CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47231/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, per quanto interessa, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo A); mentre ha prosciolto l'imputato dalla contravvenzione di cui al capo B), perché estinta per prescrizione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che attiene al punto del trattamento sanzionatorio è inammissibile sotto vari e concorrenti profili in quanto: - contesta il riconoscimento della recidiva che non risulta ritenuta e neppure mai contestata a [OSCURATO:PERSONA] (la contestazione riguarda [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, cfr. annotazione in calce alla sentenza impugnata); - contesta la mancata applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., che però non viene in rilievo nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il quale, a differenza di [OSCURATO:PERSONA] (cui l'istituto è stato applicato, cfr. pag. 5), deve rispondere di un reato aggravato da una sola aggravante ad effetto speciale (quella di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen.); - contesta, nella enunciazione del motivo, il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. ma non espone alcuna ragione specifica a sostegno della doglianza; - contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena, punti sostenuti però da congrua motivazione (cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d