Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24353/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 29004/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: motivazione sentenze – acc.to sintetico Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 279/01/20 depositata in data 03/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso i due distinti avvisi di accertamento con il quale l’Ufficio rideterminava in via sintetica il suo reddito IRPEF per gli anni 2007 e 2008; - la CTP accoglieva i ricorsi; tal pronuncia era impugnata dall’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva il gravame e dichiarava inammissibili i ricorsi proposti in primo grado dal contribuente; - tal pronuncia era gravata di ricorso per cassazione e questa Corte con sentenza n. 8824/2019 accoglieva il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla CTRdella Lombardia; - riassunto il giudizio di fronte al giudice del rinvio, la CTR adita accoglieva gli appelli dell’Agenziadelle Entrate; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo di impugnazione illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce l’omesso esame di più fatt i decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per non avere la CTR valorizzato una serie di circostanze di fatto relative alla convivenza con i genitori, all’occupazione del contribuentequale lavoratore dipendente fino all’ottobre 2007, alla breve durata del primo anno di attività (dal 20 novembre 2007 a fine anno), all’avere questi sostenuto investimenti importanti per l’inizio di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] tal attività, alla ricezione del TFR, alle modalità di calcolo dell’accertamento sintetico; - il motivo è fondato; invero, nella motivazione della CTR non vi è traccia alcuna delle circostanze fattuali di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame e certamente la loro disamina avrebbe potuto condurre la CTR a diversa decisione, quanto meno in relazioneal quantum, della controversia; - pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza conseguentemente cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29004/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: motivazione sentenze – acc.to sintetico Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 279/01/20 depositata in data 03/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso i due distinti avvisi di accertamento con il quale l’Ufficio rideterminava in via sintetica il suo reddito IRPEF per gli anni 2007 e 2008; - la CTP accoglieva i ricorsi; tal pronuncia era impugnata dall’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva il gravame e dichiarava inammissibili i ricorsi proposti in primo grado dal contribuente; - tal pronuncia era gravata di ricorso per cassazione e questa Corte con sentenza n. 8824/2019 accoglieva il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla CTRdella Lombardia; - riassunto il giudizio di fronte al giudice del rinvio, la CTR adita accoglieva gli appelli dell’Agenziadelle Entrate; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo di impugnazione illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce l’omesso esame di più fatt i decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per non avere la CTR valorizzato una serie di circostanze di fatto relative alla convivenza con i genitori, all’occupazione del contribuentequale lavoratore dipendente fino all’ottobre 2007, alla breve durata del primo anno di attività (dal 20 novembre 2007 a fine anno), all’avere questi sostenuto investimenti importanti per l’inizio di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] tal attività, alla ricezione del TFR, alle modalità di calcolo dell’accertamento sintetico; - il motivo è fondato; invero, nella motivazione della CTR non vi è traccia alcuna delle circostanze fattuali di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame e certamente la loro disamina avrebbe potuto condurre la CTR a diversa decisione, quanto meno in relazioneal quantum, della controversia; - pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza conseguentemente cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizi
Sentenza Cassazione n. 24353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris