CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 9 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona e, ritenuta la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché, oltre ad essere particolarmente generico, si presenta come riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla commisurazione della pena inflitta, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva le motivazioni che avevano portato all'afflizione di quella pena; si veda pag. 4); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis