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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22570/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo B1); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, dato che, come rileva la Corte distrettuale, ricorre , un ostacolo normativo alla seconda concessione: l'entità della pena applicata cumulata a quella detentiva precedentemente sospesa (mesi uno e giorni dieci di reclusione) supera il limite massimo invalicabile dei due anni; peraltro, il richiamo all'art. 172 cod. pen. è inconferente sia perché quella pena non doveva essere eseguita, sia perché una eventuale estinzione della pena assume valenza ai fini dell'art. 163 cod. pen.; va aggiunto che neppure rileva che il precedente penale sia ancorato a una pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. dato che: "Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377 - 01); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C nanzi r DEPosl-nts-v; IN cAvi, cali\ 2.426 Fin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo B1); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, dato che, come rileva la Corte distrettuale, ricorre , un ostacolo normativo alla seconda concessione: l'entità della pena applicata cumulata a quella detentiva precedentemente sospesa (mesi uno e giorni dieci di reclusione) supera il limite massimo invalicabile dei due anni; peraltro, il richiamo all'art. 172 cod. pen. è inconferente sia perché quella pena non doveva essere eseguita, sia perché una eventuale estinzione della pena assume valenza ai fini dell'art. 163 cod. pen.; va aggiunto che neppure rileva che il precedente penale sia ancorato a una pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. dato che: "Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377 - 01); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C nanzi r DEPosl-nts-v; IN cAvi, cali\ 2.426 Fin
Sentenza Cassazione n. 22570/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris