CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in premessa la corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari di Rimini che condannava l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina aggravata. 2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su un unico motivo incentrato sulla erronea applicazione del secondo comma dell'articolo 628 c.p. ovvero sulla manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. La corte d'appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto (rapina impropria) sulla scorta di un'interpretazione della legge non condivisibile poiché contraddittoria sul piano sistematico e contraria alla lettera della legge ed ai principi generali. Per far ciò si è fatto leva su un orientamento giurisprudenziale secondo il quale integra il requisito della violenza anche il mero divincolarsi con vigore del ladro dalla presa altrui, pur in assenza di qualunque azione lesiva diretta verso l'altro. Non può definirsi violenza l'ipotesi del divincolamento anche brusco o repentino in cui di fatto il soggetto agente non fa nulla per coartare attivamente la libertà fisica o psichica altrui ma si adopera al solo ed unico fine di sottrarsi egli stesso ad una violenza senza mai imprimere la propria forza contro il contendente. Nel caso di divincolamento il soggetto agente non assume alcuna iniziativa diretta nei confronti dell'altro; egli si limita a reagire, senza mai contrattaccare, alla presa altrui da cui è costretto sicché non si ravvisano in tale azione gli estremi del concetto di violenza. Diverso, ma non ricorrente nel presente caso è lo strattonamento -con ciò dovendosi intendere una brusca repentina presa applicata dal ladro sul corpo altrui, non già un suo scatto per liberarsi dalla presa altrui che è e rimane un divincolamento. Non si può ragionevolmente estendere il concetto di violenza sino ad includere comportamenti esclusivamente volti a liberare se stessi ed al contempo non oggettivamente lesivi della sfera corporea altrui. Siccome nel caso di specie l'unica condotta posta in essere dall'imputato è stata quella di dimenarsi con forza senza mai controbattere per liberarsi dal placcaggio del signor Pinto, terzo estraneo intervenuto poco dopo il furto per bloccare la fuga dell'imputato, la corretta qualificazione giuridica ad attribuire ai fatti avrebbe dovuto essere il furto e non la rapina. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto con memoria la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato poiché l'unico motivo confligge radicalmente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che identifica il grado di violenza sufficiente ad integrare il reato di rapina anche nel semplice divincolamento al fine di sfuggire alla cattura. Deve al proposito ricordarsi che - per ultracinquantennale giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria il divincolarsi ed anche il semplice strattone costituiscono violenza in quanto implicano l'impiego di un'energia fisica al fine di vincere la resistenza opposta dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il grado di resistenza e l'intensità della violenza (Sez. 2, Sentenza n. 10537 del 09/07/1984 Ud. Rv. 166830 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 34276 del 18/06/2021, n.m.). 2. L'impugnata sentenza unitamente a quella di primo grado costituiscono una c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ebbene, l'accertamento del fatto in esse uniformemente ricostruito in termini peraltro oramai non contestati attesta irrefutabilmente di una 'colluttazione' e quindi, secondo l'etimo, del contemporaneo manifestarsi di due forze di vettore confliggente, l'una diretta a contenere ed a trattenere (la refurtiva ed) il ladro e l'altra diretta a neutralizzare la prima, liberandosi dalla presa. Che il punto di attrito tra le due forze abbia lasciato traccia solo sull'imputato (con la maglietta strappata e le lesioni repertate) è una ipotesi che non rende penalmente irrilevante l'azione del reo: parafrasando l'antico brocardo, in questo caso vim vi repellere non licet. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 5 luglio 202