CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00718/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 103 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e meramente oppositive; Considerato infatti che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti Privi di manifeste criticità rilevabili in questa sede le questioni sollevate dalla difesa (si vedano, in particolare, pag. 3, sulla puntuale ricostruzione delle vicende delittuose, nonché sui riscontri e sugli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10