CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 31612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24547/2022r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 13, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tein Circ.ne Clodia n. 36, Roma, presso studio legale Vadalà, rappresentatee difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 84/2022 pubblicata in data 11/03/2022, n.r.g. 1466/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento di quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice generale delle altre indicate in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della nullità del licenziamento OGGETTO: ricorso per cassazione - termine lungo -computo intimato al Russo con nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal de cuiusDe [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. 3.-[OSCURATO:PERSONA] e le altre indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso. 4.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo. La sentenza d’appello risulta pubblicata in data 11/03/2022 e non è stata notificata. Pertanto il termine lungo di sei mesi per proporre il ricorso (art. 327 c.p.c.) scadeva in data 11/09/2022. Infatti, t rattandosi di controversiadi lavoro, non si applica la sospensione del termine durante il periodo feriale (art. 3 della legge n. 742/1969). Invece il ricorso per cassazione risulta notificato soltanto in data 06/10/2022, quando ormai il termine era scaduto e pertanto la sentenza d’appello era passata in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera