CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1 nr. 2 e 7 cod. pen., con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., ritenuta equivalente alle contestate circostanze aggravanti. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa fosse di “speciale tenuità”, in considerazione del valore della merce sottratta (pari ad euro 508,30) in rapporto alla capacità economica della persona offesa (una nota catena di supermercati). 2. Trattandosi di sentenza inappellabile, ai sensi dell’art. 443, comma 3 cod proc. pen., la Procura generale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza della predetta circostanza attenuante della speciale tenuità del danno pur a fronte di merce sottratta per un valore non modesto (508 euro), in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che considera configurabile l’attenuante in parola solo nel caso in cui il bene sottratto abbia un valore sostanzialmente irrilevante. Si sottolinea, altresì, che i beni in questione non erano di prima necessità ma consistevano in bottiglie di alcolici che sarebbero state ragionevolmente rivendute, anche in considerazione dei plurimi precedenti specifici dell’imputato. Irrilevante sarebbe infine il riferimento alla capacità economica della persona offesa, che può essere valutato solo quanto il valore in sé della res sia irrisorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore generale di Brescia è fondato e deve essere accolto, perché aderente all’indirizzo interpretativo consolidato di questa Corte, secondo cui il riferimento alle condizioni economiche della persona offesa, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen., ha un rilievo sussidiario e può farsi riferimento ad esso solo quando il danno patrimoniale cagionato dalla condotta sia in sé estremamente contenuto sul piano oggettivo, tanto da poter essere considerato quasi irrisorio. Le condizioni economiche del soggetto passivo, infatti, possono venire in rilievo solo per confermare un giudizio di tenuità che sarebbe di per sé formulabile sulla base di una valutazione oggettiva del danno cagionato. Anche con specifico riferimento alle ipotesi di furti perpetrati all’interno di catene commerciali, questa Corte ha in particolare osservato che «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato)», Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241 – 01. In senso pienamente conforme, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021 Rv. 280615 – 01. Ed ancora: «Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.4 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche. (Fattispecie relativa al furto di quattro bottiglie di rhum, per un valore di 217,80 euro in danno di un supermercato; la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, escludendo rilievo alle condizioni economiche della persona offesa, nella specie una multinazionale)», Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, Rv. 265669 – 01. Ebbene, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la tenuità del danno patrimoniale è stata ritenuta, non valutando il valore in sé della merce sottratta (che, del resto, essendo superiore ai 500 euro, non avrebbe potuto oggettivamente essere considerata tale), ma «in ragione del danno patrimoniale cagionato ad una società titolare di una nota catena di supermercati», così ponendosi in contrasto con l’indirizzo sopra ricordato, senza tuttavia confutarlo. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Trib