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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 29316/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:5INI; il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA]° D'Aquino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

In data 8 maggio 2024 il ricorrente ha inoltrato per via telematica personale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il provvedimento impugnato è l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila del 8 febbraio 2024, che ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, a sua volta applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta alle indagini per i delitti di rissa aggravata - art. 588 comma 2 cod. pen. - e lesioni personali aggravate - 582, 585 e 576 n. 5 bis cod. t pen., commessi in occasione di uno scontro tra le tifoserie delle squadre di calcio del Giulianova e del Teramo, all'esterno dello stadio, con il ferimento di due agenti delle forze di polizia intervenute per contenerlo e sedarlo.

2. Il ricorso per cassazione, promosso da difensore abilitato, si è affidato a due motivi - di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 cod. proc. pen. - entrambi fondati sul vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

2.1. Il quadro indiziario illustrato dal provvedimento impugnato sarebbe insufficiente, perché poggiato sulle immagini, di pessima qualità, delle telecamere collocate sul posto e in ogni caso solo genericamente enunciato; la posizione del ricorrente - immortalato da 5 fotografie, in posizione non attiva - sarebbe stata accomunata a quella di altri indagati, in modo indistinto, ed anzi sarebbe stato indicato come tifoso del Teramo - appartenente al gruppo dei "sedici gradoni" - mentre lo è del Giulianova; l'ordinanza impugnata avrebbe accomunato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] a quella di altri indagati, Cenacchio e Morelli, con una motivazione identica e tralaticia per ciascuno di loro.

2.2. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, l'ordinanza, del tutto carente di motivazione, non avrebbe considerato che il prevenuto, gravato da un solo precedente penale significativo - per resistenza a pubblico ufficiale - svolge regolare attività occupazionale, che il datore di lavoro prospetterebbe di non più consentire ove egli non rientrasse a lavorare; infine, è destinatario di un provvedimento DASPO con obbligo di duplice presentazione e firma in Questura, che di per sé eliminerebbe ogni residua esigenza di cautela.

Il ricorrente ha chiesto, legittimamente, di potersi riabilitare rientrando a lavorare e il riferimento ostativo, contenuto nel provvedimento, all'insussistenza di una condizione di "assoluta indigenza" sarebbe inconcludente, perché se fosse in possesso di risorse sufficienti egli non avrebbe necessità di uno stipendio. 4.11 ricorrente ha dunque fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. 5.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. per effetto di rituale rinuncia all'impugnazione, effettuata personalmente dal ricorrente. 6.La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art.616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codic:e di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (sez.2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462; Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/05/2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:5INI; il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA]° D'Aquino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 8 maggio 2024 il ricorrente ha inoltrato per via telematica personale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il provvedimento impugnato è l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila del 8 febbraio 2024, che ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, a sua volta applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta alle indagini per i delitti di rissa aggravata - art. 588 comma 2 cod. pen. - e lesioni personali aggravate - 582, 585 e 576 n. 5 bis cod. t pen., commessi in occasione di uno scontro tra le tifoserie delle squadre di calcio del Giulianova e del Teramo, all'esterno dello stadio, con il ferimento di due agenti delle forze di polizia intervenute per contenerlo e sedarlo. 2. Il ricorso per cassazione, promosso da difensore abilitato, si è affidato a due motivi - di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 cod. proc. pen. - entrambi fondati sul vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Il quadro indiziario illustrato dal provvedimento impugnato sarebbe insufficiente, perché poggiato sulle immagini, di pessima qualità, delle telecamere collocate sul posto e in ogni caso solo genericamente enunciato; la posizione del ricorrente - immortalato da 5 fotografie, in posizione non attiva - sarebbe stata accomunata a quella di altri indagati, in modo indistinto, ed anzi sarebbe stato indicato come tifoso del Teramo - appartenente al gruppo dei "sedici gradoni" - mentre lo è del Giulianova; l'ordinanza impugnata avrebbe accomunato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] a quella di altri indagati, Cenacchio e Morelli, con una motivazione identica e tralaticia per ciascuno di loro. 2.2. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, l'ordinanza, del tutto carente di motivazione, non avrebbe considerato che il prevenuto, gravato da un solo precedente penale significativo - per resistenza a pubblico ufficiale - svolge regolare attività occupazionale, che il datore di lavoro prospetterebbe di non più consentire ove egli non rientrasse a lavorare; infine, è destinatario di un provvedimento DASPO con obbligo di duplice presentazione e firma in Questura, che di per sé eliminerebbe ogni residua esigenza di cautela. Il ricorrente ha chiesto, legittimamente, di potersi riabilitare rientrando a lavorare e il riferimento ostativo, contenuto nel provvedimento, all'insussistenza di una condizione di "assoluta indigenza" sarebbe inconcludente, perché se fosse in possesso di risorse sufficienti egli non avrebbe necessità di uno stipendio. 4.11 ricorrente ha dunque fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. 5.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. per effetto di rituale rinuncia all'impugnazione, effettuata personalmente dal ricorrente. 6.La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art.616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codic:e di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (sez.2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462; Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/05/2024 Il
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