Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23312/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30830/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 107. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

TOSCANA n. 399/2019, depositata in data 4 marzo 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. A seguito della pubblicazione, avvenuta in data 23 maggio 2007, del bando con cui il Comune di Firenze indiceva un pubblico concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assegnare sessanta nuove licenze per l'esercizio del servizio pubblico di linea taxi, [OSCURATO:PERSONA], che non era rientrato in posizione utile in graduatoria, ricorreva al [OSCURATO:PERSONA] impugnando Sil.

Rif.

Istanza rimborso Irpef i provvedimenti con cui il Comune di Firenze era giunto all’approvazione della graduatoria.

Nelle more del giudizio di secondo grado, tuttavia, le parti private (ricorrenti ed assegnatari delle licenze) pervenivano ad un accordo stragiudiziale, voluto e auspicato anche dal Comune di Firenze; in particolare, in base ad esso, gli appellanti principali si impegnavano a risarcire al sig. [OSCURATO:PERSONA] (ed altri) il danno di perdita da chance di conseguire una licenza taxi; tale danno veniva quantificato in € 180.000,00 che il contribuente incassava in data 22 ottobre 2012, rinunciando altresì agli appelli proposti, mentre i ricorrenti originari si impegnavano a rinunciare ai ricorsi originariamente proposti ed agli effetti diretti ed indiretti della pronuncia di prime cure.

In data 21 gennaio 2013 il contribuente, seppur ritenendo gli importi ricevuti a seguito dell'accordo stragiudiziale non imponibili ai fini IRPEF (ex art. 6, comma secondo, TUIR), a scopo cautelativo presentava interpello all'Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Toscana, a mezzo del quale chiedeva quale fosse il corretto trattamento fiscale delle somme percepite (volte al riparare un pregiudizio patito).

L’Ufficio, in data 28 febbraio 2013, rispondeva all’interpello sostenendo la riconducibilità della somma percepita alla disposizione di cui all’art. 67, comma primo, n. 1, TUIR.

Il contribuente, pertanto, inviava la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012 ([OSCURATO:PERSONA] 2013) inserendo la somma, decurtata delle spese sostenute, nel quadro RL (altri redditi), e liquidava l’imposta dovuta; tuttavia, in ragione del proprio dissenso rispetto alla riconducibilità della somma percepita ai redditi diversi, il contribuente presentava, altresì, istanza di rimborso ex art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle maggiori imposte versate (€ 70.944,51, oltre interessi), deducendo l’inesistenza dell’obbligo di relativo versamento.

L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.

2. Avverso tale silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Firenze; si costituiva l’ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p. di Firenze, con sentenza n. 345/05/2017, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo dovuto il rimborso.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzila C.t.r. della Toscana; si costituiva il contribuente con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 399/2019, depositata in data 4 marzo 2019, la C.t.r. adita accoglieva il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Toscana, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’agenzia delle entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371 cod. civ. nonché dell’art. 1965 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2041 e 2043 cod. civ. e conseguentemente degli artt. 6, comma secondo e 67, lett. l), TUIR, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso la natura indennitario- risarcitoria della somma conseguita dal contribuente, configurandola piuttosto come controprestazione rispetto all'assunzione da parte di costui dell'obbligo a rinunciare all'originario ricorso proposto davanti al Tar e a far valere la sentenza di primo grado a lui favorevoli.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma secondo e 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi adeguatamente in merito alla condivisa qualificazione della somma riscossa dal contribuente quale controprestazione rispetto all'assunzione da parte di costui dell'obbligo a rinunciare all'originario ricorso proposto davanti al Tar e a far valere la sentenza di primo grado a lui favorevoli.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul fatto, dedotto dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio, consistente nell’omesso esame che l’ufficio ammnistrativo ha compiuto circa il versamento delle ritenute da parte dei sessanta aggiudicatari delle licenze.

2. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione sono fondati.

Risulta ex actis e perché emergente dal ricorso redatto nel rispetto del principio di autosufficienza (nonché costituisce circostanza incontestata nelle fasi di merito) che nel giudizio di cui si è trattato in precedenza, erano parti, oltre a [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Firenze e, come contr ointeressati, coloro che erano risultati gli assegnatari delle licenze taxi all'esito del concorso impugnato; infatti, anche questi ultimi avevano proposto appello avverso la sentenza del TAR pronunciatasi in accoglimento delle richi este di annullamento del ricorrente.

In corso di causa, come viene chiaramente enunciato nell'atto di accettazione della rinuncia prodotto in allegato al ricorso di primo grado (e messo a conoscenza dell'Ufficio finanziario in sede di istanza di interpello del 21 gennaio 2013), le parti private e i controinteressati, raggiungevano un accordo stragiudiziale a carattere transattivo con il quale [OSCURATO:PERSONA] e i controinteressati (i quali, per parte loro, avevano conseguito un vantaggio in danno di quest’ultimo per effetto della graduatoria di assegnazione impugnata con riferimento alla licenza taxi) pervenivano ad una quantificazione/liquidazione concordata del danno subito dal ricorrente a motivo dell’esito del concorso stesso (pari ad € 180.000,00) ed i controricorrenti si obbligavano a procedere al risarcimento economico di siffatto danno, così quantificato, nei confronti del ricorrente; ne conseguivano anche obblighi reciproci e cioè, da un lato, l'ottenimento del risarcimento del danno subito per effetto della perdita di chance lavorative da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la definitiva assegnazione della licenza taxi conseguita ai controricorrenti.

Conseguentemente, le parti procedevano alle reciproche rinunce agli atti del giudizio amministrativo. 2.1 In diritto, l’art. 6, comma 2, T.U.I.R., (“Classificazione dei redditi.”), quale norma di carattere generale, applicabile a tutte le tipologie di indennità(anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione, così dispone: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti […]».

2.2. La Corte (Cass. 12/05/2022, n. 15088) ha chiarito che «In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell’art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.

Pertanto, l’indennità corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche […] spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro da lui esigibile, non è assoggettabile a tributo.» (Cass.21/06/2002, n. 9111, in connessione con Cass. 28/10/2000, n. 14241; in senso conforme, ex multis, Cass. 21/05/2007, 11682); analoghi concetti giuridici sono stati espressi da questa sezione tributaria (così Cass. 29/12/2011, n. 29579) che, con specifico riferimento al danno da perdita di chance, prima, ha ribadito che «In tema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 […] le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi»; ha quindi aggiunto che «[esse] non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui […] tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa»; ed ha concluso che (come risulta dalla massima ufficiale della sentenza) «non [è] tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente “da perdita di chance”, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera».

2.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto malgoverno degli enunciati principi in quanto non si è soffermata a valutare se, all’atto della transazione, fosse stato riconosciuto il risarcimento in denaro del danno non reddituale consistente nella perdita di chance lavorative che l'irregolare svolgimento del concorso aveva arrecato, al fine di verificare se le somme derivanti dall’accordo rientrasseo o meno nell’ambito dei redditi derivanti dagli obblighi di fare, non fare o permettere di cui tratta l’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR.

3. Dall’accoglimento dei primi due motivi discende l’assorbimento del terzo motivo di ricorso.

4. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributario di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributario di seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30830/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 107. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 399/2019, depositata in data 4 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. A seguito della pubblicazione, avvenuta in data 23 maggio 2007, del bando con cui il Comune di Firenze indiceva un pubblico concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assegnare sessanta nuove licenze per l'esercizio del servizio pubblico di linea taxi, [OSCURATO:PERSONA], che non era rientrato in posizione utile in graduatoria, ricorreva al [OSCURATO:PERSONA] impugnando Sil. Rif. Istanza rimborso Irpef i provvedimenti con cui il Comune di Firenze era giunto all’approvazione della graduatoria. Nelle more del giudizio di secondo grado, tuttavia, le parti private (ricorrenti ed assegnatari delle licenze) pervenivano ad un accordo stragiudiziale, voluto e auspicato anche dal Comune di Firenze; in particolare, in base ad esso, gli appellanti principali si impegnavano a risarcire al sig. [OSCURATO:PERSONA] (ed altri) il danno di perdita da chance di conseguire una licenza taxi; tale danno veniva quantificato in € 180.000,00 che il contribuente incassava in data 22 ottobre 2012, rinunciando altresì agli appelli proposti, mentre i ricorrenti originari si impegnavano a rinunciare ai ricorsi originariamente proposti ed agli effetti diretti ed indiretti della pronuncia di prime cure. In data 21 gennaio 2013 il contribuente, seppur ritenendo gli importi ricevuti a seguito dell'accordo stragiudiziale non imponibili ai fini IRPEF (ex art. 6, comma secondo, TUIR), a scopo cautelativo presentava interpello all'Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Toscana, a mezzo del quale chiedeva quale fosse il corretto trattamento fiscale delle somme percepite (volte al riparare un pregiudizio patito). L’Ufficio, in data 28 febbraio 2013, rispondeva all’interpello sostenendo la riconducibilità della somma percepita alla disposizione di cui all’art. 67, comma primo, n. 1, TUIR. Il contribuente, pertanto, inviava la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012 ([OSCURATO:PERSONA] 2013) inserendo la somma, decurtata delle spese sostenute, nel quadro RL (altri redditi), e liquidava l’imposta dovuta; tuttavia, in ragione del proprio dissenso rispetto alla riconducibilità della somma percepita ai redditi diversi, il contribuente presentava, altresì, istanza di rimborso ex art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle maggiori imposte versate (€ 70.944,51, oltre interessi), deducendo l’inesistenza dell’obbligo di relativo versamento. L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Avverso tale silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Firenze; si costituiva l’ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p. di Firenze, con sentenza n. 345/05/2017, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo dovuto il rimborso. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzila C.t.r. della Toscana; si costituiva il contribuente con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 399/2019, depositata in data 4 marzo 2019, la C.t.r. adita accoglieva il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Toscana, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’agenzia delle entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 per la quale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371 cod. civ. nonché dell’art. 1965 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2041 e 2043 cod. civ. e conseguentemente degli artt. 6, comma secondo e 67, lett. l), TUIR, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso la natura indennitario- risarcitoria della somma conseguita dal contribuente, configurandola piuttosto come controprestazione rispetto all'assunzione da parte di costui dell'obbligo a rinunciare all'originario ricorso proposto davanti al Tar e a far valere la sentenza di primo grado a lui favorevoli. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma secondo e 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi adeguatamente in merito alla condivisa qualificazione della somma riscossa dal contribuente quale controprestazione rispetto all'assunzione da parte di costui dell'obbligo a rinunciare all'originario ricorso proposto davanti al Tar e a far valere la sentenza di primo grado a lui favorevoli. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul fatto, dedotto dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio, consistente nell’omesso esame che l’ufficio ammnistrativo ha compiuto circa il versamento delle ritenute da parte dei sessanta aggiudicatari delle licenze. 2. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione sono fondati. Risulta ex actis e perché emergente dal ricorso redatto nel rispetto del principio di autosufficienza (nonché costituisce circostanza incontestata nelle fasi di merito) che nel giudizio di cui si è trattato in precedenza, erano parti, oltre a [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Firenze e, come contr ointeressati, coloro che erano risultati gli assegnatari delle licenze taxi all'esito del concorso impugnato; infatti, anche questi ultimi avevano proposto appello avverso la sentenza del TAR pronunciatasi in accoglimento delle richi este di annullamento del ricorrente. In corso di causa, come viene chiaramente enunciato nell'atto di accettazione della rinuncia prodotto in allegato al ricorso di primo grado (e messo a conoscenza dell'Ufficio finanziario in sede di istanza di interpello del 21 gennaio 2013), le parti private e i controinteressati, raggiungevano un accordo stragiudiziale a carattere transattivo con il quale [OSCURATO:PERSONA] e i controinteressati (i quali, per parte loro, avevano conseguito un vantaggio in danno di quest’ultimo per effetto della graduatoria di assegnazione impugnata con riferimento alla licenza taxi) pervenivano ad una quantificazione/liquidazione concordata del danno subito dal ricorrente a motivo dell’esito del concorso stesso (pari ad € 180.000,00) ed i controricorrenti si obbligavano a procedere al risarcimento economico di siffatto danno, così quantificato, nei confronti del ricorrente; ne conseguivano anche obblighi reciproci e cioè, da un lato, l'ottenimento del risarcimento del danno subito per effetto della perdita di chance lavorative da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la definitiva assegnazione della licenza taxi conseguita ai controricorrenti. Conseguentemente, le parti procedevano alle reciproche rinunce agli atti del giudizio amministrativo. 2.1 In diritto, l’art. 6, comma 2, T.U.I.R., (“Classificazione dei redditi.”), quale norma di carattere generale, applicabile a tutte le tipologie di indennità(anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione, così dispone: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti […]». 2.2. La Corte (Cass. 12/05/2022, n. 15088) ha chiarito che «In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell’art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto, l’indennità corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche […] spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro da lui esigibile, non è assoggettabile a tributo.» (Cass.21/06/2002, n. 9111, in connessione con Cass. 28/10/2000, n. 14241; in senso conforme, ex multis, Cass. 21/05/2007, 11682); analoghi concetti giuridici sono stati espressi da questa sezione tributaria (così Cass. 29/12/2011, n. 29579) che, con specifico riferimento al danno da perdita di chance, prima, ha ribadito che «In tema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 […] le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi»; ha quindi aggiunto che «[esse] non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui […] tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa»; ed ha concluso che (come risulta dalla massima ufficiale della sentenza) «non [è] tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente “da perdita di chance”, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera». 2.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto malgoverno degli enunciati principi in quanto non si è soffermata a valutare se, all’atto della transazione, fosse stato riconosciuto il risarcimento in denaro del danno non reddituale consistente nella perdita di chance lavorative che l'irregolare svolgimento del concorso aveva arrecato, al fine di verificare se le somme derivanti dall’accordo rientrasseo o meno nell’ambito dei redditi derivanti dagli obblighi di fare, non fare o permettere di cui tratta l’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR. 3. Dall’accoglimento dei primi due motivi discende l’assorbimento del terzo motivo di ricorso. 4. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributario di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributario di seco
Sentenza Cassazione n. 23312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris