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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 19907/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sulricorso R.G.N. 1 5509 /2023 promosso da GARBOUG Hazem, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questore della Provincia di Torinoin persona del Prefetto pro tempore; -intimati con atto di costituzione – avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 03 gennaio 2023, pubblicat a il medesimo giorno, emessa nel procedimento n. 33/ 20 23 RG , di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl ricorrente giungeva in Italia nel febbraio del 2021 e il 25 ottobre 2022, all’esito di un controllo da parte delle forze dell’ordine, riceveva la notifica di un decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Novara, con contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove veniva subito condotto.

Il 28 ottobre 2022 si svolgeva l’udienza di convalida del trattenimento avanti al Giudice di Pace di Torino, nel corso della quale il ricorrente manifestava la volontà di presentare domanda di protezione internazionale.

All’esito dell’udienza, il Giudice di Pace convalida va il trattenimento del ricorrente.

Il 7 novembre 2022 il cittadino straniero compilava il modulo di formalizzazione della domanda di asilo e la Questura di Torino adottava il nuovo decreto di trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma3, d.lgs. n. 142 del 2015.

L’11 novembre 2022, ritenendo la domanda esclusivamente strumentale, il Tribunale di Torino convalidava il trattenimento.

Il 18 novembre 2022 il ricorrente riceveva la convocazione per l’audizione personale avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, fissata per il 23 novembre 2022.

A seguito dell’intervista, la Commissione territoriale di Torino, con provvedimento adottato il 28 novembre 2022 e notificato il giorno seguente, decideva di non accogliere la domanda di protezione per manifesta infondatezza.

Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso, con istanza di sospensione ex art. 35 bis , c omma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, da vanti al Tribunale di Torino.

Il 2 gennaio 2023 la Questura di Torino chiedeva la prima proroga del trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142 del 2015 e il Tribunale di Torino fissava udienza al 3 gennaio 2023.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino proroga va i l trattenimento del ricorrente presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torinoper ulteriori 60 giorni dalla data dell’ultima scadenza.In particolare, il Giudice di pace rilevava che la richiesta di proroga era intervenuta tempestivamente e che risultava conforme alle disposizioni di legge attualmente vigenti di cui al d.lgs. n. 142 del 2015.

Secondo il giudice di merito, infatti, ai sensi dell’art. 28 bisd.lgs. n. 25 del 2008, dal momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale al momento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] devono decorrere massimo 9 giorni e tale termine , nella specie, era stato rispettato, in quanto – come risulta va dall’estratto del sistema informatico VESTANET prodotto in udienza dalla Questura – il fascicolo contenente la documentazione necessaria alla decisione era stato trasmesso alla Commissione il 16novembre 2022 e il provvedimento di rigetto della domanda di asilo era stato assunto il giorno 25novembre 2022.

Inoltre, sempre secondo il giudice di merito, la Questura aveva provveduto “senza ritardo” alla trasmissione della documentazione alla Commissione, così come richiesto dall’art. 28 bis, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008, dovendosi ritenere fisiologico un periodo di nove giorni (dal 07novembre 2022, data di formalizzazione della domanda, al 16 novembre 2022 , data di trasmissione della documentazione alla Commissione territoriale) per la predisposizione degli atti e la loro trasmissione alla Commissione.

Avverso tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione alla discussione in udienza pubblica.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, 27, comma 3, e 28 bisd.lgs. n. 25 del 20008, per non avere il Tribunale rilevato il superamento dei termini stabiliti per la procedura accelerata di decisione in via amministrativa della domanda di asilo, in particolare, in riferimento all’onere di trasmissione “senza ritardo” del fascicolo da parte della Questura di [OSCURATO:PERSONA] territoriale.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 6 d.l gs. n. 142 del 201 5, 27, comma 3, 28 bis , d.l gs. n. 25 del 20 08 , per avere il Tribunale omesso di considerare che il provvedimento della Commissione territoriale era stato assuntoben oltre il termine di 2 giorni, decorrenti dalla data di audizione del richiedente asilo, tenuto conto che il provvedimento era stato adottato il 28 novembre 2022 (e non il 25novembre 2022), sebbene l’audizione fosse stata espletata il 23novembre 2022. 2.Questa Corte, in riferimento all'ipotesi in cui il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, ha già affermato che la durata massima del nuovo trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 è quella prevista dal comma quinto del medesimo articolo, mentre il comma sesto, secondo cui «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo necessario all'esame della domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17834 del 01/06/2022); Tale principio è stato ribadito anche in seguito, con la precisazione che il termine di durata previsto dal comma sesto dell'art. 6 cit. si somma a quello di cui al comma quinto del medesimo articolo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini previsti dall'art. 28 bisdel d.lgs. n. 25 del 2008 in tema di procedure accelerate (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9042 del 30/03/2023).

Con ordinanza interlocutoria n. 3656/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 3656 del 09/02/2024), questa Corte ha, tuttavia, rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini dell'approfondimento della questione riguardante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa nazionale, anche alla luce del tenore letterale dell’art. 15 della direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e delle affermazioni contenute nellasentenza della Corte di Giustizia UE 25/6/2020, in causa C-36/20 (recepite da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20070 del 13/07/2023 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20034 del 13/07/2023), sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini.

3. Appare, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione del menzionato ricorso.

P.Q.M. rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sulricorso R.G.N. 1 5509 /2023 promosso da GARBOUG Hazem, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questore della Provincia di Torinoin persona del Prefetto pro tempore; -intimati con atto di costituzione – avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 03 gennaio 2023, pubblicat a il medesimo giorno, emessa nel procedimento n. 33/ 20 23 RG , di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl ricorrente giungeva in Italia nel febbraio del 2021 e il 25 ottobre 2022, all’esito di un controllo da parte delle forze dell’ordine, riceveva la notifica di un decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Novara, con contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove veniva subito condotto. Il 28 ottobre 2022 si svolgeva l’udienza di convalida del trattenimento avanti al Giudice di Pace di Torino, nel corso della quale il ricorrente manifestava la volontà di presentare domanda di protezione internazionale. All’esito dell’udienza, il Giudice di Pace convalida va il trattenimento del ricorrente. Il 7 novembre 2022 il cittadino straniero compilava il modulo di formalizzazione della domanda di asilo e la Questura di Torino adottava il nuovo decreto di trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma3, d.lgs. n. 142 del 2015. L’11 novembre 2022, ritenendo la domanda esclusivamente strumentale, il Tribunale di Torino convalidava il trattenimento. Il 18 novembre 2022 il ricorrente riceveva la convocazione per l’audizione personale avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, fissata per il 23 novembre 2022. A seguito dell’intervista, la Commissione territoriale di Torino, con provvedimento adottato il 28 novembre 2022 e notificato il giorno seguente, decideva di non accogliere la domanda di protezione per manifesta infondatezza. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso, con istanza di sospensione ex art. 35 bis , c omma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, da vanti al Tribunale di Torino. Il 2 gennaio 2023 la Questura di Torino chiedeva la prima proroga del trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142 del 2015 e il Tribunale di Torino fissava udienza al 3 gennaio 2023. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino proroga va i l trattenimento del ricorrente presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torinoper ulteriori 60 giorni dalla data dell’ultima scadenza.In particolare, il Giudice di pace rilevava che la richiesta di proroga era intervenuta tempestivamente e che risultava conforme alle disposizioni di legge attualmente vigenti di cui al d.lgs. n. 142 del 2015. Secondo il giudice di merito, infatti, ai sensi dell’art. 28 bisd.lgs. n. 25 del 2008, dal momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale al momento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] devono decorrere massimo 9 giorni e tale termine , nella specie, era stato rispettato, in quanto – come risulta va dall’estratto del sistema informatico VESTANET prodotto in udienza dalla Questura – il fascicolo contenente la documentazione necessaria alla decisione era stato trasmesso alla Commissione il 16novembre 2022 e il provvedimento di rigetto della domanda di asilo era stato assunto il giorno 25novembre 2022. Inoltre, sempre secondo il giudice di merito, la Questura aveva provveduto “senza ritardo” alla trasmissione della documentazione alla Commissione, così come richiesto dall’art. 28 bis, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008, dovendosi ritenere fisiologico un periodo di nove giorni (dal 07novembre 2022, data di formalizzazione della domanda, al 16 novembre 2022 , data di trasmissione della documentazione alla Commissione territoriale) per la predisposizione degli atti e la loro trasmissione alla Commissione. Avverso tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione alla discussione in udienza pubblica. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, 27, comma 3, e 28 bisd.lgs. n. 25 del 20008, per non avere il Tribunale rilevato il superamento dei termini stabiliti per la procedura accelerata di decisione in via amministrativa della domanda di asilo, in particolare, in riferimento all’onere di trasmissione “senza ritardo” del fascicolo da parte della Questura di [OSCURATO:PERSONA] territoriale. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 6 d.l gs. n. 142 del 201 5, 27, comma 3, 28 bis , d.l gs. n. 25 del 20 08 , per avere il Tribunale omesso di considerare che il provvedimento della Commissione territoriale era stato assuntoben oltre il termine di 2 giorni, decorrenti dalla data di audizione del richiedente asilo, tenuto conto che il provvedimento era stato adottato il 28 novembre 2022 (e non il 25novembre 2022), sebbene l’audizione fosse stata espletata il 23novembre 2022. 2.Questa Corte, in riferimento all'ipotesi in cui il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, ha già affermato che la durata massima del nuovo trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 è quella prevista dal comma quinto del medesimo articolo, mentre il comma sesto, secondo cui «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo necessario all'esame della domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17834 del 01/06/2022); Tale principio è stato ribadito anche in seguito, con la precisazione che il termine di durata previsto dal comma sesto dell'art. 6 cit. si somma a quello di cui al comma quinto del medesimo articolo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini previsti dall'art. 28 bisdel d.lgs. n. 25 del 2008 in tema di procedure accelerate (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9042 del 30/03/2023). Con ordinanza interlocutoria n. 3656/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 3656 del 09/02/2024), questa Corte ha, tuttavia, rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini dell'approfondimento della questione riguardante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa nazionale, anche alla luce del tenore letterale dell’art. 15 della direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e delle affermazioni contenute nellasentenza della Corte di Giustizia UE 25/6/2020, in causa C-36/20 (recepite da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20070 del 13/07/2023 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20034 del 13/07/2023), sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini. 3. Appare, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione del menzionato ricorso. P.Q.M. rinvia
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