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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36643/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14399/2021 FATTO E DIRITTO iA

1. La Corte di Appello dijiicon la sentenza in epigrafe, ha disposto non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi c), d) e) ed f) per ne bis in idem ed confermato la sentenza di primo grado in ordine all' affermazione della penale responsabilità del predetto per i reati di furto aggravato, rapina aggravata e lesioni aggravate, rideterminando la pena in misura pari ad anni sette di reclusione ed euro 2.600,00 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, due ricorsi per cassazione contro la menzionata sentenza deducendo: - vizio di motivazione atteso che la corte di appello era pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado quanto alla responsabilità dell'imputato relativamente ai reati di cui ai capi a), b), g), h) ed i) senza esaminare gli specifici motivi di doglianza e sebbene non fossero emersi elementi certi in ordine alla responsabilità dello stesso; - vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, a suo dire eccessivo.

3. I ricorso sono inammissibili.

3.1. Il primo motivo (comune ad entrambi i ricorsi) è generico, in fatto e, comunque, manifestamente infondato).

Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a.dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Ne deriva che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701).

Ciò premesso va rilevato che corte territoriale - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha, correttamente, ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati in questione: capo a) (art. 110, 624 bis commi 1 e 3 c.p. in relazione all' art. 625 n. 2 c.p.); capo b) (art. 624 bis commi 1 e 3 c.p. in relazione all' art. 625 n. 2 c.p.); capo g) (art. 628 comma 1 c.p.); capo h) (art. 582 c.p.) e capo i) (art. 110, 624 bis comma 2 c.p.

In particolare i giudici territoriali, nel confermare le argomentazioni dei giudici di primo grado oggetto di censure del tutto generiche, hanno valorizzato "il granitico quadro probatorio basato sulla convergenza di molteplici e diversi elementi probatori" idonei a fondare la responsabilità dell'imputato con riferimento ai singoli episodi delittuosi contestati (vedi, ff. 1-2 sentenza di appello).

A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta, in realtà, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3.2. In ordine alla graduazione della pena va premesso che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod..pen.; ne discende che. è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro).

Risulta, quindi, che la corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto sul punto valutando la gravità dei fatti contestati, la personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali e le allarmati circostanza di tempo e di luogo fi taluni fatti mentre il ricorrente muove delle contestazioni del tutto generiche ed aspecifiche.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14399/2021 FATTO E DIRITTO iA 1. La Corte di Appello dijiicon la sentenza in epigrafe, ha disposto non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi c), d) e) ed f) per ne bis in idem ed confermato la sentenza di primo grado in ordine all' affermazione della penale responsabilità del predetto per i reati di furto aggravato, rapina aggravata e lesioni aggravate, rideterminando la pena in misura pari ad anni sette di reclusione ed euro 2.600,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, due ricorsi per cassazione contro la menzionata sentenza deducendo: - vizio di motivazione atteso che la corte di appello era pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado quanto alla responsabilità dell'imputato relativamente ai reati di cui ai capi a), b), g), h) ed i) senza esaminare gli specifici motivi di doglianza e sebbene non fossero emersi elementi certi in ordine alla responsabilità dello stesso; - vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, a suo dire eccessivo. 3. I ricorso sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo (comune ad entrambi i ricorsi) è generico, in fatto e, comunque, manifestamente infondato). Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a.dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Ne deriva che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701). Ciò premesso va rilevato che corte territoriale - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha, correttamente, ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati in questione: capo a) (art. 110, 624 bis commi 1 e 3 c.p. in relazione all' art. 625 n. 2 c.p.); capo b) (art. 624 bis commi 1 e 3 c.p. in relazione all' art. 625 n. 2 c.p.); capo g) (art. 628 comma 1 c.p.); capo h) (art. 582 c.p.) e capo i) (art. 110, 624 bis comma 2 c.p. In particolare i giudici territoriali, nel confermare le argomentazioni dei giudici di primo grado oggetto di censure del tutto generiche, hanno valorizzato "il granitico quadro probatorio basato sulla convergenza di molteplici e diversi elementi probatori" idonei a fondare la responsabilità dell'imputato con riferimento ai singoli episodi delittuosi contestati (vedi, ff. 1-2 sentenza di appello). A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta, in realtà, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3.2. In ordine alla graduazione della pena va premesso che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod..pen.; ne discende che. è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Risulta, quindi, che la corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto sul punto valutando la gravità dei fatti contestati, la personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali e le allarmati circostanza di tempo e di luogo fi taluni fatti mentre il ricorrente muove delle contestazioni del tutto generiche ed aspecifiche. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co
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