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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2018

Cassazione n. 05734/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1849/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege, -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2945/2018depositata il 14.6.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed il Ministero per i [OSCURATO:PERSONA] e Ambientali.

Gli attori, premettendo di essere proprietari e condomini di un fabbricato sito in Avellino, esponevano che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva locato alcune porzioni immobiliari di detto fabbricato, delle quali era proprietaria, alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, Salerno e Benevento.

Quest’ultima aveva trasformato alcuni locali al piano terreno in un volume chiuso, all’interno del quale erano stati realizzati un ingresso, una scala, un deposito e dei servizi igienici, con modificazione delle facciate dell’edificio e mutamento della destinazione d’uso di parti comuni del complesso immobiliare.

Tanto premesso, gli attori domandavano l’accertamento dell’illegittimità delle predette opere, oltre alla condanna della locatrice e del conduttore al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. eccependo il difetto assoluto di legittimazione passiva ed esponendo che, al momento dell’acquisto delle rispettive porzioni immobiliari dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., originaria proprietaria dell’intero complesso immobiliare, gli attori avevano rinunciato ai diritti sui beni in contestazione.

Si costituiva altresì il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA], eccependo la carenza di legittimazione attiva e passiva e concludendo per il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 3068/2011, previo espletamento di CTU, il Tribunale di Napoli rigettava le domande di parte attrice e dichiarava compensate le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la predetta sentenza, lamentando in particolare l’illegittimità della chiusura del porticato al piano terreno, di cui chiedevano nuovamente il ripristino.

Si costituivano in secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed il Ministero per i [OSCURATO:PERSONA] e Ambientali, chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2945/2018 del 30.5/14.6.2018, in accoglimento del gravame, condannava gli appellati in solido al ripristino del porticato mediante eliminazione degli infissi posti a chiusura dello stesso e compensava le spese di secondo grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sulla scorta di sei motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, mentre il Ministero per i [OSCURATO:PERSONA] e Ambientali ha depositatosolo un atto di costituzione.

In data 24.1.2025 la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; in data 6.2.2025 i controricorrenti hanno depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso con relativa procura specialeed altrettanto ha fatto il Ministero il 25.2.2025.

Ritiene la Corte che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento n. 1849/2019 RG ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c..

La condanna alle spese non va emessa (cfr. art. 391 ultimo comma cpc) in quanto la rinuncia depositata il 24.1.2025 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. é stata accettata dai controricorrenti muniti di procura speciale, ed anche dal Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] che comunque non ha svolto difese, essendosi solo costituito ai fini della partecipazione ad un'eventuale discussione in udienza pubblica, senza proporre controricorso.

Esse pertanto saranno regolate dagli accordi raggiunti.

P.Q.M.

La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1849/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege, -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2945/2018depositata il 14.6.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed il Ministero per i [OSCURATO:PERSONA] e Ambientali. Gli attori, premettendo di essere proprietari e condomini di un fabbricato sito in Avellino, esponevano che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva locato alcune porzioni immobiliari di detto fabbricato, delle quali era proprietaria, alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, Salerno e Benevento. Quest’ultima aveva trasformato alcuni locali al piano terreno in un volume chiuso, all’interno del quale erano stati realizzati un ingresso, una scala, un deposito e dei servizi igienici, con modificazione delle facciate dell’edificio e mutamento della destinazione d’uso di parti comuni del complesso immobiliare. Tanto premesso, gli attori domandavano l’accertamento dell’illegittimità delle predette opere, oltre alla condanna della locatrice e del conduttore al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. eccependo il difetto assoluto di legittimazione passiva ed esponendo che, al momento dell’acquisto delle rispettive porzioni immobiliari dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., originaria proprietaria dell’intero complesso immobiliare, gli attori avevano rinunciato ai diritti sui beni in contestazione. Si costituiva altresì il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA], eccependo la carenza di legittimazione attiva e passiva e concludendo per il rigetto della domanda. Con sentenza n. 3068/2011, previo espletamento di CTU, il Tribunale di Napoli rigettava le domande di parte attrice e dichiarava compensate le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la predetta sentenza, lamentando in particolare l’illegittimità della chiusura del porticato al piano terreno, di cui chiedevano nuovamente il ripristino. Si costituivano in secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed il Ministero per i [OSCURATO:PERSONA] e Ambientali, chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2945/2018 del 30.5/14.6.2018, in accoglimento del gravame, condannava gli appellati in solido al ripristino del porticato mediante eliminazione degli infissi posti a chiusura dello stesso e compensava le spese di secondo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sulla scorta di sei motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, mentre il Ministero per i [OSCURATO:PERSONA] e Ambientali ha depositatosolo un atto di costituzione. In data 24.1.2025 la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; in data 6.2.2025 i controricorrenti hanno depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso con relativa procura specialeed altrettanto ha fatto il Ministero il 25.2.2025. Ritiene la Corte che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento n. 1849/2019 RG ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c.. La condanna alle spese non va emessa (cfr. art. 391 ultimo comma cpc) in quanto la rinuncia depositata il 24.1.2025 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. é stata accettata dai controricorrenti muniti di procura speciale, ed anche dal Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] che comunque non ha svolto difese, essendosi solo costituito ai fini della partecipazione ad un'eventuale discussione in udienza pubblica, senza proporre controricorso. Esse pertanto saranno regolate dagli accordi raggiunti. P.Q.M. La C
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