CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18614/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/06/2023 dalla Corte d'Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, in data 12/09/2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 5 d.lv. n. 74 del 2000, a lui ascritto per l'anno di imposta 2013 in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla nullità assoluta derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale. Si censura la sentenza per avere la Corte territoriale disatteso il corrispondente motivo di appello, ritenendo rituale la notifica a mezzo posta perfezionatasi con la compiuta giacenza per mancato ritiro. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Si censura la decisione perché motivata solo attraverso verifiche cartolari di carattere presuntivo, certamente inidonee a giustificare una sentenza di condanna specie dopo la modifica dell'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, senza alcun effettivo accertamento in ordine alla corretta determinazione dell'imposta evasa e alle eventuali ragioni impeditive della presentazione della dichiarazione e del versamento delle imposte. Si lamenta inoltre, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, la mancata considerazione del sequestro delle quote societarie, disposto nel febbraio 2012, e della denuncia di smarrimento della documentazione contabile della società presentata nel luglio 2013. 2.3. Violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la mancata considerazione del comportamento processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, una volta venuto a conoscenza del processo, aveva illustrato al Tribunale le vicende societarie e personali che gli avevano fatto perdere il controllo della società e di presentare la dichiarazione dei redditi. 2.4. Violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta di sospensione del processo per messa alla prova. Si censura la motivazione del diniego, fondate su remoti precedenti e senza alcuna valutazione in ordine al programma presentato. 2.5. Vizio di motivazione su tutti i profili già censurati per violazione di legge. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la genericità e manifesta infondatezza delle questioni prospettate. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore sviluppa e riprende i motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Assume invero rilievo assorbente il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] è comparso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero nel corso del giudizio di primo grado: udienza in cui non solo non risulta essere stato chiesto, dalla difesa ricorrente, un termine per organizzare la difesa (art. 184, secondo comma, cod. proc. pen.), ma che l'[OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato per rendere spontanee dichiarazioni sul merito delle accuse a lui rivolte (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Appare dunque pacifica l'applicabilità, nella fattispecie in esame, della sanatoria di cui al primo comma del predetto art. 184. 3. Per ciò che riguarda il secondo ordine di censure, deve anzitutto qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento in questa sede è evidentemente precluso. D'altra parte, la Corte d'Appello ha diffusamente richiamato, nella prima parte della motivazione, gli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado, nonché le valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla piena convergenza delle risultanze acquisite rispetto all'ipotesi accusatoria, con particolare riferimento: agli accertamenti dell'Agenzia delle Dogane e poi della [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate in ordine al volume di affari emerso ma non riscontrato presso la SASA s.r.I., non avendo l'[OSCURATO:PERSONA] prodotto la documentazione contabile dichiarando altresì di aver smarrito le fatture; all'avvenuta cessione - secondo tali valutazioni presuntive - dell'intera merce nella medesima annualità, con conseguente determinazione dell'IVA e dell'IRES evase (cfr. pag. 3, cit.); alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, cui corrispondeva la scarsa plausibilità delle spiegazioni offerte dall'[OSCURATO:PERSONA] con le già richiamate dichiarazionispontanee (cfr. pag. 3, cit.). Si tratta di un compendio argomentativo valutabile congiuntamente alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme".Dal canto proprio, la Corte territoriale ha condiviso il percorso argomentativo tracciato dal primo giudice, sottolineando sia la piena legittimità del procedimento utilizzato in sede di indagini per la quantificazione del volume di affari e dell'imposta evasa, sia la "tenuta" degli esiti dell'attività investigativa rispetto alle controdeduzioni difensive. A tale ultimo proposito, la Corte d'Appello (pag. 6) ha per un verso posto in rilievo l'assoluta genericità della denuncia di smarrimento prodotta dall'[OSCURATO:PERSONA], genericità che aveva impedito la possibilità di affermare che l'oggetto della denuncia fosse effettivamente costituito dalla documentazione rilevante nel caso di specie. Per altro verso, sono state richiamate e condivise le considerazioni del Tribunale in ordine alla inconsistenza della giustificazione addotta per la condotta omissiva qui ascritta, imperniata sull'avvenuto sequestro delle quote societarie: avendo il primo giudice osservato che il sequestro non aveva certo impedito all'[OSCURATO:PERSONA] di disporre della merce acquistata, né tanto meno avrebbe potuto esimerlo dall'adempimento degli obblighi dichiarativi su di lui gravanti quale amministratore della società (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado, in cui si sottolinea anche l'inverosimiglianza di quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla sopravvenuta necessità di distruggere la merce, coinvolgendo le autorità sanitarie, in quanto ciò avrebbe necessariamente dovuto implicare la redazione di un verbale, o comunque un riscontro documentale circa l'intervento delle predetta autorità: laddove invece nessun documento era stato offerto a sostegno di tale prospettazione). Le concordi valutazioni dei giudici di merito appaiono pienamente in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01). A fronte di ciò, le doglianze veicolate con il motivo di ricorso appaiono meramente reiterative di quanto già prospettato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale. 4. Anche le censure volte a sostenere l'insussistenza dell'elemento soggettivo appaiono manifestamente infondate. Si tratta di doglianze imperniate su quanto già illustrato nel precedente paragrafo (smarrimento della documentazione, intervenuto sequestro delle quote), la cui inconsistenza è stata chiarita dai giudici di merito, e che la Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto (pag. 6, cit.) indicativa del dolo specifico del reato, anche in considerazione della condizione soggettiva dell'[OSCURATO:PERSONA] (esperto imprenditore) e dell'entità delle imposte evase, ampiamente superiore alla soglia di punibilità (a tale ultimo proposito, cfr.Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 - 01, secondo la quale «in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta»). 5. A non diverse conclusioni deve pervenirsi quanto ai rilievi concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'Appello ha motivato la propria decisione sottolineando la necessità di ricondurre la concessione del beneficio ad elementi concretamente valutabili in senso positivo, ritenuti nella specie insussistenti anche per l'assenza di elementi indicativi di una resipiscenza rispetto alla condotta omissiva ascritta al ricorrente (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione incensurabile in questa sede, che non può dirsi utilmente confutata dalle già ricordate dichiarazioni spontanee rese dall'[OSCURATO:PERSONA], con le quali egli aveva negato ogni addebito: dichiarazioni che costituiscono ovviamente un legittimo esercizio del proprio diritto di difesa, ma che - altrettanto ovviamente - non possono essere di per sé considerate, sic et simpliciter, come un elemento idoneo a supportare l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. 6. Anche la residua censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale è pervenuta al rigetto della richiesta di messa alla prova valorizzando una "indole truffaldina" dell'[OSCURATO:PERSONA], desunta dai plurimi precedenti per reati fallimentari e dalla stessa complessiva condotta oggetto dell'odierno giudizio, formulando su tali basi una prognosi negativa quanto alla futura commissione di reati analoghi, ed escludendo che, in rapporto alla tipologia di reato ascritta all'[OSCURATO:PERSONA], potesse conferirsi validità rieducativa ad un programma "articolato sul coinvolgimento del prevenuto in attività di volontariato in parrocchia" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, trattasi di una valutazione di merito immune da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità qui deducibili (cfr. in argomento Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 - 01, secondo la quale «in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato»). 7. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p