CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex ,novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione, correttamente applicando i suddetti i principi giurisprudenziali, ha rideterminato la pena fnale in anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 2.180,00 di multa, così quantificata: pena base di anni tre di reclusione ed euro 600,00 per il reato di rapina, aumentata di mesi uno ed euro 300 di multa per ciascuno dei tre reati di furto oggetto della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trapani del 21 luglio 2014, aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 80,00 di multa per il reato di furto oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo del 13 gennaio 2017, aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno dei sei reati di furto oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 febbraio 2019, aumentata di mesi quattro di reclusione per il reato di simulazione di reato. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha correttamente applicato il parametro normativo di cui all'art. 81 cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha correttamente quantificato gli aumenti di pena per tutti i reati posti in continuazione, a nulla rilevando che la somma delle pene per tali ultimi reati fosse superiore alla pena base. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass