CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 19903/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33044/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].92/2016 -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1351/2019,depositata i l 31/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza 31 luglio 2019, n. 1351, con la quale la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello fatto valere dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. Con atto datato 18 aprile 2024 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto “le parti hanno transatto la causa in sede stragiudiziale con relativa scrittura privata” e di rinunciare pertanto al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non essendosi l’intimato difeso nel giudizio non vi è luogo a provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell