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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03107/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 29392-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale estesa in calce al ricorso, e con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] nonché in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 570/15/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 21/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 858/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano; con la suddetta sentenza la CommissioneTributaria Provinciale aveva respinto, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti avverso l'avviso di liquidazione per imposta di registro 2014, con sanzioni e interessi, emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla cessione di ramo di azienda stipulato in data 31.12.2014 dalla [OSCURATO:PERSONA] Acqua con la [OSCURATO:PERSONA], preordinato allo svolgimento del servizio idrico del Comune di Monza; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. la società [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato, in data 16.12.2022, istanza di riunione o di trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al nr.

R.G. 30011/2020, proposto dal condebitore solidale, [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’Agenzia delle entrate ed avente ad oggetto il medesimo avviso di liquidazione, impugnato dall’odierna ricorrente;

1.2. trattandosi di impugnazione del medesimo atto impositivo è opportuno quindi rinviare la causa a nuovo ruolo per la riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto con il nr.

RG. 30011/2020 P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire l’eventuale riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto al nr.

R.G. 30011/2020.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 29392-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale estesa in calce al ricorso, e con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] nonché in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 570/15/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 21/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 858/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano; con la suddetta sentenza la CommissioneTributaria Provinciale aveva respinto, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti avverso l'avviso di liquidazione per imposta di registro 2014, con sanzioni e interessi, emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla cessione di ramo di azienda stipulato in data 31.12.2014 dalla [OSCURATO:PERSONA] Acqua con la [OSCURATO:PERSONA], preordinato allo svolgimento del servizio idrico del Comune di Monza; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. la società [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato, in data 16.12.2022, istanza di riunione o di trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al nr. R.G. 30011/2020, proposto dal condebitore solidale, [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’Agenzia delle entrate ed avente ad oggetto il medesimo avviso di liquidazione, impugnato dall’odierna ricorrente; 1.2. trattandosi di impugnazione del medesimo atto impositivo è opportuno quindi rinviare la causa a nuovo ruolo per la riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto con il nr. RG. 30011/2020 P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire l’eventuale riunione o trattazione congiunta del presente procedimento a quello iscritto al nr. R.G. 30011/2020. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, della Cort
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