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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 aprile 1981

Cassazione n. 28263/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato il 24/04/1981 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/tzata le conclusioni del PG --s-v4v3,0 c4.12.t Not tA,124.4vk com lnr4k kr o to w•e$11' 4rta (pv r . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], determinando l'importo dell'indennizzo nella misura complessiva di euro 84.205,59.

2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha affermato che, nel caso di specie, non fosse ravvisabile «alcuna circostanza di dolo o colpa grave tale da escludere il diritto all'indennizzo, atteso che le delibazioni indiziarie, nel merito, hanno avuto per oggetto fonti estrinseche e non sono emersi elementi valutabili a detrimento dell'odierno istante».

3. All'istante era stato ascritto il reato di cui agli artt. 416 cod. pen., 81 cpv. e 110 cod. pen., 12, comma 3, d.lgs. 268/98, perché, in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, compiva atti volti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato italiano di tre cittadini extracomunitari, di provenienza bulgara, dei quali una donna e due operai da collocare al lavoro nero nella provincia di Crotone.

Pativa la custodia cautelare in carcere per un periodo di 11 mesi e 8 giorni.

Veniva, poi, assolto in data 13/12/2016 dal Tribunale di Catanzaro "per non avere commesso il fatto".

4. Avverso la prefata ordinanza ricorre il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro che lamenta l'inosservanza dell'art. 314 cod. proc. pen. perché il Giudice della riparazione non ha tenuto conto che la colpa grave dell'istante è ravvisabile nell'essere stato egli pienamente inserito nell'organizzazione di tale [OSCURATO:PERSONA], preposta a collocare gli immigrati bulgari al lavoro irregolare in Italia ed a riscuotere i salari dei lavoratori direttamente dai datori di lavoro; nell'essere il suo ruolo, pur subalterno rispetto a quello di Geomil, di un certo rilievo sul piano organizzativo; nelle molteplici e inequivoche conversazioni telefoniche captate tra lo stesso e Geomil, richiamate nel ricorso; nell'essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio dinanzi al Tribunale del riesame.

5. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

6. L'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria chiedendo che, in accoglimento del ricorso, sia annullata l'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso impone le seguenti considerazioni.

2. Non è corretto il rilievo del Procuratore ricorrente laddove ravvisa nel silenzio serbato dall'indagato davanti al Tribunale del riesame una grave colpa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, avendo questi omesso di fornire elementi chiarificatori in ordine alla propria posizione, che, ove conosciuti, avrebbero alterato il coacervo dei gravi indizi a suo carico.

Ciò perché - come affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (in tal senso, Sez.4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv.283017) - "a seguito della modifica dell'art.314 cod. proc. pen. ad opera dell'art.4, comma 1, lett. b) del d.lgs .8 novembre 2021 n.188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art.64, comma 3, lett. b) cod.proc.pen., non rileva quale comportamento ostativo all'insorgenza del diritto alla riparazione".

Tuttavia, l'ordinanza impugnata appare del tutto carente sotto il profilo motivazionale, poiché la Corte di Catanzaro si è limitata ad affermare che "non è ravvisabile alcuna circostanza di dolo o colpa grave tale da escludere il diritto all'indennizzo, atteso che le delibazioni indiziarie, nel merito, hanno avuto per oggetto fonti estrinseche e non sono emersi elementi valutabili a detrimento dell'odierno istante".

Tenuto conto di quanto evidenziato dal ricorrente circa il contenuto delle conversazioni intercettate, i giudici della riparazione dovranno compiere un'analisi più approfondita circa i presupposti per il riconoscimento del diritto in parola.

Di qui l'annullamento con rinvio davanti alla medesima Corte di appello di Catanzaro, per nuovo giudizio e per provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti relative a questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 23 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato il 24/04/1981 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/tzata le conclusioni del PG --s-v4v3,0 c4.12.t Not tA,124.4vk com lnr4k kr o to w•e$11' 4rta (pv r . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], determinando l'importo dell'indennizzo nella misura complessiva di euro 84.205,59. 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha affermato che, nel caso di specie, non fosse ravvisabile «alcuna circostanza di dolo o colpa grave tale da escludere il diritto all'indennizzo, atteso che le delibazioni indiziarie, nel merito, hanno avuto per oggetto fonti estrinseche e non sono emersi elementi valutabili a detrimento dell'odierno istante». 3. All'istante era stato ascritto il reato di cui agli artt. 416 cod. pen., 81 cpv. e 110 cod. pen., 12, comma 3, d.lgs. 268/98, perché, in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, compiva atti volti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato italiano di tre cittadini extracomunitari, di provenienza bulgara, dei quali una donna e due operai da collocare al lavoro nero nella provincia di Crotone. Pativa la custodia cautelare in carcere per un periodo di 11 mesi e 8 giorni. Veniva, poi, assolto in data 13/12/2016 dal Tribunale di Catanzaro "per non avere commesso il fatto". 4. Avverso la prefata ordinanza ricorre il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro che lamenta l'inosservanza dell'art. 314 cod. proc. pen. perché il Giudice della riparazione non ha tenuto conto che la colpa grave dell'istante è ravvisabile nell'essere stato egli pienamente inserito nell'organizzazione di tale [OSCURATO:PERSONA], preposta a collocare gli immigrati bulgari al lavoro irregolare in Italia ed a riscuotere i salari dei lavoratori direttamente dai datori di lavoro; nell'essere il suo ruolo, pur subalterno rispetto a quello di Geomil, di un certo rilievo sul piano organizzativo; nelle molteplici e inequivoche conversazioni telefoniche captate tra lo stesso e Geomil, richiamate nel ricorso; nell'essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio dinanzi al Tribunale del riesame. 5. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 6. L'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria chiedendo che, in accoglimento del ricorso, sia annullata l'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso impone le seguenti considerazioni. 2. Non è corretto il rilievo del Procuratore ricorrente laddove ravvisa nel silenzio serbato dall'indagato davanti al Tribunale del riesame una grave colpa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, avendo questi omesso di fornire elementi chiarificatori in ordine alla propria posizione, che, ove conosciuti, avrebbero alterato il coacervo dei gravi indizi a suo carico. Ciò perché - come affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (in tal senso, Sez.4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv.283017) - "a seguito della modifica dell'art.314 cod. proc. pen. ad opera dell'art.4, comma 1, lett. b) del d.lgs .8 novembre 2021 n.188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art.64, comma 3, lett. b) cod.proc.pen., non rileva quale comportamento ostativo all'insorgenza del diritto alla riparazione". Tuttavia, l'ordinanza impugnata appare del tutto carente sotto il profilo motivazionale, poiché la Corte di Catanzaro si è limitata ad affermare che "non è ravvisabile alcuna circostanza di dolo o colpa grave tale da escludere il diritto all'indennizzo, atteso che le delibazioni indiziarie, nel merito, hanno avuto per oggetto fonti estrinseche e non sono emersi elementi valutabili a detrimento dell'odierno istante". Tenuto conto di quanto evidenziato dal ricorrente circa il contenuto delle conversazioni intercettate, i giudici della riparazione dovranno compiere un'analisi più approfondita circa i presupposti per il riconoscimento del diritto in parola. Di qui l'annullamento con rinvio davanti alla medesima Corte di appello di Catanzaro, per nuovo giudizio e per provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti relative a questo giudizio di legittimità. Così deciso il 23 febbraio
Sentenza Cassazione n. 28263/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris