CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rigetto o declaratoria di inammissibilità nel resto; lette, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali; • lette, per l'imputato ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato, nei suoi confronti, la dichiarazione di responsabilità in ordine al concorso nella rapina aggravata e nelle lesioni aggravate ascrittegli, in continuazione, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale capitolino per effetto di più favorevoli determinazioni per quanto riguarda la configurazione delle circostanze aggravanti contestate ed il bilanciamento di esse con le attenuanti generiche) per i motivi, che, come previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'interesse dell'imputato sono stati dedotti i seguenti motivi: 1.1. contraddittorietà della motivazione quanto al ritenuto concorso dell'imputato nei reati ascrittigli, nonché travisamento per omissione per mancata valorizzazione del contenuto di una conversazione registrata su un file audio acquisito agli atti; 1.2. contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova con riguardo alla sospensione condizionale della pena ed alla non menzione; 1.3. omessa motivazione quanto al giudizio di prognosi negativa sulle future condotte dell'imputato, che ha indotto al diniego dei predetti benefici; 1.4. mancanza di motivazione quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere del giudizio di primo grado, e per non avere compensato le spese sostenute dalla parte civile, nonostante l'infondatezza della pretesa di quest'ultima; 1.5. violazione dell'art. 423 cod. proc. pen. in relazione all'art. 552 cod. proc. pen., per aver riportato condanna per un fatto diverso da quello contestato. 2. Il primo motivo è fondato; il suo accoglimento assorbe tutti i motivi ulteriori.2.1. Secondo la contestazione, e secondo il Tribunale, l'imputato, in concorso con altri due soggetti, avrebbe rapinato [OSCURATO:PERSONA], minacciandolo con un coltello e colpendolo con un tirapugni (materialmente impugnati da uno dei complici), tutti comunque prendendolo a pugni, e sottraendogli duecento euro custoditi nella cassa del negozio cha ha costituito il teatro della rapina e cagionandogli lesioni. 2.2. Accogliendo in ampia parte le censure della difesa, la Corte di appello ha finito col riconoscere che "non risulta la confessione degli imputati cui fa riferimento il giudice di primo grado nella sentenza" (pag. 5 della sentenza impugnata), e che le dichiarazioni della vittima erano in ampia parte menzognere. Quanto a quest'ultimo profilo, sia pur mosso dall'intento di ricevere giustizia per vessazioni a suo dire patite in occasioni precedenti ad opera dello stesso terzetto di ragazzi, [OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, reso dichiarazioni non veritiere quanto alle modalità dell'aggressione (non era stato colpito da Visconti; nessuno lo aveva minacciato o colpito con coltelli o tirapugni) ed al profitto che i ragazzi si erano procurati (alla vittima non era stata sottratta alcuna somma di denaro, bensì unicamente "delle merendine e altra merce di scarso valore", che il solo Battaglia aveva prelevato dagli scaffali, portandole via senza pagarle: pag. 5 della sentenza impugnata). Tutto questo è confermato da alcune conversazioni intervenute tra i protagonisti della vicenda nei giorni successivi, ed, in particolare, per quanto in questa sede rileva, dalle conversazioni intervenute tra il Visconti e lo Yasin, su iniziativa del primo, che le registrava utilizzando il proprio smartphone: da tali conversazioni, la cui non contestata trascrizione è presente in atti ed in parte è stata valorizzata dalla stessa Corte di appello, emerge, in particolare, che il giorno della rapina, in realtà, il Visconti, a suo dire, aveva pagato quello che aveva prelevato, e comunque che, come ammesso con l'interlocutore dallo stesso Yasin, non aveva fornito alcun aiuto al presunto complice Battaglia, non aveva portato via merce senza pagarla, non aveva colpito lo Yasin, limitandosi a fuggire quando il Battaglia aveva colpito con un pugno lo Yasin. 2.3. Ciò premesso, la sentenza impugnata afferma che il Visconti va ritenuto responsabile della condotta tenuta dal Battaglia, senza considerare la possibile incidenza di alcuni fatti oggettivamente accertati, risultando per tale via carente: - il Visconti non pose in essere nessuna violenza in danno della vittima, né aiutò in alcun modo il Battaglia; - solo quest'ultimo si impossessò (ad onta di quanto inizialmente dichiarato dalla vittima) di un pacchetto di merendine ed una bottiglia di birra. Quanto alla configurazione o meno del concorso (ex art. 110, oppure, in ipotesi, anche ex art. 116 cod. pen.) del Visconti nella predetta condotta del Battaglia (della quale pure egli si sente moralmente responsabile, come emerge dalle conversazioni con la vittima che egli stesso ha registrato e prodotto, ma la cui valenza confessoria è già stata negata dalla Corte di appello), occorrerà valutare se può ritenersi accertato che egli avesse effettivamente pagato la merce personalmente prelevata, e se tale condotta possa incidere sulla conclusiva dichiarazione di responsabilità, potendo essere in astratto valorizzata come sintomatica della volontà di non associarsi alle condotte poste in essere dagli altri due ragazzi. Soltanto all'esito di tali verifiche, di ordine fattuale, potrà valutarsi la fondatezza o meno della doglianza di natura processuale riguardante la asseritamente palese diversità del fatto contestato rispetto a quello in ipotesi accertabile. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali. 3.1. L'accoglimento del ricorso esonera dal valutare le richieste formulate, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con le conclusione scritte depositate, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Non può, peraltro, non porsi in rilievo la macroscopica incongruenza delle predette richieste, formulate all'indirizzo di "VICECONTI" (e non VISCONTI), ALESSANDRO, e contenenti una richiesta di corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente patiti, di una somma di importo incerto ["euro 20.000,00 (trecentomila,00)": così si legge nelle conclusioni del 01/04/2022 depositate in atti], indirizzata al giudice della legittimità senza considerare che la sentenza di primo grado aveva disposto la liquidazione del danno in sede civile. k P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinv