CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1959
Cassazione n. 34526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 9 giugno 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che entrambi i motivi di ricorso - che deducono vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva e all'esercizio in fatto delle funzioni gestorie - sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già sollevati con i motivi di appello e puntualmente vagliati dalla Corte territoriale con argomentazioni logiche con le quali la difesa non si confronta (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e perché postulano una rilettura degli elementi probatori, attività estranea al sindacato di legittimità e riservata in via esclusiva al giudice di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende