Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:C:1997:337
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0269_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-269/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht di Monaco (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:SOCIETA].,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13, primo comma, 14, primo comma, e 17, primo comma, della citata [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris (relatore), P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor [OSCURATO:PERSONA], dal signor [OSCURATO:PERSONA], del foro di Monaco;
- per la [OSCURATO:SOCIETA]., dal signor Alexander von Kuhlberg, del foro di Monaco;
- per il governo tedesco, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA]Müller, del foro di Amburgo, all'udienza del 22 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 febbraio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 maggio 1995, pervenuta in cancelleria il 9 agosto successivo, l'Oberlandesgericht di Monaco ha sottoposto alla Corte, ai sensi del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), tre questioni sull'interpretazione degli artt. 13, primo comma, 14, primo comma, e 17, primo comma, della detta [OSCURATO:PERSONA].
2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), con sede in Firenze, ed il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino italiano, in ordine alla validità di un contratto di franchising tra loro concluso.
3 Emerge dagli atti del processo a quo che, nel 1987, la [OSCURATO:SOCIETA] apriva in Italia una catena di negozi in franchising specializzati nella vendita di prodotti per l'igiene dentale. Nel 1992 il signor [OSCURATO:PERSONA] stipulava in Firenze con la [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di franchising per l'apertura e l'esercizio di un negozio in Monaco. Con tale contratto la [OSCURATO:SOCIETA] autorizzava il signor [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare il diritto di esclusiva relativo al marchio [OSCURATO:SOCIETA] all'interno di una zona geografica determinata. [OSCURATO:PERSONA] si era poi impegnata a fornire le merci munite di tale marchio, a prestare assistenza in vari campi, ad assicurare la formazione necessaria nonché iniziative promozionali e pubblicitarie ed infine a non aprire alcun negozio nella zona geografica coperta dal diritto di esclusiva.
4 Quanto al signor [OSCURATO:PERSONA], egli si impegnava ad allestire locali di vendita a proprie spese, ad approvvigionare il negozio soltanto con prodotti della [OSCURATO:SOCIETA], a mantenere riservate informazioni e documentazioni relative alla [OSCURATO:SOCIETA] ed a corrisponderle una somma di 8 milioni di LIT quale rimborso delle spese sostenute per l'assistenza tecnico-commerciale fornita in occasione dell'apertura del negozio, nonché il 3% del fatturato annuo. Con rinvio agli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano, le parti approvavano in modo specifico, sottoscrivendola a parte, la seguente clausola che figura nel contratto: «Il foro di Firenze è competente a conoscere di ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o ad altri aspetti del presente contratto».
5 Il signor [OSCURATO:PERSONA] allestiva il negozio, pagava la somma iniziale di 8 milioni di LIT ed effettuava parecchi acquisti che per contro non ha mai pagato. Nel frattempo egli ha cessato qualsiasi attività.
6 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha adito il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco I facendo valere che, in base al diritto tedesco, il contratto di franchising era nel complesso nullo, di modo che egli ne ha chiesto la risoluzione. Egli ha sostenuto del pari che erano nulli i contratti di vendita conclusi successivamente in esecuzione del contratto di franchising.
7 Secondo il signor [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco I era competente in quanto giudice del luogo di esecuzione dell'obbligo contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA]. La clausola attributiva di competenza prevista nel contratto di franchising a favore del foro di Firenze non ha a suo avviso alcuna efficacia derogatoria nell'ambito del ricorso di annullamento da lui intentato, dato che la domanda verteva, secondo lui, sulla nullità del contratto nel suo complesso e quindi anche della clausola attributiva di competenza. Inoltre il signor [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, non avendo ancora avviato le sue attività commerciali, doveva ritenersi un consumatore ai sensi degli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA].
8 Risulta dalla lettera di tali disposizioni:
Articolo 13
«In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata consumatore, la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, 5_:
1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,
(...)».
Articolo 14
«L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
(...)».
9 [OSCURATO:PERSONA] di Monaco I ha declinato la sua competenza considerando che fosse valida la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di franchising e che nel caso di specie non si trattasse di un contratto concluso da un consumatore.
10 L'Oberlandesgericht di Monaco, adito in seguito all'appello interposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] contro tale decisione, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un attore vada considerato consumatore, ai sensi degli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], anche nel caso in cui l'azione riguardi un contratto che l'attore abbia stipulato non per un'attività commerciale già esercitata, ma ai fini di un'attività commerciale da svolgersi solo in futuro (in questo caso: contratto di franchising per la creazione di un'attività commerciale propria).
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 13, primo comma, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] (vendita a rate di beni mobili materiali) ricomprenda un contratto di franchising nel quale sia previsto l'obbligo dell'attore di acquistare, per un periodo pluriennale (tre anni), dall'altra parte contraente gli oggetti e le merci necessari per l'allestimento e la gestione di un esercizio commerciale (senza accordo di pagamento rateale) di pagare un'indennità di avviamento e, a partire dal secondo anno di attività, un canone di licenza pari al 3% del fatturato.
3) Se il giudice di uno Stato membro designato in una clausola attributiva di competenza sia, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente competente anche nel caso in cui con l'azione venga richiesta la declaratoria di nullità del contratto nel quale è contenuta la suddetta clausola, la quale recita come segue: "Per ogni controversia sull'interpretazione, esecuzione o altri aspetti del presente contratto è competente il foro di Firenze", specificamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano».
Sulla prima questione
11 Con la prima questione il giudice nazionale domanda in sostanza se gli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] vadano interpretati nel senso che possa considerarsi come un consumatore un attore il quale abbia stipulato un contratto per l'esercizio di un'attività professionale non attuale, ma futura.
12 A tal fine, occorre anzitutto ricordare il principio, sancito dalla giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 21 giugno 1978, causa 150/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1431, punti 14-16 e 19, e 19 gennaio 1993, causa C-89/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-139, punto 13), secondo cui, per garantire un'applicazione uniforme della [OSCURATO:PERSONA] in tutti gli Stati contraenti, le nozioni da essa impiegate, che possono assumere significati diversi da un ordinamento all'altro degli Stati contraenti, vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità della [OSCURATO:PERSONA]. Tale è appunto il caso della nozione di «consumatore», ai sensi degli artt. 13 e seguenti, che funge da presupposto per l'applicazione di norme di competenza giurisdizionale.
13 Va rilevato in secondo luogo che, per giurisprudenza consolidata, nel sistema normativo della [OSCURATO:PERSONA], il principio generale della competenza giurisdizionale dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il convenuto costituisce il principio generale e che solo come eccezione a questo principio la [OSCURATO:PERSONA] prevede i casi, tassativamente elencati, nei quali il convenuto può o deve, a seconda del caso, essere citato in giudizio in un altro Stato contraente. E' ovvio che le norme sulla competenza che deroghino al principio generale sopra ricordato non possano essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punti 14-16).
14 Questo ragionamento vale a fortiori nel caso in cui si tratti di una norma sulla competenza come quella dell'art. 14 della [OSCURATO:PERSONA], la quale permette al consumatore, che sia tale ai sensi dell'art. 13 della [OSCURATO:PERSONA], di citare il convenuto nel foro dello Stato contraente sul cui territorio l'attore ha il proprio domicilio. Infatti, al di fuori dei casi espressamente contemplati, la [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell'attore (v. sentenza 11 gennaio 1990, causa C-220/88, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-49, punti 16 e 19, e [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 17).
15 Quanto alla nozione di consumatore, l'art. 13, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] lo definisce come una persona che agisce «per un fine che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale». Secondo la giurisprudenza costante, si deduce dalla lettera e dalle finalità di tale norma che essa contempla esclusivamente il caso del consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punti 20 e 22).
16 Risulta da quanto precede che, al fine di stabilire lo status di consumatore di una persona, nozione che va interpretata restrittivamente, occorre riferirsi al ruolo di tale persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di tale stessa persona. Come ha giustamente rilevato l'avvocato generale al punto 38 delle sue conclusioni, un solo e medesimo soggetto può essere considerato un consumatore nell'ambito di determinate operazioni ed un operatore economico nell'ambito di altre.
17 Pertanto, soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte considerata economicamente più debole. La particolare tutela perseguita da tali disposizioni non si giustifica nel caso di contratti il cui scopo sia un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un'attività nulla toglie alla sua natura professionale.
18 E' quindi conforme sia alla lettera, sia allo spirito nonché alla finalità delle disposizioni considerate la conclusione che il particolare regime di tutela da esse istituito riguarda unicamente i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura.
19 La prima questione va risolta pertanto dichiarando che gli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] vanno interpretati nel senso che un attore il quale ha stipulato un contratto per l'esercizio di un'attività professionale non attuale, ma futura non può essere considerato un consumatore.
Sulla seconda questione
20 Data la soluzione della prima questione, non occorre risolvere tale questione.
Sulla terza questione
21 Con la terza questione il giudice nazionale domanda in sostanza se il giudice di uno Stato contraente, designato in una clausola attributiva di competenza validamente conclusa ai sensi dell'art. 17, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], sia esclusivamente competente anche nel caso in cui con l'azione venga in particolare richiesta la declaratoria di nullità del contratto che contiene la suddetta clausola.
22 Il giudice a quo solleva anche la questione se una clausola attributiva di competenza, validamente conclusa ai sensi delle regole della [OSCURATO:PERSONA], inserita in un contratto principale, vada considerata autonomamente ed indipendentemente da qualsiasi allegazione concernente la validità del resto del contratto.
23 L'art. 17, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] dispone:
«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa per iscritto (...)».
24 Al riguardo occorre distinguere, in primo luogo, tra una clausola attributiva di competenza e le disposizioni sostanziali del contratto in cui tale clausola è inserita.
25 Infatti, una clausola attributiva di competenza che risponde ad una finalità di procedura, è disciplinata dalle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] che persegue l'istituzione di regole uniformi di competenza giurisdizionale internazionale. Viceversa le disposizioni sostanziali del contratto principale in cui è inserita la clausola nonché qualsiasi contestazione in merito alla validità di quest'ultimo sono disciplinate dalla lex causae che è determinata dal diritto internazionale privato dello Stato del foro.
26 Va rilevato in secondo luogo che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti, evitando, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, ed a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo sia all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire, sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (sentenze 4 marzo 1982, causa 38/81, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 825, punto 6, e 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4075, punto 11).
27 E' del pari conforme a tale spirito di certezza del diritto la possibilità per il giudice nazionale adito di pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza in base alle regole della [OSCURATO:PERSONA], senza essere costretto a procedere all'esame della causa nel merito.
28 Tale esigenza di garantire la certezza del diritto grazie alla possibilità di prevedere con sicurezza il foro competente è stata interpretata nell'ambito dell'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], che favorisce la volontà delle parti contraenti ed introduce una competenza esclusiva che prescinde da qualsiasi legame oggettivo tra il rapporto giuridico controverso e il giudice designato, imponendo l'osservanza di rigorosi requisiti formali (v., in proposito, sentenza 20 febbraio 1997, causa C-106/95, MSG, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-911, punto 34).
29 L'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA] è diretto a designare, in modo chiaro e preciso, il giudice di uno Stato membro contraente che abbia la competenza esclusiva conformemente alla volontà delle parti, manifestata secondo i rigorosi requisiti di forma ivi enunciati. La certezza del diritto ricercata da tale disposizione potrebbe essere facilmente compromessa se venisse riconosciuta ad una parte contraente la facoltà di eludere tale regola della [OSCURATO:PERSONA] con la sola allegazione della nullità del contratto nel suo complesso per ragioni fondate sul diritto sostanziale applicabile.
30 Tale conclusione è in sintonia non soltanto con la soluzione adottata dalla Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui essa ha dichiarato che il ricorrente fruisce del foro dell'adempimento ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] anche qualora l'esistenza del contratto su cui si fonda la domanda sia controversa, ma anche con quella risultante dalla sentenza 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2383, punto 15), ove essa ha riconosciuto, nell'ambito dell'art. 16, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA], che, in materia di contratti di locazione e di affitto d'immobili, sia attribuita competenza esclusiva ai giudici del paese in cui si trova l'immobile anche se la controversia riguardi l'esistenza stessa del contratto di affitto.
31 Va aggiunto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'interpretazione della clausola attributiva di competenza, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo campo di applicazione, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata (sentenza 10 marzo 1992, causa C-214/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1745, punto 37). Spetta quindi, se del caso, a quest'ultimo decidere se la clausola dinanzi ad esso invocata, che concerne «ogni controversia» relativa all'interpretazione, all'esecuzione o ad «altri aspetti» del contratto, riguardi anche qualsiasi contestazione relativa alla validità del contratto stesso.
32 La terza questione va risolta quindi nel senso che il giudice di uno Stato contraente, designato in una clausola attributiva di competenza validamente conclusa ai sensi dell'art. 17, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], è esclusivamente competente anche nel caso in cui con l'azione venga richiesta in particolare la declaratoria di nullità del contratto che contiene la detta clausola.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberlandesgericht di Monaco con ordinanza 5 maggio 1995, dichiara:
1) Gli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, vanno interpretati nel senso che un attore il quale ha stipulato un contratto per l'esercizio di un'attività professionale non attuale, ma futura non può essere considerato un consumatore.
2) Il giudice di uno Stato contraente, designato in una clausola attributiva di competenza validamente conclusa ai sensi dell'art. 17, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, è esclusivamente competente anche nel caso in cui con l'azione venga richiesta in particolare la declaratoria di nullità del contratto che contiene la detta clausola.