presso la società [OSCURATO:SOCIETA]non fosse soggetta all’iscrizione alla Cassa ricorrente; il difetto di prova dell’esercizio dell’attività professionale di commercialista inoltre rendeva priva di fondamento la pretesa relativa a qualsiasi tipo di contribuzione compresa quella integrativa; avverso tale sentenza ricorre la Cassa sulla base di duemotivi illustrat i da successivamemoria; Ric. 2021 n. 10782 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione della adunanza non partecipata; Consideratoche: con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 22 comma 1 della Legge n. 21 del 1986 e all’art. 5 comma 1 dello Statuto della Cassa, nonché dell’art. 3 comma 1 del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di prossimità e circolarità della prova non considerando la sufficienza della titolarità della partita IVA e dell’iscrizione all’Albo professionale per determinare l’obbligo di iscrizione alla Cassaai sensi del citato art. 22, comma 1, della l. n. 21 del 1986; con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.4), c.p.c., si deduce l’omessa pronuncia , nonchè la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, l. n. 21 del 1986, dell’art. 9, comma 2, dello Statuto della Cassa, dell’art. 9, comma 1 del [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] in ragione della erroneità del dichiarato assorbimento dei motivi dì appello attraverso i quali la Cassa aveva ribadito che comunque la mera iscrizione all’albo professionale avrebbe imposto almeno il pagamento dei contributi integrativi di natura solidaristica e dovuti a prescindere dall’obbligo di versamento di quelli soggettivi; il primo motivo, relativo all’esatto assolvimento dell’onere probatorio in tema di obbligo di iscrizione alla Cassa in ragione dello svolgimento dell’attività di commercialista e di consequenziale obbligo di versamento della contribuzione,è inammissibile; Ric. 2021 n. 10782 sez. ML -ud. 22-12-2022 -4- la sentenza impugnata ha accertato in fatto , confermando l’esito de l primo grado, che l’attività espletata dalla Nocelli non era riconducibile a quella del dottore commercialista, essendo alla stessa attribuito ai fini IVA il codice ATECORI 70.22.09, diverso da quello 69.20.11 attribuito a i servizi forniti dai dottori commercialisti , ed avendo riguardo anche all’ effettivo oggetto dell’attività espletata, corrispondente al primo codice, relativa ad altre attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo - gestionali e pianificazione aziendale, restando escluse le tipiche attività del commercialista costituite dalla contabilità e dalla consulenza in materia fiscal e ; a tale accertamento in fatto, non suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, in difetto di adeguata censura nei limiti consentiti dal disposto dell’art. 360, primo comma n.5) c.p.c., la ricorrente oppone la doglianzadella affermata violazione del principio di acquisizione della prova della cd. prossimità e circolarità della prova, sostenendo che qualora tale principio fosse stato applicato la Nocelli avrebbe dovuto essere onerata della prova negativa di non aver svolto attività di commercialista; il motivo, tuttavia, non si correla alla decisione che non ha deciso la causa sulla base del principio dell’onere della prova, seppure modificato dal cd. principio di prossimità e circolarità della prova; infatti, per quanto la sentenza abbia affermato che la Cassa aveva disatteso l’onere sulla stessa incombente di provare i presupposti oggettivi dell’obbligo di iscrizione, non vi è dubbio chela Corte abbia proceduto all’esame concreto degli indizi offerti dalla parte ritenendoli insufficienti; dunque, non si è deciso utilizzando, seppure erroneamente il principio di cui all’art. 2697 c.c.; la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (da ultimo Cass. n. 18092 del 2020) ha chiarito che l a vio lazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., Ric. 2021 n. 10782 sez. ML -ud. 22-12-2022 -5- censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che neera onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.); peraltro, (Cass. n. 12992 del 2022) il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova; anche il secondo motivo è infondato; nessuna violazione delle disposizioni in tema di obbligo di versamento dei contributi figurativiè stata posta in essere, giacch é l’accertamento in fatto ha escluso che l’attività posta in essere dalla Nocelli fosse comunque riconducibile a quella propria del dottore commercialista, che radica l’obbligo di versare il contributo in oggetto anche per i non iscritti alla Cassa ed altro è il principio invocato dalla ricorrente che attiene alla sussistenza dell’obbligo di versamento del contributo integrativo di cui all’ar t. 11 l. n. 6 del 1981 (che grava sul cliente del Ric. 2021 n. 10782 sez. ML -ud. 22-12-2022 -6- professionista) anche se lo stesso , nell’esercizio della medesima professione, non risultiobbligato ad iscriversi alla medesima Cassa (vd. artt.2 l. n. 100 del 1963 e 22 l. n. 21 del 1986 ) per attività professionali non continuative,ovvero quando la mancanza di obbligatorietà deriv i dal mancato raggiungimento del prescritto limite reddituale (v. Cass.nr. 32508 del 2018in relazione al consequenziale obbligo di iscrizione presso la Gestioneseparata INPS per l’attività professionale tipica); in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidatain dispositivo. P.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori dilegge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unif