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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36112/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato, ance agli effetti civili, la condanna per i reati di cui agli artt. 612 cod. pen. e 697 cod. pen., in regime di continuazione ex art. 81 cod. pen. e aggravati dall'aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale ex art. 61 n. 10 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato (mancata riconducibilità della missiva e del proiettile all'imputato), non è consentito dalla legge perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, ed inoltre è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 3.1., pagg. 1-4 sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del reato di minaccia in termini di tentativo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la persona offesa ha ricevuto la missiva, cfr. paragrafo

4.2. rectius

3.2. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato, ance agli effetti civili, la condanna per i reati di cui agli artt. 612 cod. pen. e 697 cod. pen., in regime di continuazione ex art. 81 cod. pen. e aggravati dall'aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale ex art. 61 n. 10 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato (mancata riconducibilità della missiva e del proiettile all'imputato), non è consentito dalla legge perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, ed inoltre è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 3.1., pagg. 1-4 sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del reato di minaccia in termini di tentativo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la persona offesa ha ricevuto la missiva, cfr. paragrafo 4.2. rectius 3.2. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 36112/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris