Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:376
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0367_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-367/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro
[OSCURATO:PERSONA],
"[OSCURATO:PERSONA]" SNC,
domanda vertente sull' interpretazione delle norme di diritto comunitario relative alla libera circolazione delle merci e al transito comunitario,
LA CORTE,
composta dai signori T.F. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.A. Pompe, cancelliere aggiunto
considerate le osservazioni scritte presentate:
- per il ministero delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e per il direttore delle dogane, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA];
- per il sig. A. [OSCURATO:PERSONA] e la SNC "[OSCURATO:PERSONA]", dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]Gibert, del foro di Parigi;
- per il governo francese, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], direttore aggiunto della direzione degli affari giuridici del ministero degli affari esteri, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] de Bergues, segretario aggiunto principale della direzione degli affari giuridici dello stesso ministero, in qualità di agenti;
- per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J.E. Collins, dell' ufficio del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
- per il governo belga, dal sig. G. Speltincx, direttore degli affari europei presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
- per la Commissione, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, assistito dal sig. [OSCURATO:PERSONA], funzionario francese messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell' ambito del regime degli scambi con i funzionari nazionali, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del ministro delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e del direttore delle dogane, del sig. A. [OSCURATO:PERSONA], del governo francese, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], barrister, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 13 marzo 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 maggio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 30 novembre 1989, pervenuta alla Corte il 6 dicembre 1989, la Cour de cassation del [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1), al fine di accertare la compatibilità con il diritto comunitario delle restrizioni che la normativa lussemburghese impone al transito delle merci di natura strategica.
2 La questione è sorta nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e di altre quattro persone dal ministro delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dal direttore delle dogane, per tentativo di transito illegale di merci in violazione del regolamento granducale 17 agosto 1963, che assoggetta a licenza il transito di talune merci (Mémorial A, n. 47, del 17 agosto 1963, pag. 764). Il combinato disposto degli artt. 1 e 2 di detto regolamento subordina all' esibizione di una licenza il transito delle merci menzionate nell' elenco I, ivi allegato, provenienti, tra gli altri paesi, dagli [OSCURATO:PERSONA] d' America e dalla Repubblica francese e dichiarate in transito verso l' Unione Sovietica.
3 Il sig. [OSCURATO:PERSONA], presidente e direttore generale della società "[OSCURATO:PERSONA]" (in prosieguo: la "LAS"), con sede in Francia, si era impegnato a consegnare ad un centro di acquisti sovietico, il Technopromimport di Mosca, un' unità di produzione di circuiti per memoria a bolle magnetiche comprendente, tra l' altro, un impianto di fabbricazione [OSCURATO:PERSONA] da dieci pollici che, importato dagli [OSCURATO:PERSONA] in Francia, era stato messo in libera pratica nella Comunità.
4 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] espletava in Francia le formalità necessarie all' esportazione della merce a Mosca per via aerea. A causa dell' annullamento di un volo dell' Aeroflot, la merce non poteva essere imbarcata sull' aereo all' uopo previsto a Roissy, ed era pertanto inoltrata via autocarro, su iniziativa dell' [OSCURATO:PERSONA], verso l' aeroporto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e presentata in transito alle dogane lussemburghesi il 21 maggio 1985 per l' uscita dal territorio del [OSCURATO:PERSONA] a destinazione Mosca. La merce era accompagnata - a quanto pare per errore, ma senza che ciò sia stato contestato dalle autorità francesi o lussemburghesi - dal modulo T1, previsto dal citato regolamento n. 222/77 per le merci che non si trovano in libera pratica nella Comunità.
5 In esito al controllo doganale effettuato all' aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] veniva disposto il sequestro - tra l' altro - del citato impianto che, secondo le autorità lussemburghesi, era accompagnato da dichiarazioni inesatte volte a dissimularne la natura strategica e a consentirne il transito verso l' URSS in violazione della normativa lussemburghese, che richiede, in un caso del genere, una speciale licenza di transito. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e altre quattro persone venivano pertanto incriminate per tentato transito irregolare di merci soggette a licenza.
6 In primo grado il Tribunal correctionnel assolveva il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imputati, disponendo però la confisca dell' impianto.
7 Su appello della LAS e del sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la parte del dispositivo relativa alla confisca dell' impianto, la Cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che detta confisca non avrebbe dovuto essere disposta, in quanto il modulo d' accompagnamento T1 doveva essere considerato un certificato valido di autorizzazione al transito rilasciato dalla Francia, idoneo quindi a dispensare l' interessato dalla produzione di una licenza rilasciata dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Il transito avrebbe quindi avuto luogo, secondo la Cour d' appel, in conformità alla legge.
8 Ricorrendo in cassazione, il ministro delle Finanze del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e il direttore delle dogane contestavano alla Cour d' appel di avere attribuito in sentenza al modulo T1 una portata troppo generale ed affermavano in sostanza che l' art. 10 del citato regolamento n. 222/77 riguardava soltanto le merci qualificabili come ordinarie, laddove il transito di merci di natura strategica poteva essere soggetto, oltre che ad altri provvedimenti, ad un' autorizzazione giustificata per ragioni di sicurezza esterna.
9 Ritenendo che l' esito della controversia dipendesse dall' interpretazione del citato regolamento n. 222/77, con sentenza 30 novembre 1989 la Cour de cassation del [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il regolamento (CEE) n. 222/77 vada interpretato nel senso che il documento T1 ivi previsto vada necessariamente considerato, e senza alcuna restrizione, come un' autorizzazione di transito valevole sul territorio di ogni Stato della Comunità economica europea, quale che sia la natura della merce trasportata, e anche in caso di sua pericolosità per la sicurezza esterna di tale Stato, o, al contrario, se esso lasci ad ogni Stato membro la facoltà di non ritenere valido il documento T1 in quanto autorizzazione di transito, allorché la legge dello Stato di cui trattasi consideri la merce trasportata come un materiale strategico e assoggetti il transito sul suo territorio ad autorizzazione speciale per esigenze di sicurezza esterna".
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, della normativa comunitaria e nazionale pertinente, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 Occorre anzitutto precisare che al momento del sequestro la merce di cui trattasi non era stata importata nel [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ma vi si trovava soltanto per essere inoltrata verso un paese terzo, e dunque in transito. Nella fattispecie, il ruolo della dogana lussemburghese corrispondeva quindi a quello di un "ufficio di passaggio" ai sensi dell' art. 11, lett. d), secondo trattino, del citato regolamento n. 222/77. Ne consegue che l' esportazione di cui trattasi deve considerarsi effettuata a partire non dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] bensì dallo Stato membro della partenza iniziale, cioè dalla Repubblica francese, ove pare peraltro che tutte le pratiche per l' esportazione siano state compiute, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 20 settembre 1977, n. 2102, che istituisce un modello comunitario di dichiarazione d' esportazione (GU L 246, pag. 1). Pertanto il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1969, n. 2603, relativo all' instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 324, pag. 25), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1934/82 (GU L 211, pag. 1), non trova applicazione nel caso di specie, e le sole disposizioni pertinenti sono quelle contenute nel citato regolamento n. 222/77, che è d' altronde l' oggetto della questione pregiudiziale.
12 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, la Repubblica francese, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio e la Commissione ritengono che il regolamento n. 222/77 non osti a che uno Stato membro esiga, oltre al documento di transito che accompagna la merce, un' autorizzazione speciale, qualora detta autorizzazione sia giustificata da ragioni di sicurezza esterna e riguardi merci qualificate come materiale strategico.
13 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la LAS, per contro, ritengono che l' imposizione di una licenza, quale quella prevista dalla normativa lussemburghese, in aggiunta al modulo di transito T1 che accompagnava la merce di cui trattasi, sarebbe in contrasto con il Trattato CEE e con il citato regolamento n. 222/77, in quanto, ai sensi dell' art. 37 dello stesso, il documento T1 costituirebbe un' autorizzazione al transito avente, in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai certificati di transito, e ciò indipendentemente dall' eventuale natura strategica della merce.
14 A fronte di queste opinioni contrapposte, si ricordi anzitutto che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 16 marzo 1983, SIOT, punto 16 della motivazione (causa 266/81, Racc. pag. 731), si deve riconoscere, come conseguenza dell' unione doganale e nel reciproco interesse degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l' esistenza di un principio generale di libertà di transito delle merci nell' ambito della Comunità. Questo principio è d' altronde confermato dalla menzione del "transito" nell' art. 36 del Trattato.
15 Si rammenti inoltre che il regolamento n. 222/77 persegue l' obiettivo, individuato dalla Corte nella sentenza 7 marzo 1990, Trend-[OSCURATO:PERSONA], punto 16 della motivazione (causa C-117/88, Racc. pag. I-631), di rendere più semplice il trasporto delle merci all' interno della Comunità tramite l' alleggerimento e l' unificazione delle formalità da adempiere al momento del passaggio delle frontiere interne.
16 Occorre rilevare infine che, secondo il decimo 'considerando' del regolamento n. 222/77, il regime del transito comunitario deve applicarsi, in linea di massima, a tutti i movimenti di merci all' interno della Comunità. Detto regime comprende pertanto tutte le merci, indipendentemente dalla loro eventuale natura strategica.
17 Va tuttavia precisato che ciò non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di controllare le merci in transito, in conformità alle disposizioni del Trattato. Ai sensi dell' art. 10 del citato regolamento n. 222/77 i divieti o restrizioni all' importazione, all' esportazione o al transito disposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sono applicabili, a condizione che siano compatibili con i tre Trattati che istituiscono le Comunità europee.
18 Si deve pertanto accertare se le norme del Trattato, ed in particolare l' art. 36, ostino all' imposizione di un' autorizzazione speciale nonché alle conseguenze, quali i provvedimenti di confisca, connesse all' inosservanza di detto obbligo.
19 Si ricordi in proposito che, per giurisprudenza costante, l' art. 36 del Trattato non si propone di riservare determinate materie alla competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma consente soltanto che le discipline nazionali deroghino al principio della libera circolazione delle merci nei limiti in cui la deroga è e resta giustificata per conseguire gli scopi indicati nello stesso articolo (v., in particolare, sentenza 10 luglio 1984, [OSCURATO:PERSONA], punto 32 della motivazione, causa 72/83, Racc. pag. 2727).
20 Come la Corte ha più volte dichiarato (v. la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 37 della motivazione, relativo alle restrizioni all' importazione), l' art. 36, in quanto costituisce un' eccezione a un principio fondamentale stabilito dal Trattato, dev' essere interpretato in modo da non spiegare i suoi effetti al di là di quanto è necessario per la protezione degli interessi che esso mira a tutelare. Pertanto, i provvedimenti adottati in forza dell' art. 36 possono essere giustificati solo se siano idonei a soddisfare l' interesse tutelato da questa norma e non compromettano gli scambi intracomunitari più di quanto non sia indispensabile.
21 Alla luce di questa giurisprudenza, si deve ritenere che uno Stato membro possa ricorrere all' art. 36 per giustificare un provvedimento restrittivo del transito soltanto allorché non vi sia alcuna altra misura, meno restrittiva dal punto di vista della libera circolazione delle merci, per conseguire il medesimo obiettivo.
22 Va rilevato in proposito, concordemente con quanto sostenuto dalla Commissione e dagli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno presentato osservazioni, che la nozione di pubblica sicurezza di cui all' art. 36 del Trattato comprende tanto la sicurezza interna degli [OSCURATO:PERSONA] membri quanto la loro sicurezza esterna. Orbene, è certo che le importazioni, le esportazioni e il transito di merci utilizzabili a fini strategici possono incidere sulla pubblica sicurezza di uno Stato membro, che esso ha pertanto il diritto di tutelare in forza dell' art. 36 del Trattato.
23 Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, al fine di controllare merci qualificate come strategiche, assoggettarne il transito - in forza dell' art. 36 del Trattato - ad un' autorizzazione speciale.
24 A proposito delle sanzioni previste in caso di inosservanza dell' obbligo di munirsi di detta licenza, va rilevato - come osservano la Commissione, la LAS e il sig. [OSCURATO:PERSONA] - che un provvedimento di sequestro o di confisca si può considerare sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, e quindi incompatibile con l' art. 36 del Trattato, qualora possa essere sufficiente respingere la merce verso lo Stato membro di provenienza.
25 Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare se il regime instaurato rispetti il principio di proporzionalità, tenendo conto di tutti gli elementi di ogni fattispecie, quali l' attitudine della merce a pregiudicare la sicurezza dello Stato, le circostanze in cui l' infrazione è stata commessa e la buona o mala fede dell' operatore che intendeva effettuare il transito e disponeva all' uopo dei documenti rilasciati da un altro Stato membro.
26 Da quanto sin qui osservato consegue che la questione sollevata dal giudice nazionale dev' essere così risolta: il regolamento n. 222/77 va interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, per ragioni di sicurezza esterna, richieda per il transito sul proprio territorio di merci qualificate come materiale strategico il rilascio di un' autorizzazione speciale, indipendentemente dal fatto che un altro Stato membro abbia rilasciato un documento di transito comunitario. Cionondimeno, i provvedimenti adottati dallo Stato membro in conseguenza dell' inosservanza di questa prescrizione non devono essere sproporzionati rispetto allo scopo perseguito.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dai governi belga, francese, lussemburghese e del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation del [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 30 novembre 1989, dichiara:
Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario, dev' essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, per ragioni di sicurezza esterna, richieda per il transito sul proprio territorio di merci qualificate come materiale strategico il rilascio di un' autorizzazione speciale, indipendentemente dal fatto che un altro Stato membro abbia rilasciato un documento di transito comunitario. Cionondimeno, i provvedimenti adottati dallo Stato membro in conseguenza dell' inosservanza di detta prescrizione non devono essere sproporzionati rispetto allo scopo perseguito.