CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 agosto 1989
Cassazione n. 45295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1989 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21giugno 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. e rideterminava in tre anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per una serie di furti. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per "mancanza della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.".3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599- bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448- bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata» (così Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen