CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02538/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 23609/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del suo Direttore p.t., rappresentatee difesedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomiciliano; –controricorrenti – e Regione Lazio; -intimata – avverso la sentenza n. 804/17/2021, depositata in data 11 febbraio 2021, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; Riscossione tributi -Notifica cartella udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 804/17/2021, depositata in data 11 febbraio 2021, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e disatteso quello spiegato in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto, per quanto di ragione, l’impugnazione di un avviso di intimazione emesso in relazione a presupposte cartelle di pagamento (in numero di 15); 1.1 –il giudice del gravame ha considerato che: -per alcune delle cartelle di pagamento – contrassegnate dai « nn. «09720030357450452000;09720070331992741000;0972008029157 2904000;09720100172186237000;0972013012232504000;0972013 0322210243000;09720140209337136000;09720140261859387000; 09720150088497969000»- il primo giudice aveva rilevato l’estinzione della pretesa impositiva per intervenuta decadenza e peraltro, per alcune di queste (le cartelle nn. 09720130322210243000 ; 09720140209337136000;09720140261859387000;09720150088497 969000), che il procedimento notificatorio era stato irritualmente eseguito; laddove costituivano espressione di legittimo esercizio del potere impositivo le cartelle di pagamento contrassegnate dai nn. 09720110094406272000;09720120146407108000;09720120207254 47500; - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, però, nella fattispecie doveva trovare applicazione la disposizione di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, primo comma, lett. e), in quanto le cartelle di pagamento erano state notificate in condizioni di irreperibilità assoluta – e previe debite (ma vane) ricerche, puntualmente documentate, – atteso, poi, che l’agente della riscossione aveva tenuto conto della residenza anagrafica del contribuente stabilita «prima in via Pindaro n. 50 e poi in via Simonide n. 95»; 2. -[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - l’ Agenzia delle Entrate , e l’ Agenzia delle Entrate - Riscossione , resistono con controricorso; -la Regione Lazio non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. – col primo motivo il ricorrente denuncia «nullità del procedimento e per l’effetto della sentenza impugnata» in relazione all’inammissibilità dell’appello di controparte che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto, in violazione del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, conv. in l.10 dicembre 2016, n. 225, conferendo procura ad un avvocato del libero foro; - il secondo motivo, anch’esso non meglio rubricato, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, assumendo il ricorrente che il giudice del gravame erroneamente aveva ritenuto legittime le notifiche degli atti presupposti (cartelle di pagamento), perciò non rilevando che «nessuna delle cartelle de quibus era stata in effetti notificata al contribuente» e, per di più, invertendo la sequenza delle residenze anagrafiche di esso esponente; - soggiunge il ricorrente che – diversamente da quanto rilevato dalla gravata sentenza – le cartelle inviate in «via Simonide n. 25» erano state restituite al mittente con esito negativo, che nessuna delle cartelle era stata notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e che alcune delle stesse cartelle erano state «indirizzate …a tale “[OSCURATO:PERSONA]”»;2. – in via pregiudiziale, va rilevato che il difensore di parte ricorrente ha depositato una comunicazion e « di accettazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione -quater”) dei carichi affidati all’agenzia delle entrate –riscossione –con contestuale rinuncia al ricorso» deducendo che il ricorrente, con l’adesione alla definizione agevolata, « ha rinunciato al presente ricorso » e che l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva « comunicato l’accoglimento di tali dichiarazioni di adesione.»; -in allegato a detta «comunicazione» sono state, quindi, depositate due comunicazioni dell’agente della riscossione recanti determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute, ai fini della definizioneagevolata, nonché la relativa rate izzazione; 2.1 -la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: - « … i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartelladi pagamento » (comma 231); -«Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232» (comma 235); - « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti» (comma 236); -«In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.» (comma 244); 2.2 –come reso esplicito dal tessuto regolatorio sopra ripercorso, la dichiarazione di «estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati … » (art. 1, comma 236), così che lo stesso impegno a rinunciare aigiudizi pendenti, assunto dal contribuente con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, «non produce effetti» nel caso «di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento … » , e atteso che, in siffatta evenienza, è la stessa definizione agevolata, promossa con la dichiarazione di adesione del contribuente (che detto impegno ivi assume), a rimanere per l’appunto inefficace(art. 1, comma 244 ) ; 2.3 - nella fattispecie, per di più , - ed in presenza di un piano di rateizzazione del dovuto –l’atto depositato in giudizio non contiene una rinuncia al ricorso della parte, ovvero del suo difensore « munito di mandato speciale a tale effetto» (art. 390 cod. proc. civ.), ma si risolve nell’evocazione del ridetto impegno alla rinuncia i cui effetti, come anticipato, implicano «l'effettivo perfezionamento della definizione»; -ricorrono, dunque, i presupposti per un rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini dellaverifica della definizione agevolata. P.Q.M. La Corte, rinvia la trattaz