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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 1984

Cassazione n. 05607/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 12/6/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 14/6/2024 dal Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 73- 80Iett g) d.P.R. n. 309/1990 e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce, con riferimento alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309/1990 è manifestamente infondato; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, con motivazione congrua e logica, i Giudici di appello davano rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alle condizioni personali dell'imputato ed alle circostanzekodalità dell'azione (p 3 e 4), elementi che, congiuntamente valutati, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, con riferimento ad entrambi gli imputati, la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a fare emergere in maniera sufficiente il pensiero del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Detta motivazione, in caso di diniego delle attenuanti in parola, può legittimamente ricavarsi per implicito, dalla valutazione della oggettiva gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato operata in sentenza (Sez.6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv.227142).

Si tratta di valutazione che attiene al merito del giudizio e che, essendo nella specie adeguatamente motivata (cfr p 4 della sentenza impugnata), si sottrae al sindacato di questa Corte.

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 12/6/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 14/6/2024 dal Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 73- 80Iett g) d.P.R. n. 309/1990 e condannati alla pena ritenuta di giustizia. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce, con riferimento alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309/1990 è manifestamente infondato; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, con motivazione congrua e logica, i Giudici di appello davano rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alle condizioni personali dell'imputato ed alle circostanzekodalità dell'azione (p 3 e 4), elementi che, congiuntamente valutati, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, con riferimento ad entrambi gli imputati, la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a fare emergere in maniera sufficiente il pensiero del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Detta motivazione, in caso di diniego delle attenuanti in parola, può legittimamente ricavarsi per implicito, dalla valutazione della oggettiva gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato operata in sentenza (Sez.6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv.227142). Si tratta di valutazione che attiene al merito del giudizio e che, essendo nella specie adeguatamente motivata (cfr p 4 della sentenza impugnata), si sottrae al sindacato di questa Corte. Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammen
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