CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 21948/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. 48 del 2017 perché, sebbene destinatario dell'ordinanza del Questore di Caserta, con cui si ordinava allo stesso di non accedere a tutte le aree di parcheggio in prossimità della [OSCURATO:PERSONA], vi contravveniva e veniva sorpreso dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Maddaloni. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento adottato dal Questore, non essendo emerse dallo stesso quali siano state le condotte antisociali assunte in grado di mettere a rischio la sicurezza dell'area indicata. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In data 05/02/2025, il difensore del ricorrente produce una memoria con la quale ribadisce l'illegittimità del provvedimento adottato dal Questore, richiamando la sentenza n. 839/2024 pronunciata in data 12/09/2024 dalla sezione prima penale. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Ed invero, il ricorrente risulta essere destinatario di una molteplicità di «provvedimenti di allontanamento, mai rispettati; al momento dell'accertamento, si trovava dinanzi alla Clinica ove faceva il parcheggiatore e, pertanto, non assume rilievo se, in tal momento, fosse o meno dedito all'attività suddetta, posto che il divieto del Questore riguardava anche l'accesso. In ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con ricorso per cassazione l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, del quale lamenta l'ilegittimità. Quanto al secondo motivo di ricorso, giova ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto che non emergano elementi positivi di valutazioni, essendosi l'imputato ostinatamente posto nella condizione di commettere il reato.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere est