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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16627/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

3/03/1993avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 30 maggio 2025 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Chieti del 12 marzo 2024, ha rideterminato in 2 anni e 6 mesidi reclusione ed 8.000 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati degliartt. 1, 2, e 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895, confermando in 3 anni e 2 mesi di reclusione e 10.000euro di multa la pena inflitta per i medesimi reati a [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramitedei difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Ricorso CasamassimaCon il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di quantificazione della penaperché la Corte d'appello ha omesso di rispondere analiticamente ai motivi di appello relativialla dosimetria della pena principale, limitandosi a confermare la decisione del giudice diprimo grado; non è stato, in particolare, motivato il perché della mancata concessione delleprossima al minimo edittale giustificata dalla collaborazione immediata e risolutiva fornita alleindagini.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto diquantificazione della pena in quanto l'aumento applicato a titolo di continuazione (di settemesi di reclusione) è eccessivo ed è retto da una motivazione che è soltanto di stile.2.2.

Ricorso BarraCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento algiudizio di responsabilità del condannato, che è stato fondato sulle dichiarazioni rese dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA] senza una verifica rigorosa della loro attendibilità, che sarebbestata necessaria, attesa la posizione processuale del dichiarante che aveva un interessepersonale a renderle.Con il secondo motivo deduce violazione di legge sul giudizio di responsabilità per lafabbricazione dell'ordigno, con riferimento al quale reato il concorso del ricorrente è statodesunto senza accertare la sussistenza di un contributo causale concreto.Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento al giudizio diresponsabilità per il reato di detenzione dell’esplosivo, che è stato pronunciato in contrastocon il principio secondo cui il porto assorbe la detenzione quando questa è contestuale, enel caso in esame la Corte ha omesso da accertare quando e dove l'ordigno sarebbe statodetenuto prima del trasporto dello stesso nel corso del quale sono intervenute le forze dipolizia.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento altrattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle attenuanti generiche, chesarebbero state giustificate perché il ricorrente ha un solo precedente penale, che è risalentee privo di particolare gravità.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.Considerato in dirittoI ricorsi sono inammissibili.1.

Ricorso Casamassima1.1.

Il primo motivo è inammissibile, perché non corrisponde al vero che il giudice diappello abbia omesso di rispondere analiticamente ai motivi di appello relativi alla dosimetriadella pena principale limitandosi a confermare la decisione del giudice di primo grado, attesoche la pena è stata completamente rivista in appello (da 3 anni e 6 mesi e 10.000 euro dimulta inflitta in primo grado a 2 anni e 6 mesi e 88000 euro di multa decisi dal giudice diappello).La pena base è individuata dal giudice di appello in 3 anni di reclusione e 9.000 euro dimulta, a fronte di una forcella edittale della reclusione da due a dieci anni e della multa da4.000 euro a 40.000 euro; si tratta, pertanto, di una pena che si colloca al di sotto dellamedia edittale in una situazione in cui il giudice del merito ha specificamente motivato sulperché ha ritenuto di non poter infliggere la pena nel minimo edittale, valorizzando a tal finesoprattutto il precedente penale per rapina, valutazione che rientra nella discrezionalità delgiudice del merito e che non presenta profili di manifesta illogicità.La stessa censura del giudizio di equivalenza delle attenuanti è inammissibile in quantole statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando unavalutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimitàqualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, come nel caso in esame, pergiustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzarel'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo,Rv. 245931; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).1.2.

Il secondo motivo è, sua volta, inammissibile.Con riferimento all’aumento per la continuazione l’atto di appello aveva censurato ladeterminazione del giudice di primo grado (identica sul punto a quella della Corte di appello)affermando “come se non bastasse, la pena è stata aumentata di ben sette mesi in forzadella continuazione tra i reati” e sostenendo che l’aumento per continuazione avrebbedovuto essere contenuto in un mese per ciascun reato.L’atto di appello non conteneva, pertanto, una critica articolata alla sentenza impugnataed era, pertanto, inammissibile per difetto di specificità dell’impugnazione (Sez. 2, n. 17281del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), ed è orientamento consolidatodella giurisprudenza di legittimità che l’inammissibilità del motivo di appello rendeconseguentemente inammissibile per mancanza di interesse il motivo di ricorso che deducela omessa risposta al motivo di appello (cfr., sul punto, per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 46588del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).2.

Ricorso BarraIl ricorso è inammissibile per tardività.La sentenza impugnata è stata pronunciata il 30 maggio 2025, la motivazione erariservata in 90 giorni, ed è stata depositata il 25 agosto 2025.Il termine per l'impugnazione, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è di 45giorni decorrenti, in ragione della sospensione feriale dei termini, dal 1° settembre 2025.Il termine per l’impugnazione è, pertanto, scaduto il 16 ottobre 2025; il ricorso è statopresentato l’8 novembre 2025 alle 00:04, dopo che peraltro il cancelliere aveva già postosulla sentenza l'attestazione di irrevocabilità e trasmesso l'estratto per l'esecuzione allaProcura presso il Tribunale.3.

Statuizioni accessorie.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/03/1993avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 30 maggio 2025 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Chieti del 12 marzo 2024, ha rideterminato in 2 anni e 6 mesidi reclusione ed 8.000 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati degliartt. 1, 2, e 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895, confermando in 3 anni e 2 mesi di reclusione e 10.000euro di multa la pena inflitta per i medesimi reati a [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramitedei difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso CasamassimaCon il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di quantificazione della penaperché la Corte d'appello ha omesso di rispondere analiticamente ai motivi di appello relativialla dosimetria della pena principale, limitandosi a confermare la decisione del giudice diprimo grado; non è stato, in particolare, motivato il perché della mancata concessione delleprossima al minimo edittale giustificata dalla collaborazione immediata e risolutiva fornita alleindagini.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto diquantificazione della pena in quanto l'aumento applicato a titolo di continuazione (di settemesi di reclusione) è eccessivo ed è retto da una motivazione che è soltanto di stile.2.2. Ricorso BarraCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento algiudizio di responsabilità del condannato, che è stato fondato sulle dichiarazioni rese dalcoimputato [OSCURATO:PERSONA] senza una verifica rigorosa della loro attendibilità, che sarebbestata necessaria, attesa la posizione processuale del dichiarante che aveva un interessepersonale a renderle.Con il secondo motivo deduce violazione di legge sul giudizio di responsabilità per lafabbricazione dell'ordigno, con riferimento al quale reato il concorso del ricorrente è statodesunto senza accertare la sussistenza di un contributo causale concreto.Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento al giudizio diresponsabilità per il reato di detenzione dell’esplosivo, che è stato pronunciato in contrastocon il principio secondo cui il porto assorbe la detenzione quando questa è contestuale, enel caso in esame la Corte ha omesso da accertare quando e dove l'ordigno sarebbe statodetenuto prima del trasporto dello stesso nel corso del quale sono intervenute le forze dipolizia.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento altrattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle attenuanti generiche, chesarebbero state giustificate perché il ricorrente ha un solo precedente penale, che è risalentee privo di particolare gravità.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.Considerato in dirittoI ricorsi sono inammissibili.1. Ricorso Casamassima1.1. Il primo motivo è inammissibile, perché non corrisponde al vero che il giudice diappello abbia omesso di rispondere analiticamente ai motivi di appello relativi alla dosimetriadella pena principale limitandosi a confermare la decisione del giudice di primo grado, attesoche la pena è stata completamente rivista in appello (da 3 anni e 6 mesi e 10.000 euro dimulta inflitta in primo grado a 2 anni e 6 mesi e 88000 euro di multa decisi dal giudice diappello).La pena base è individuata dal giudice di appello in 3 anni di reclusione e 9.000 euro dimulta, a fronte di una forcella edittale della reclusione da due a dieci anni e della multa da4.000 euro a 40.000 euro; si tratta, pertanto, di una pena che si colloca al di sotto dellamedia edittale in una situazione in cui il giudice del merito ha specificamente motivato sulperché ha ritenuto di non poter infliggere la pena nel minimo edittale, valorizzando a tal finesoprattutto il precedente penale per rapina, valutazione che rientra nella discrezionalità delgiudice del merito e che non presenta profili di manifesta illogicità.La stessa censura del giudizio di equivalenza delle attenuanti è inammissibile in quantole statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando unavalutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimitàqualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, come nel caso in esame, pergiustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzarel'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo,Rv. 245931; Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).1.2. Il secondo motivo è, sua volta, inammissibile.Con riferimento all’aumento per la continuazione l’atto di appello aveva censurato ladeterminazione del giudice di primo grado (identica sul punto a quella della Corte di appello)affermando “come se non bastasse, la pena è stata aumentata di ben sette mesi in forzadella continuazione tra i reati” e sostenendo che l’aumento per continuazione avrebbedovuto essere contenuto in un mese per ciascun reato.L’atto di appello non conteneva, pertanto, una critica articolata alla sentenza impugnataed era, pertanto, inammissibile per difetto di specificità dell’impugnazione (Sez. 2, n. 17281del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), ed è orientamento consolidatodella giurisprudenza di legittimità che l’inammissibilità del motivo di appello rendeconseguentemente inammissibile per mancanza di interesse il motivo di ricorso che deducela omessa risposta al motivo di appello (cfr., sul punto, per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 46588del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).2. Ricorso BarraIl ricorso è inammissibile per tardività.La sentenza impugnata è stata pronunciata il 30 maggio 2025, la motivazione erariservata in 90 giorni, ed è stata depositata il 25 agosto 2025.Il termine per l'impugnazione, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è di 45giorni decorrenti, in ragione della sospensione feriale dei termini, dal 1° settembre 2025.Il termine per l’impugnazione è, pertanto, scaduto il 16 ottobre 2025; il ricorso è statopresentato l’8 novembre 2025 alle 00:04, dopo che peraltro il cancelliere aveva già postosulla sentenza l'attestazione di irrevocabilità e trasmesso l'estratto per l'esecuzione allaProcura presso il Tribunale.3. Statuizioni accessorie.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]