CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato note di udienza, riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di Milano che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di due anni e quattro mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 20/01/2021 del Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della società cooperativa «Coopolis S.c.a.r.I.», al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva indicato, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse dalle ditte individuali «[OSCURATO:PERSONA]» (anni 2010 e 2011) e dalla «T.S. [OSCURATO:PERSONA]» (anni 2012 e 2013) per operazioni inesistenti; il fatto è contestato come commesso in Milano dal 29/11/2011, data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, al 29/09/2014, data di presentazione dell'ultima. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., le violazione degli artt. 125, comma 3, e 190 cod. proc. pen., sotto il profilo della omessa adozione, prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, di specifica ordinanza relativa alla inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi al febbraio 2017 come dedotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata proprio per decidere sulla acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, nonché all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando veniva escusso il maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA]. Tale inutilizzabilità - afferma - avrebbe riguardato tutti i fatti oggetto delle contestazioni di cui ai capi D ed E (anni di imposta 2012 e 2013) successivi alla fattura n. 1 del 10/01/2012 in quanto le relative indagini erano state effettuate dopo la scadenza del termine (non prorogato) di cui all'art. 405 cod. proc. pen. Allega, in fatto, quanto segue: - il 18/02/2015, la PG aveva ricevuto dalla Procura della Repubblica di Verbania una delega di indagini per effettuare verifiche su due società, «[OSCURATO:PERSONA]» e «T.S. [OSCURATO:PERSONA]», ritenute vere e proprie cartiere; - le indagini si erano protratte senza alcuna proroga (almeno) fino al 15/07/2016 giorno in cui la polizia giudiziaria aveva depositato un'informativa di reato alla Procura della Repubblica di Milano, ritenuta territorialmente competente, con cui si ipotizzava, a carico del ricorrente, il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per gli anni di imposta 2009-2012 (ultima fattura inserita nella dichiarazione era, appunto, quella del 10/01/2012); con lo stesso atto era stata chiesta l'emissione di appositi decreti di acquisizione della documentazione bancaria e societaria onde estendere le indagini per i periodi successivi; - il 21/07/2016 il pubblico ministero lo aveva iscritto nel registro delle notizie di reato ed il 19/07/2017 aveva emesso nei suoi confronti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari contestando tutti i reati compendiati nell'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza aver emesso nessuno degli atti compulsati dalla polizia giudiziaria; - nel frattempo, la polizia giudiziaria aveva deciso di proseguire l'attività di indagine acquisendo autonomamente (e del tutto arbitrariamente) la documentazione bancaria e societaria inerente i rapporti tra «Coopolis S.c.a.r.I.» e le due ditte individuali «[OSCURATO:PERSONA]» e «T.S. [OSCURATO:PERSONA]» per tutto il periodo successivo al 10/01/2012 (si precisa, nel secondo motivo, che si trattava degli estratti del conto corrente della società, degli assegni emessi dalla medesima, delle attestazioni relative alle modalità di incasso degli stessi assegni, delle fatture emesse dalle ditte individuali sopra indicate, delle dichiarazioni dei redditi e Iva di «Coopolis»), compendiando l'attività di indagine nella informativa del 22/08/2017 con cui denunciava nuovi reati successivi a quelli oggetto della prima; - in conseguenza di ciò, il 16/09/2017 il pubblico ministero aveva emesso un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari con cui erano state contestate al ricorrente ulteriori violazioni dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, consumate fino all'anno di imposta 2013, nonostante il termine per le indagini preliminari fossero irrimediabilmente scaduto il 21/02/2017; - all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dedotto l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 21/02/2017 sotto il duplice profilo: a) della inutile scadenza dei termini per le indagini preliminari; b) della acquisizione degli atti in assenza di provvedimento del PM che ne ratificasse quantomeno l'operato; - poiché il GUP si era astenuto dal decidere, aveva riproposto l'eccezione in sede dibattimentale ed il Tribunale aveva fissato un'udienza dedicata all'argomento, quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'esito della quale il Tribunale aveva riservato di decidere dopo l'audizione del m.11o Piccinno; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso dell'audizione dell'UPG, era stata reiterata l'eccezione chiedendo che il testimone non riferisse su attività compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari trattandosi, al riguardo, di testimonianza inutilizzabile, ma il Tribunale - ancora una volta - non decideva, disponendo per la prosecuzione dell'incombente istruttorio riservandosi di verificare successivamente di comprendere a quale fase delle indagini si riferisse la testimonianza stessa; - solo con la sentenza di primo grado aveva potuto comprendere quali atti e parti della testimonianza del m.11o Piccinno fossero utilizzabili e quali no;- in appello aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado perché il Tribunale aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di inutilizzabilità degli atti, sciogliendo la riserva solo con la sentenza; in buona sostanza, la questione avrebbe dovuto essere affrontata ed esaminata prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale; - la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità ritenendo che il giudice possa sciogliere la riserva sulla utilizzabilità degli atti direttamente con sentenza. In diritto, obietta che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamata nel ricorso) la riserva sulle prove deve essere sciolta dal giudice prima della chiusura del dibattimento perché diversamente la difesa non sa su quali prove possa discutere. Risulta violato in tal modo l'art. 125 cod. proc. pen., con conseguente nullità delle sentenze di primo e secondo grado e richiesta di annullamento della sentenza impugnata. 1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti oggetto del primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di gravame con cui era stata contestata l'acquisizione degli esiti delle attività di indagine compiute dopo il febbraio 2017 e comunque il contrasto della motivazione della sentenza del Tribunale con le prove acquisite nel corso del processo dalle quali emerge che le prove relative ai fatti successivi al 10/01/2012 erano state acquisite dopo il febbraio 2017. In particolare, prosegue, era stato dedotto, in appello, che né il PVC del 05/05/2015, né la scheda contabile di «Coopolis» intestata a TS Telemarketing e allegata alla CNR del luglio 2016, contemplavano le fatture successive al 10/01/2012. Tali argomenti sono stati ignorati dalla Corte di appello e non corrisponde a vero, ed è anzi frutto di travisamento (esplicitamente), la affermazione della Corte territoriale secondo la quale gli atti posti a supporto delle contestazioni successive al primo avviso ex art 415-bis cod. proc. pen. costituivano un mero riepilogo di quanto già in possesso della PG. Ciò risulta chiaramente, afferma il ricorrente, dalla testimonianza resa dal m.11o Piccinno nel corso del dibattimento di primo grado e dal contenuto dell'annotazione di PG del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove si dava esplicitamente atto che le nuove ipotesi di reato traevano linfa dalle indagini svolte dopo il deposito della prima informativa. Sicchè, ribadisce, non è vero che le nuove contestazioni si fondavano su prove acquisite ed a corredo della prima informativa di reato. 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità degli atti acquisiti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria dopo il mese di febbraio 2017 (in violazione degli artt. 191 e 405 e segg. cod. proc. pen.) e in assenza di autorizzazioni, perquisizioni o sequestri dell'AG (in violazione degli artt. 248 e 255 cod. proc. pen.). Richiamati gli argomenti oggetto dei primi due motivi, aggiunge che, in ogni caso, la nuova informativa non può essere considerata meramente "riepilogativa" poiché in conseguenza della stessa sono state elevate nuove accuse a proprio carico. Ammesso e non concesso che gli atti fossero a già disposizione della PG, la loro rielaborazione ha comunque portato ad attribuire ad essi una valutazione probatoria diversa, tanto da comportare nuove e diverse imputazioni. Nè a diverse conclusioni si può pervenire sul rilievo (fatto dalla Corte di appello) che si tratta di documenti, in quanto tali producibili sempre. In realtà, obietta il ricorrente, si tratta di documenti acquisiti comunque attraverso un atto compiuto fuori del termine stabilito per la fase delle indagini preliminari (tali sono quelli che erano stati indicati a pag. 30 dell'atto di appello sui quali si sono fondate le accuse compendiate ai capi D ed E, messi a disposizione del PM il 22/08/2017, quando erano già spirati i termini per le indagini preliminari). Nè a diversi risultati si potrebbe pervenire aderendo alla affermazione del primo Giudice secondo cui il materiale in questione era in possesso della PG dal luglio al novembre 2016. In realtà tale materiale era stato acquisito su delega del PM di Verbania del 18/02/2015 alla quale non era seguita alcuna proroga di indagine, con conseguente inutilizzabilità o comunque nullità dei relativi esiti. In alternativa alla tesi della inutilizzabilità, la prova sarebbe comunque nulla perché acquisita senza un provvedimento dell'AG sindacabile, in tesi, mediante riesame e, dunque, in violazione del diritto di difesa. In conclusione, gli esiti dell'attività istruttoria compendiati nella CNR del 22/08/2017 non potevano essere utilizzati come prova in quanto: (i) non costituiscono frutto di rielaborazione di atti assunti in precedenza; (ii) sono stati acquisiti dopo il decorso dei termini delle indagini preliminari, (iii) in assenza di un provvedimento dell'AG. Il tutto in violazione degli artt. 178, 191, 248, 255, 405 cod. proc. pen. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione del 22/08/2017 e dei relativi allegati sul rilievo che si tratta di atto non più amministrativo bensì di indagine vero e proprio perché posto in essere dopo che erano già emersi, nei suoi confronti, gli indizi di reato compendiati nella prima informativa della GdF, con la conseguenza che esso non poteva essere definito, coma ha fatto la Corte di appello, alla stregua di un "documento" acquisibile anche dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari. L'inutilizzabilità riguarda tutte le fatture passive emesse dalle ditte individuali sopra indicate e ricevute da Coopolis dal 01/01/2012, gli assegni emessi da Coopolis per pagare le predette fatture, i bilanci di esercizio e i modelli IVA della società, le schede contabili ove venivano registrati i rapporti con le predette ditte individuali. Si tratta di documentazione acquisita tramite richiesta di esibizione alla società e i vari istituti di credito presso cui la stessa aveva aperto un rapporto di conto corrente, in assenza di provvedimenti autorizzatori dell'A.G., in evidente violazione degli artt. 191, 248 e 255 cod. proc. pen. 1.5.Con il quinto motivo deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal M.lio Piccinno in ordine alle attività espletate dopo il mese di febbraio 2017 e la contraddittorietà della motivazione sul punto che, nell'affermare la base meramente documentale della condanna irrogata in primo grado, non ha considerato quanto affermato proprio dal Tribunale che ha fatto riferimento alle circostanze e considerazioni esposte dal testimone nel corso della sua deposizione ed ha ritenuto "probabile" o "logico" che l'attività di indagine fosse stata compiuta prima del febbraio 2017. La testimonianza dell'UPG, afferma, costituisce l'unica prova della propria responsabilità, prova che ha consentito di attribuire alle evidenze documentali acquisite dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari il significato ad esse attribuito dal Tribunale in ordine ai rapporti tra «Coopolis» e le altre due ditte individuali e la qualifica di schermo cartolare di queste ultime due. 1.6.Con il sesto motivo deduce la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza e la conseguente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Ricorda, al riguardo, che la rubrica gli imputa di essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti da lui stesso prodotte; sennonché i giudici di merito hanno concordemente escluso che le fatture fossero "autoprodotte" non traendone, tuttavia, le doverose conseguenze in tema di mutamento del fatto nella sua dimensione storico-naturalisitica oltre che (non solo) giuridica. Non è corretto obiettare, come ha fatto la Corte di appello, che oggetto dell'addebito è, comunque, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a giustificazione di costi fittizi per abbattere l'imponibile; in realtà il "fatto" comprende anche il modo con cui la rubrica afferma essere stato ottenuto il risultato, non soltanto il risultato. 1.7.Con il settimo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti del processo. Afferma che già il Tribunale aveva riconosciuto che le prestazioni fatturate dalle due ditte individuali «[OSCURATO:PERSONA]» e «T.S. [OSCURATO:PERSONA]» non erano oggettivamente, bensì soggettivamene inesistenti perché le due imprese non avevano strutture, mezzi e personale per poterle effettuare. Secondo il Tribunale vi è la prova che, tra il 2009 ed il 2013, «Coopolis» si fosse avvalsa di attività di telemarketing per cercare nuova clientela e che tale attività, benché effettuata in locali e mezzi telefonici posti a disposizione dalla cooperativa (come da contratto, peraltro) non era stata svolta dai soci di «Coopolis» stessa. La Corte di appello, travisando le prove e la stessa motivazione della sentenza appellata, si è spinta oltre, affermando addirittura che le prestazioni fatturate erano state rese dallo stesso personale di «Coopolis» retribuito in nero. Tale affermazione contrasta con quanto riferito in dibattimento da alcuni soci, con i report dell'attività delle società di telemarketing allegate alla CT Principalli e mai smentiti, dallo stesso PVC del 05/05/2015, redatto quando non erano ancora sorti indizi di reato a carico del ricorrente. La effettività delle prestazioni rese dalle ditte sopra indicate risulta proprio da tale verbale con il quale il Gargano era stato sanzionato per aver pagato in contanti i corrispettivi delle prestazioni rese, sì da escludere che tale denaro fosse finito nelle tasche dei soci. 1.8.Con l'ottavo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine ai motivi quinto e sesto di appello volti a sostenere l'effettività delle prestazioni fatturate e la loro esecuzione da parte delle due ditte «[OSCURATO:PERSONA]» e «T.S. [OSCURATO:PERSONA]». Lamenta, in particolare, l'omessa spiegazione delle ragioni per le quali le dichiarazioni rese da chi (i testimoni Paravati, Chiesa, Brevi, Cattagni) aveva affermato che «Coopolis» si era effettivamente rivolta a società esterne siano inattendibili, o comunque non rilevino, e perché non abbia rilievo lo stesso PVC che dà atto della sanzione irrogata al ricorrente per aver effettuato il pagamento in contanti delle fatture emesse dal 31/01/2010 al 10/01/2012. La Corte di appello si è limitata a "ripetere" le argomentazioni del primo Giudice senza rispondere a nessuna delle contestazioni adeguatamente mosse con l'atto di appello, senza spiegare perché il dato formale secondo il quale la Sannazzari aveva cessato l'attività e non avesse personale deve prevalere, al di là di ogni ragionevole dubbio, su quello sostanziale rinveniente dalle prove sopra indicate. 1.9.Con il nono motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione al proprio interesse a fruire delle fatture soggettivamente false. La Corte di appello, afferma, ha sostenuto che l'interesse a utilizzare fatture per operazioni rese di fatto dai dipendenti della stessa cooperativa risiede nella possibilità di quest'ultima di giustificare i costi del personale assunto in nero senza ulteriori oneri previdenziali e di sicurezza. Sennonché l'interesse della cooperativa era del tutto contrario perché, diversamente dalle società di capitali, le cooperative possono ristornare ai soci lavoratori l'utile deducendolo dall'imponibile. Sicché la cooperativa aveva tutto l'interesse, semmai, a far emergere i rapporti di lavoro con i propri soci, proprio per allocare a bilancio parte degli utili da stornare ai lavoratori, come peraltro affermato dal CT della difesa inspiegabilmente ignorata sul punto. 1.10.Con il decimo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, sotto il profilo della effettiva riconduzione delle prestazioni rese alle ditte individuali che le avevano fatturate come riconosciuto dalla stessa Corte di appello e come ulteriormente si deduce dal fatto che il ricorrente aveva pagato il corrispettivo (anche se in contanti) e che l'interesse a occultare il pagamento era piuttosto delle due imprese sopra indicate che non avevano nemmeno presentato le dichiarazioni confidando nel mancato accertamento degli uffici finanziari. 1.11.Con l'undicesimo motivo deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Allega, al riguardo, la mancanza di prova della conoscenza che le prestazioni non fossero state erogate dalle due ditte individuali che le avevano fatturate. Lamenta il ragionamento "circolare" dei Giudici di merito secondo i quali il contratto della cooperativa con le due imprese individuali sarebbe falso perché queste ultime avrebbero utilizzato gli spazi e le linee telefoniche della cooperativa e quindi, per questo, non solo le fatture sono false ma l'imputato ne sarebbe a conoscenza. In buona sostanza, il ricorrente - secondo i giudici di merito - sarebbe responsabile in ragione della sua posizione di legale rappresentante in forza della quale non poteva non sapere. Si tratta, chiosa il ricorrente, di un vero e proprio "dolus in re ipsa" con il quale si confonde l'elemento materiale del reato con quello del profilo soggettivo. 2.11 27/05/2022 il ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A perché estinto per prescrizione al più tardi il 20/03/2022 con conseguente riduzione del profitto confiscabile, non essendo applicabile al caso di specie l'art. 578-bis cod. proc. pen. 3.All'odierna udienza il difensore ha depositato note scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è, nel suo complesso, fondato. 2.Prima di procedere all'esame dei singoli motivi, è opportuno ricostruire i fatti (e le vicende processuali) così come descritti dalle sentenze di merito. 3.12 sentenza del Tribunale. 3.1.11 primo Giudice aveva evidenziato, quanto alle questioni processuali, che: 3.1.1.1a CNR del 23/08/2017 era stata trasmessa successivamente alla scadenza del termine delle indagini preliminari maturato il 21/02/2017; 3.1.2.1a CNR e l'allegato PVC, però, riassumevano atti di indagine compiuti "magari" (così nel testo) in epoca molto antecedente;3.1.3.non emerge che elementi rilevanti ai fini della decisione sono stati acquisiti dopo la scadenza del suddetto termine, come logicamente ipotizzabile dal fatto che le indagini a carico delle due imprese della Sannazzari («[OSCURATO:PERSONA]» e «TS [OSCURATO:PERSONA]») e dei rapporti con «Coopolis» erano iniziate già nel febbraio 2015; 3.1.4.in ogni caso, la massima parte degli elementi rilevanti ai fini della decisione erano stati acquisiti ben prima del febbraio 2017; si tratta, in particolare: a) delle fatture emesse dalle due imprese individuali, acquisite già nel 2015; b) degli accertamenti bancari e delle modalità anomale di pagamento delle fatture di cui al PVC del 05/05/2015; c) degli accertamenti svolti a carico delle due imprese individuali e dei rapporti con la cooperativa (il riferimento è alla documentazione allegata al PVC del 15/07/2016); d) delle fatture emesse nel 2013, degli estratti di conto corrente bancario della cooperativa, dei registri IVA e delle schede contabili relative ai rapporti tra la cooperativa e Telemarketing (il riferimento è al verbale delle operazioni del 30/11/2016); e) delle richieste di accertamenti bancari effettuate dalla PG nel mese di luglio 2016. 3.2.Nel merito della regiudicanda, il Tribunale, dato atto dei rapporti tra «Coopolis S.c.a.r.1.» (esercente attività di magazzinaggio, deposito merci, confezionamento, pulizie, indagini di mercato, volantinaggio) e «[OSCURATO:PERSONA]», prima, «TS Telemarketing» poi (entrambe esercenti attività di promozione pubblicitaria, attività di telemarketing e ricerche di mercato), così come documentati dalle fatture emesse dalle due imprese individuali negli anni 2009-2013, tutte per "svolgimento di attività di marketing", aveva illustrato gli elementi a base della tesi accusatoria, quelli a base della tesi difensiva, ed aveva /7 infine svolto le proprie conclusioni. 3.3.Questi gli elementi a sostegno della tesi accusatoria della inesistenza delle operazioni fatturate dalle due imprese e dell'autoproduzione delle fatture: '-, 3.3.1.1e fatture emesse da «[OSCURATO:PERSONA]» nel 2009 erano diverse da quelle annotate in contabilità da «Coopolis» (alcune non erano annotate nel registro vendite della fornitrice, altre erano state registrate dalla fornitrice per importi diversi da quelli annotati da Coopolis, altre erano annotate nel registro vendite della fornitrice per un importo inferiore a quello annotato dalla committente e con numerazione nemmeno coincidente); 3.3.2.1e fatture emesse da «[OSCURATO:PERSONA]» dopo il 2009 (2010, 2011, 2012) e registrate in contabilità da Coopolis (per l'importo complessivo di euro 2.375.213,95, al netto dell'IVA, per i soli anni 2010-2011) erano sicuramente fittizie e di certo non emesse da quest'ultima, essendo già cessata, come risulta dalla relativa domanda con decorrenza 31/12/2009, dalla mancata esibizione di documentazione contabile successiva al 2009, dalla mancanza di comunicazioni rilevanti ai fini IVA; 3.3.3.10 spesometro integrato non aveva consentito di individuare alcuna operazione riferibile a «Telemarketing»; 3.3.4.nel 2013 «Telemarketing» aveva cessato la propria attività, essendo stata cancellata dal registro delle imprese dal 09/01/2013 (di qui la falsità delle fatture emesse tra marzo e settembre di quell'anno); 3.3.5.presso la Sannazzari (titolare delle due imprese individuali) non era stato reperito alcun documento contabile (cartaceo o informatico) relativo all'attività di «Telemarketing»; 3.3.6.nessuna delle due imprese individuali aveva mai avuto dipendenti o collaboratori in quanto: a) nulla risultava ai Centri per l'Impiego interessati; b) non risultavano pagati compensi a dipendenti o collaboratori attestati dal Mod. 770 (nemmeno quello presentato per l'anno di imposta 2009 conteneva riferimenti a compensi erogati al personale); c) nella contabilità della «[OSCURATO:PERSONA]» (l'unica reperita) non v'era traccia di costi relativi al personale; d) dai conti correnti della Sannazzari non risultavano uscite a titolo di pagamento del personale dipendente e/o collaboratori; d) la stessa Sannazzari non era stata in grado di indicare propri dipendenti e/o collaboratori; 3.3.7.non risultavano pagamenti a favore delle due imprese in quanto: a) dalle schede contabili di Coopolis le fatture risultavano pagate mediante assegni che, invece, erano stati tutti incassati dal Gargano e monetizzati; b) il denaro contante in tal modo ottenuto non era stato utilizzato per pagare la Sannazzari perché i rapporti finanziari con quest'ultima attestavano versamenti pari, per tutto il periodo, ad euro 60.000,00; c) la Sannazzari non conduceva una vita agiata, non possedeva valori, non aveva beni né auto di lusso, che riscontrassero i rilevantissimi importi fatturati dalle sue imprese individuali; 3.3.8.1e due imprese non avevano una sede ove esercitare la propria attività (la sede della «[OSCURATO:PERSONA]» era la residenza della Sannazzari, quella della «[OSCURATO:PERSONA]» era fissata in una via di Milano ove però non v'erano beni di proprietà della donna, nemmeno locati, né utenze alla stessa intestate), non avevano mai avuto un depositario delle scritture contabili o un consulente fiscale che le detenesse, la «[OSCURATO:PERSONA]» negli anni 2009-2010 era stata intestataria di un contratto di telefonia mobile con servizi resi per importi assolutamente inconsistenti e incompatibili con il volume di affari prodotto nello stesso periodo, la stessa Sannazzari, nel periodo 2011-2013, aveva avuto tre contratti di telefonia mobile rispetto ai quali non erano stati fatturati importi tali da giustificare una effettiva attività imprenditoriale nel settore;3.3.9.entrambe le imprese avevano serbato la condotta tipica delle "cartiere", avendo la «[OSCURATO:PERSONA]» contabilizzato, nel 2010, costi fittizi supportati da fatture emesse da imprese cessate o fallite, ed essendo entrambe, dal 2010, totalmente sconosciute al fisco; 3.3.10.«Coopolis» aveva tratto un grande vantaggio dalle fatture emesse dalle due imprese considerata la notevole incidenza percentuale sui costi appostati in bilancio e sull'IVA passiva (soprattutto negli anni di imposta 2010-2012). 3.4.Questi gli elementi indicati dalla difesa a sostegno della richiesta di assoluzione: 3.4.1.I'attività di telemarketing era stata effettiva e provata: a) dalle testimonianze rese dalle sigg.re Cattagni, Chessa, Brevi e Paravati che avevano riferito di essersi occupate del settore commerciale e di aver ricevuto dalla "società" che gestiva tale attività le schede per la fissazione degli appuntamenti che poi venivano restituite alla società con i commenti sull'esito dell'appuntamento stesso; b) dagli elenchi dei nominativi contattati, dalle schede predisposte dagli addetti al telemarketing, dalle annotazioni effettuate su di esse dal personale di «Coopolis»; c) dal positivo riscontro fornito dalla acquisizione di nuova clientela e dall'aumento dei soci lavoratori; 3.4.2.I'attività veniva svolta presso un "open space" messo a disposizione da «Coopolis» (un appartamento al piano superiore rispetto agli uffici della cooperativa) ed avvalendosi delle strutture anche telefoniche della stessa, come testimoniato dai dipendenti della cooperativa e come documentato dalle elevatissime spese telefoniche sostenute in quel periodo; 3.4.3.1a stessa GdF aveva dato atto che, pur formalmente cessata nel 2009, la «[OSCURATO:PERSONA]» aveva continuato ad operare di fatto fino al 31/12/2012; 3.4.4.i pagamenti, come risulta dal PVC del 05/05/2015, erano stati effettuati in contanti perché la Sannazzari non poteva usare i canali bancari (le schede contabili indicavano che i pagamenti erano avvenuti per "cassa/ assegno"), tant'è che la stessa Guardia di Finanza aveva sanzionato sia la Sannazzari che il Gargano per la violazione delle norme sulla circolazione del contante; 3.4.5.11VA relativa alle fatture emesse dalle due imprese era stata percentualmente assai bassa rispetto a quella complessivamente versata negli anni in questione (4,28% nel 2010; 6,32% nel 2011; 4,61% nel 2012; 4,06% nel 2013); 3.4.6.1a cooperativa avrebbe potuto ottenere una riduzione dell'imponibile operando i cd. "ristorni" ai soci, totalmente deducibili;3.4.7.essa, inoltre, impiegava propri soci lavoratori per attività normalmente esternalizzate (tenuta della contabilità, recupero crediti, pulizia uffici, fattorinaggio) e che sarebbero state qualificate come costi per servizi; 3.4.8.1a tesi dell'autoproduzione collide con i controlli operati nella cooperativa sui report dei servizi di telemarketing resi e con la presenza di un collegio sindacale che non aveva mai rilevano alcuna anomalia. 3.5.Queste le considerazioni del Tribunale: 3.5.1.1e dichiarazioni testimoniali e i documenti prodotti attestano che effettivamente «Coopolis» si era avvalsa di attività di telemarketing svolta, negli anni 2009-2013, da circa 15 persone; 3.5.2.tale attività aveva generato dei costi per le utenze telefoniche e per il personale (retribuito in nero); 3.5.3.ciò nondimeno, le fatture emesse dalle due imprese della Sannazzari erano fittizie ed avevano determinato un'evasione di imposta ai fini IRES ed IVA; 3.5.4.è certo, infatti, che la Sannazzari non aveva mai assunto personale, né aveva mai sostenuto costi di gestione (per le ragioni già indicate in sede di analisi degli elementi di accusa); 3.5.5.1e fatture sono state emesse in periodi nei quali le due imprese individuali erano già cessate; 3.5.6.i pagamenti (per oltre cinque milioni di euro) erano avvenuti in contanti senza che la cooperativa si fosse premurata in qualche modo di documentarli, sopratutto alla luce della solidarietà del committente per le retribuzioni del personale dipendente dell'impresa appaltatrice; 3.5.7.vi è un solo contratto, quello sottoscritto da «Coopolis» e da «[OSCURATO:PERSONA]», in "violazione" del quale: a) i costi telefonici erano stati sostenuti dalla cooperativa benché nelle fatture emesse dalla «[OSCURATO:PERSONA]» non sia stata operata alcuna decurtazione al riguardo, con illogica duplicazione della voce di spesa; b) non è mai stata fatturata la voce relativa alla supervisione e al coordinamento delle operatrici; c) incomprensibile, inoltre, la previsione di un pagamento per anagrafiche di aziende cessate, inesistenti o irreperibili, e la determinazione del compenso in base ai "contatti utili" a prescindere dalla fissazione di un appuntamento (prima ancora che dalla utilità dell'appuntamento stesso), s'i che l'attività della «[OSCURATO:PERSONA]» è stata contrattualmente retribuita, a prescindere dal risultato, per l'importo di euro 135 l'ora; incomprensibile - chiosa il Tribunale - che fossero stabiliti compensi per attività che, al di là degli appuntamenti fissati, non potevano essere compiutamente verificabili quanto alla loro effettuazione; 3.5.8.1e discrasie tre le fatture emesse da «[OSCURATO:PERSONA]» e quelle annotate da «Coopolis» rendono dubbie le fatture emesse dopo la cessazione della prima; quelle emesse dalla «TS Telemarketing» erano del tutto generiche;3.5.9.dai prospetti degli appuntamenti prodotti dalla difesa risulta che: a) nello stesso giorno erano state effettuate plurime segnalazioni dei medesimi nominativi; b) dalle relazioni successive agli appuntamenti era emerso che, in svariati casi, si trattava di imprese già visitate e conosciute in passato e, dunque, non reperite dagli operatori delle imprese di telemarketing; non risultano richieste, per tali attività, decurtazioni alle imprese che avevano emesso le fatture; 3.5.10.i notevoli esborsi di «Coopolis» (circa cinque milioni di euro nel periodo considerato) hanno prodotto nel medesimo periodo un calo del fatturato del 33% nel 2009 non recuperato dai modesti risultati del 2010 (+ 17%) e 2011 (+ 7%); 3.5.11.1a Sannazzari aveva un regime di vita modesto, inconciliabile con i rilevantissimi importi corrisposti in contanti e certamente esorbitanti rispetto al lavoro delle sue imprese; inoltre la stessa non aveva presentato dichiarazioni o comunicazioni fiscali per gli anni in considerazione. 3.6.Di qui la conclusione del Tribunale: l'attività di telemarketing di cui si è avvalsa «Coopolis» non è stata fornita dalla Sannazzari ma è stata organizzata, gestita e retribuita nell'ambito della stessa cooperativa. Questo meccanismo ha consentito alla società di beneficiare di una detrazione di IVA che non le sarebbe stato possibile se avesse assunto direttamente le telemarketer. In buona sostanza, siccome la gran parte dei costi della cooperativa era dovuta a compensi per il personale, le fatture attive non avrebbero potuto beneficiare di tali costi, non detraibili; di qui la necessità di fatture passive fittizie per consentire la detrazione dell'IVA dovuta. Tali fatture passive hanno anche consentito l'abbattimento dei costi. Non rileva, pertanto, se le fatture siano state emesse dalla Sannazzari o dello stesso Gargano. I ristorni non avrebbero consentito l'abbattimento dell'IVA, avrebbero incrementato l'imponibile dei soci (ai quali avrebbe dovuto essere corrisposto il denaro corrispondente) ed avrebbero comportato ulteriori oneri a carico della cooperativa stessa. 4.La sentenza della Corte di appello. 4.1.Con riferimento alle questioni processuali dedotte, la sentenza impugnata ha osservato che: 4.1.1.gli atti allegati al PVC del 22/08/2017 riassumevano operazioni di PG effettuate prima della scadenza del termine per le indagini preliminari; 4.1.2.per i documenti non rileva il termine di scadenza delle indagini preliminari, potendo essere prodotti in giudizio in qualunque momento; per essi, dunque, non rileva la data della loro acquisizione (se, cioè, prima o dopo la scadenza delle indagini preliminari);4.1.3.11 Tribunale ha fondato la propria decisione su documenti quali: fatture, documenti contabili, con esclusione di atti tipici di indagine, non potendo essere considerato tale il PVC; 4.1.4.ben può il giudice riservare la decisione sulle prove utilizzabili ai fini della decisione al momento della decisione stessa; 4.1.5.non sussiste la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. perché, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, non rileva tanto chi abbia confezionato le fatture per prestazioni inesistenti, quanto il loro effettivo utilizzo in sede di dichiarazione fiscale; il nucleo centrale dell'addebito è questo, a prescindere dalla provenienza del documento. 4.2.Quanto al merito della vicenda, la Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva della effettività delle prestazioni rese, dei relativi pagamenti e dell'omessa annotazione delle fatture ad opera della Sannazzari, rilevando che: 4.2.1.1e prestazioni di telemarketing erano state sì effettuate ma da personale della cooperativa retribuito in nero, come peraltro già indicato dal primo Giudice in base alle stesse prove fornite dalla difesa (messa a disposizione dell'open space, ingenti spese telefoniche); 4.2.2.il Gargano aveva tutto l'interesse a fruire di fatture emesse per operazioni inesistenti perché il lucro derivante dalle fatture, oltre ad abbattere l'imponibile, poteva essere impiegato per retribuire il personale in nero senza ulteriori oneri; 4.2.3.1a fittizia esternalizzazione dei servizi (apparentemente) erogati dalle due imprese della Sannazzari e disimpegnati in locali della cooperativa da personale retribuito in nero dallo stesso Gargano, toglie sostanza all'eccepita mancanza di prova del dolo (della consapevolezza, cioè, che le prestazioni non fossero soggettivamente riferibili alle imprese della Sannazzari). 5.Tanto premesso, fermo, quanto successivamente si dirà in ordine alla dedotta inutilizzabilità degli atti di indagine (infra, § 6), il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.Dalla lettura della sentenza di primo grado e del verbale di udienza del 06/03/2019 emerge che il pubblico ministero aveva prodotto documentazione alla cui acquisizione il difensore si era opposto. Il Tribunale aveva ammesso «tutti i documenti prodotti dal PM per la necessità di valutare ai fini della ricostruzione dei fatti anche gli accadimenti relativi ad annualità precedenti, per la circostanza che al di là della scadenza del termine di indagine, salvo diversa valutazione, ove ad un esame approfondito della documentazione emerga che non si tratta di documenti ma, per esempio, di verbalizzazione di atti di indagine, e infine per la natura di atto amministrativo del PVC, di cui tuttavia non potrà tenersi conto né delle valutazioni in esso contenute, né delle dichiarazioni in esso riportate, in quanto queste ultime a fronte del contesto avrebbero dovuto essere assunte nel rispetto dell'art. 222 disp. att. cpp.». 5.2.Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, dunque, il Tribunale aveva ammesso la prova documentale prodotta dal PM, riservandosi un fisiologico approfondimento sulla valutazione della dedotta inutilizzabilità pur immediatamente delibando in senso contrario alle eccezioni difensive. Il difensore, dal canto suo, aveva espressamente impugnato in appello l'ordinanza di ammissione delle prove con ciò dando prova della consapevolezza della natura ammissiva dellatprove del provvedimento stesso. 5.3.La questione devoluta con l'odierno primo motivo è perciò mal posta/sia perché non viene in rilievo il dedotto omesso scioglimento della riserva (mai) assunta dal Giudice in ordine alla ammissione delle prove documentali prodotte dal PM, sia perché, una volta ammessa la prova, ben può il giudice riservarsi di verificarne l'utilizzabilità in sede di deliberazione della sentenza e può persino revocarne l'ordinanza di ammissione con la sentenza stessa (si veda, al riguardo, Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, Rv. 269331 - 01). Una cosa è la fase relativa alla ammissione/acquisizione della prova, altra quella relativa alla sua valutazione. 5.4.Nè vi è stata alcuna lesione o compressione del diritto di difesa posto che l'imputato è stato messo in condizione di difendersi e di argomentare su tutto il materiale probatorio acquisito nel corso del processo e messo a disposizione delle parti. Non risulta, del resto, che il difensore del ricorrente avesse compulsato il giudice, in sede di discussione, a indicare gli atti utilizzabili ai fini della decisione. 5.5.Peraltro, come più volte affermato dalla Corte di cassazione, la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Antonacci, Rv. 283657 - 01; Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Gherardi, Rv. 257630 - 01; Sez. 1, n. 38306 del 04/10/2005, Safsar, Rv. 232443 - 01; Sez. 4, n. 7895 del 15/07/1996, Tesser, Rv. 206795 - 01). 6.11 secondo, il terzo ed il quarto motivo (comuni per l'oggetto) sono infondati e generici.6.1.Va in primo luogo ricordato che secondo il consolidato insegnamento di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01). 6.2.0rbene, a fronte della chiara indicazione, da parte del Tribunale, degli atti utilizzati ai fini della decisione, il ricorrente non indica quelli (a suo dire) inutilizzabili ed in che modo la loro eliminazione avrebbe inciso sulla tenuta probatoria e logica della decisione impugnata. 6.3.Dalla lettura dei due avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dallo stesso pubblico ministero nell'ambito del medesimo procedimento (RGNR 27815/2016) a carico del Gargano, l'uno del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'altro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quello emesso per ultimo risulta modificato il capo D) della rubrica provvisoria e viene aggiunto il capo E). Il capo D), che inizialmente contemplava la sola fattura emessa il 10/01/2012 dalla «[OSCURATO:PERSONA]», nel nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari si "arricchisce" di altre sette fatture asseritamente emesse dalla «[OSCURATO:PERSONA]» nello stesso anno di imposta 2012. Il capo E), di nuovo conio, indica cinque fatture emesse dalla «[OSCURATO:PERSONA]» ed utilizzate, in tesi accusatoria, per indicare elementi passivi fittizi nella dichiarazione IVA di «Coopolis» del 29/09/2014. 6.4.La modifica del quadro accusatorio sarebbe frutto, secondo il ricorrente, dell'attività svolta dalla GdF senza alcuna autorizzazione (nemmeno ad acquisire la documentazione bancaria/societaria) anche dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e compendiata nel PVC del 22/08/2017 allegato alla CNR del 23/08/2017. 6.5.La nuova notizia di reato si avvarrebbe, dunque, degli esiti di un'attività amministrativa autonomamente (e legittimamente) posta in essere dalla Guardia di Finanza. 6.6.Deve essere ribadito, al riguardo, l'insegnamento secondo il quale sono utilizzabili gli esiti degli accertamenti effettuati nella diversa sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari, in quanto aventi autonoma natura documentale e, pertanto, acquisibili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati. La relazione con la quale viene documentata l'attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari costituisce, infatti, un atto amministrativo extraprocessuale, in quanto tale acquisibile al procedimento penale ex art. 234 cod. proc. pen. ed utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per ricavare elementi di giudizio dai fatti ivi rappresentati. (Sez. 5, n. 20824 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273031 - 01; Sez. 6, n. 10996 del 17/02/2010, Vanacore, Rv. 246686 - 01; Sez. 6, n. 20953 del 15/03/2005, Petrosino, Rv. 231633 - 01). 6.7.11 punto, allora, non riguarda l'utilizzazione di atti "di indagine" posti in essere dopo la scadenza del termine, quanto la possibile violazione dell'art. 220, disp. att. c.p.p. 6.8.L'art. 220, disp. att. c.p.p., costituisce norma di raccordo e di "cucitura" tra l'attività ispettiva e quella investigativa la cui violazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità, a fini penali, degli elementi di prova, dichiarativi o documentali, acquisiti una volta superato il confine. L'inutilizzabilità o nullità dell'atto deve essere autonomamente prevista dalle norme del codice di di procedura penale, cui l'art. 220, cit., rimanda. 6.9.Dunque, la violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (è stato così dichiarato inammissibile il ricorso poiché i ricorrenti non avevano indicato né dedotto le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza) (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Felini e altro, Rv. 269299). Ancora più recentemente, nel ribadire che il processo verbale di constatazione costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale, ma che tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 cit. perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria, è stato appunto osservato che la violazione dell'art. 220 non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda (cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131). 6.10.Nel caso di specie il ricorrente indica, quali norme violate, gli artt. 248 e 255 cod. proc. pen., in conseguenza della irrituale acquisizione della documentazione bancaria e societaria a seguito di mera richiesta di esibizione e consegna.6.11.0rbene, nulla impedisce alla polizia giudiziaria di acquisire documentazione presso enti pubblici e privati che spontaneamente la consegnino: il sequestro e la perquisizione non costituiscono, nella fase delle indagini preliminari, mezzi esclusivi di acquisizione della documentazione. Inoltre, il sequestro presso terzi esclude, quando l'indagato sia assente, il diritto all'assistenza di un difensore e al deposito del relativo verbale (artt. 365, 366 cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 373 del 06/02/1995, Madrigano, Rv. 201046 - 01). 6.12.E poiché si tratta di documentazione acquisita presso terzi, il ricorrente avrebbe dovuto specificare quale concreto interesse egli avesse ad interloquire sulla legittimità della acquisizione visto che tale interesse andava (e va) individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non nella astratta legittimità della acquisizione o in una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito (nel senso che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, Sez. 3, n. 16352 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231 - 01). 6.13.Va da sé, ovviamente, che la testimonianza relativa all'attività svolta dall'UPG in sede amministrativa non è inutilizzabile, né di per sé, né per proprietà "transitiva", sia perché i risultati di tale attività non sono, come detto, inutilizzabili, sia perché dell'attività di indagine compiuta, in tesi, dopo la scadenza del termine si potrà non tenere conto ai fini della decisione, senza che ciò renda inutilizzabile l'incombente istruttorio. 7.11 sesto motivo è infondato. 7.1.La rubrica imputa al ricorrente la autoproduzione delle fatture apparentemente emesse dalle due imprese della Sannazzari. 7.2.11 Tribunale aveva affermato che l'attività di telemarketing era stata organizzata, gestita e retribuita nell'ambito di «Coopolis» e che non rilevasse se l'emissione delle fatture fosse stata effettuata dalla Sannazzari o direttamente dal Gargano, posto che il disvalore della condotta si incentra nell'utilizzo, a supporto della dichiarazione fraudolenta di elementi passivi fittizi, di fatture ideologicamente o materialmente false.L,. 7.3.La Corte di appello vescluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza osservando che «la questione relativa al "produttore" dei documenti assume ben scarsa importanza in quanto il reato non consiste, va da sé, nel creare dei fogli di carta da riempire con informazioni "ideologicamente" false (tali sono le fatture per operazioni inesistenti), ma nell'utilizzare tali documenti in sede di dichiarazione fiscale per abbattere le componenti attive del reddito con componenti passive inesistenti. Questo è il reato contestato e questa è, nel suo nucleo fondamentale, la parte essenziale dell'accusa da cui deve difendersi l'imputato. A prescindere dal fatto che le fatture provengono da terzi o siano state "autoprodotte".» 7.4.Secondo l'autorevole e consolidato insegnamento della Corte di cassazione, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619). 7.5.La diversità del fatto che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa. Per "fatto" si deve intendere quello storico costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220). 7.6.11 principio di correlazione tra accusa e sentenza costituisce declinazione pratica del diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico è sancito anche dall'art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. 7.7.La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che tale diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, diritto garantito dall'art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione E.D.U., e del più generale diritto a un processo equo, sicché l'informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U. Ciardelli contro Italia, 15/12/1998; Mattoccia contro Italia, 25/07/2000; Drassich contro Italia, 11/12/2007): «L'ampiezza dell'informazione "dettagliata" prevista da questa norma - ha spiegato la Corte (Previti contro Italia, 08/12/2009) - varia a seconda delle particolari circostanze della causa; tuttavia, l'accusato deve in ogni caso poter disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa. A tale proposito, l'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al comma b) del paragrafo 3 dell'articolo 6, che riconosce ad ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (Mattoccia c. Italia, no 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX). La Corte ricorda anche che l'informazione prevista dall'articolo 6 § 3 a) della Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l'accusa (X c. Belgio, no 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, Décisions et Rapports (DR) 9, pp. 169-171) (....) per loro stessa natura, i capi d'imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l'ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa». 7.8.Se la modifica del capo di imputazione è finalizzata a rendere coerente il fatto che già risulta agli atti, ed è perciò già noto all'imputato (o comunque a lui conoscibile), con quello descritto dalla rubrica, non si determina alcuna mutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., poiché non muta il fatto contestato sul quale si è radicato il contraddittorio. Per cui occorre tenere ben distinta la mutazione della descrizione del fatto, identico nella sua storicità, rispetto alla mutazione del fatto in sé. Solo quando si verifica quest'ultima mutazione è necessario verificare se ed in che modo essa possa determinare una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa (nel senso che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, sicché il mutamento, ritenuto in sentenza, del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, a fronte dell'identità del nucleo essenziale della condotta (nella specie, trasporto di ovuli di sostanza stupefacente occultati nell'intestino dall'imputato) non viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955 - 01, secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione). 7.9.Nel caso di specie, occorre accertare, se la ritenuta emissione di fatture false da parte di terzi costituisca elemento dirompente rispetto alla descritta e contestata condotta di autoproduzione delle medesime fatture e se ed in che modo ciò abbia determinato una effettiva lesione del diritto di difesa. 7.10.A tal fine non può essere valorizzato l'argomento dei giudici di merito che fanno leva sul disvalore del fatto contestato, perché ai fini della tenuta del principio di correlazione tra accusa e sentenza non conta il fatto in sé, ma il modo con cui è descritto, altrimenti si confonde il precetto violato con la modalità concreta della sua violazione. E' un fatto che i Giudici di merito hanno escluso la sussistenza della modalità esecutiva della condotta così come ipotizzata, senza alternative, dalla rubrica. 7.11.Sennonché, la condotta di "autoproduzione", così come contestata e tenuto conto degli atti di indagine già noti all'imputato, non era svincolata dalla effettività delle prestazioni oggetto di fatturazione; le fatture, cioè, non erano state emesse per prestazioni oggettivamente inesistenti e materialmente contraffatte, bensì emesse a fronte di prestazioni effettivamente rese ma non da parte delle due imprese apparentemente emittenti. Che, dunque, si trattasse di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti costituiva precitato accusatorio delle indagini ben noto all'imputato il quale si è difeso su tale argomento provando l'esistenza delle prestazioni e la loro riferibilità alle imprese che le avevano fatturate. 7.12.Non vi è stata, al riguardo, alcuna violazione del diritto di difesa perché il nocciolo della contestazione riguardava la effettiva non riferibilità delle prestazioni alle due imprese che le avevano fatturate e su questo argomento, come visto, il ricorrente si è pienamente difeso ed è stato posto nella condizioni di farlo. 7.13.Infine, la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Hungony, Rv. 273728 - 01). 7.14.Dunque il motivo è infondato. 8.1 motivi dal settimo all'undicesimo sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge e manifestamente infondati. 8.1.0ggetto di cognizione, in sede di legittimità, è il fatto così come descritto dalla sentenza in base alle prove in essa indicate. E' possibile mettere in discussione la coerenza del fatto accertato con tali prove (o con altre, in tesi, ingiustamente neglette) negli stretti limiti nei quali è consentito dedurne il travisamento ma è onere del ricorrente indicare quanto meno di quali prove si tratti e allegarle o trascriverne il contenuto per intero. 8.2.AI di fuori di questi casi, la Corte di cassazione non può entrare nel merito della decisione impugnata per il semplice motivo che le è inibito l'accesso agli atti del fascicolo del dibattimento, sicché ogni deduzione o eccezione che faccia leva su argomenti estranei al testo della motivazione del provvedimento impugnato propone un'interlocuzione impossibile con i Giudici di legittimità sterilizzando la possibilità del ricorso di generare un valido rapporto di impugnazione. 8.3.Alla Corte di cassazione non interessa sapere se le prove assunte nel corso del giudizio giustificano la decisione impugnata: è compito del giudice di merito valutare e sistemare razionalmente il quadro probatorio e darne conto in motivazione (art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.); alla Corte di legittimità dunque non interessa sapere come il giudice avrebbe potuto decidere in base alle prove assunte nel corso del giudizio, ma come ha deciso in base a quelle indicate nel provvedimento impugnato. 8.4.0ccorre, perciò, ribadire, ancora una volta, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr., altresì, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 21626, secondo cui avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri; per una recente riaffermazione del principio, cfr. Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, § 2.1 del "Considerato in diritto"). 8.5.La mera illogicità della motivazione, inoltre, non vizia il provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione, rilevando a tal fine la sola illogicità manifesta; la natura manifesta costituisce un limite al sindacato della Corte di cassazione, volto ad impedire la sovrapposizione del giudizio di quest'ultima a quello del giudice di merito. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 8.6.La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché, come già detto, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). 8.7.E' possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne sia eccepito il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).8.8.11 travisamento della prova, dunque, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 8.9.0ra, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 8.10.In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduca il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado; e) il travisamento deve avere natura decisiva e della relativa "prova di resistenza" deve farsi carico il ricorrente. 8.11.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 8.12.0rbene, vanno stigmatizzate la mancata allegazione integrale delle prove delle quali il ricorrente deduce il travisamento, la mancata deduzione della natura decisiva delle prove indicate a sostegno della illogicità/contraddittorietà della motivazione, la mancata specificazione in ordine alla deduzione del travisamento in appello, il mancato confronto delle argomentazioni difensive con la "ratio decidendi"nella sua organicità. 8.13.Ed invero: 8.13.1.il settimo motivo è inammissibilmente fattuale; 8.13.2.I'ottavo motivo deduce il pagamento integrale delle prestazioni e l'omessa valutazione della relativa prova ma: a) neglige completamente l'accertata (ed incontestata) incapacità delle due imprese della Sannazzari di erogare prestazioni per importi milionari; b) non spiega la natura decisiva del dato probatorio omesso; 8.13.3.il nono motivo riguarda l'interesse del ricorrente ad avvalersi di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti ma l'argomento era già stato affrontato, senza sbavature manifestamente illogiche, dal primo Giudice che aveva evidenziato l'interesse a detrarre VIVA sulle molteplici fatture attive emesse da «Coopolis» nel medesimo periodo (senza che sull'abbattimento dell'imponibile IVA producessero un loro effetto i cd. "ristornin, tanto che il profitto confiscabile è stato parametro proprio sull'IVA complessivamente evasa; 8.13.4.il decimo e undicesimo motivo sono, di conseguenza, totalmente infondati sia perché propongono una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio, sia perché non é manifestamente illogica la conclusione alla quale sono pervenuti i Giudici di merito in ordine alla non riferibilità delle prestazioni alle due imprese apparentemente emittenti e alla corrispondente piena consapevolezza sul punto del ricorrente, sia perché negligono i corposi argomenti introdotti già in primo grado in ordine alle evidenti anomalie nella esecuzione del contratti, nella natura generica delle fatture emesse da «TS Telemarketing» di cui non v'è menzione nel ricorso (nemmeno quale argomento, in tesi, dedotto e negletto in appello). 9.La non manifesta infondatezza del sesto motivo di ricorso giova alla regolare costituzione del rapporto processuale e alla conseguente rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. 9.1.Deve allora prendersi atto che i termini di prescrizione del reato di cui al capo B (commesso il 29/11/2021), tenuto conto dell'elevazione di un terzo prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e della sospensione del dibattimento per sessanta giorni (dal 26/09/2018 al 28/11/2018) per legittimo impedimento del difensore, sono maturati il 28/01/2022, prima della trattazione del processo in questa sede. 9.2.Ne consegue che deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui al capo B perché estinto per prescrizione. 9.3.Trattandosi di fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto nel codice di rito l'art. 578-bis cod. proc. pen., la confisca per equivalente non può essere applicata per la parte di profitto (evasione dell'IVA) riferibile a detto reato. 9.4.La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito, Rv. 284209 - 01). 9.5.L'estinzione del reato di cui al capo B determina la necessità di rimodulare anche la pena (non solo l'entità del profitto confiscabile); poiché tale reato è stato considerato il più grave e su di esso è stata commisurata la pena- base e l'intero trattamento sanzionatorio, alla rideterminazione della pena si dovrà provvedere in sede rescissoria. 9.6.In conclusion