CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16644/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso;è presente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 24 aprile2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statoritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589, comma 3, cod. pen. in danno diAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di anni due e mesi seidi reclusione oltre al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile, in favoredelle parti civili costituite, nonché alla sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida per anni due.2. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, il [OSCURATO:PERSONA], mentre allaguida della propria autovettura, percorreva la SP 18, su un tratto stradale a doppiosenso di marcia dove vigeva il limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpassoindicato da apposita segnaletica orizzontale e verticale, nell’effettuare una manovra disorpasso, urtava il veicolo sorpassato facendolo uscire fuori strada econtemporaneamente invadeva la carreggiata opposta, scontrandosi con la vettura abordo della quale si trovavano i coniugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], che veniva scaraventata sulciglio della propria corsia tra la vegetazione posta a margine. Un’altra autovettura, cheviaggiava dietro a quella dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dell’impatto traquest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] 500 condotta dal [OSCURATO:PERSONA], impattava contro i veicoli già coinvoltinel sinistro. In conseguenza dell’impatto – provocato, secondo le conformi decisioni dimerito, dalla invasione di carreggiata e dalla velocità di guida del [OSCURATO:PERSONA], ritenutasuperiore a quella consentita – i coniugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] riportavano gravissimelesioni dalle quali derivava la morte di entrambi.3. Contro la sentenza l’imputato ha presentato tempestivo ricorso per mezzo deldifensore affidato a quattro motivi.3.1. Con il primo si deduce inosservanza, erronea applicazione della legge penalee vizi di motivazione in relazione alla condotta della vittima e al mancato rispetto delprincipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.In tesi difensiva si assume che la Corte territoriale avrebbe del tutto «ignoratoche la condotta di guida della vittima sia stata essa stessa la causa esclusiva delloscontro mortale». La difesa aveva già evidenziato, tramite una consulenza tecnica diparte, che il sinistro poteva essere ricostruito in termini diametralmente opposti aquelli delineati dalla pubblica accusa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe iniziato la manovra di sorpassoin un tratto in cui tale manovra era consentita procedendo a una velocità noneccessiva (55 km/h); in fase di completamento della manovra sarebbe sopraggiuntoil veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] che, procedendo a una velocità pari a 65 km/h,sbandando, avrebbe invaso la corsia opposta, complice anche un lieve stato diebbrezza del conducente (tasso alcolemico rilevato pari a 0,69 g/l). L’ipotesiprospettata si fonda su calcoli cinematici condotti mediante software certificato, rilieviplanimetrici e fotografici oltre che su alcune dichiarazioni testimoniali. Tra queste, ledichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], seguiva l’autodelle vittime e ha riferito di avere visto i veicoli coinvolti «trovarsi nella medesimacorsia, opposta alla sua, pochi attimi prima dell’impatto». La motivazione dellasentenza impugnata non tiene conto dei dati oggettivi evidenziati dalla consulenza diparte quali la documentazione fotografica estratta da [OSCURATO:PERSONA] da cuirisulterebbe, nel tratto immediatamente precedente al luogo dell’impatto secondo ladirezione di marcia tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], la presenza di linea di mezzeria discontinua ela mancanza di ripetitori del limite di velocità. La sentenza non spiega perché lamanovra del [OSCURATO:PERSONA] non possa essere stata concausa da sola sufficiente adeterminare l’evento né perché tra le due possibili spiegazioni della dinamica sia stataesclusa la razionalità dell’ipotesi difensiva stante l’accertata presenza di alcool nelsangue della vittima e la velocità tenuta dall’auto da lui condotta, superiore a quellaconsentita.3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionecon riferimento alla scelta di non disporre perizia tossicologica, giustificata dalla Cortedi appello sulla constatazione che, come riferito dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], l’accertatapresenza di alcol nel sangue avrebbe potuto essere determinata non dall’assunzionedi alcolici in vita, ma da fenomeni di fermentazione post mortem. Nel caso in esame– sostiene la difesa – la decisività dell’integrazione probatoria richiesta sarebbeevidente. All’esito, infatti, lo stato di ebbrezza del [OSCURATO:PERSONA] al momento del sinistrosarebbe stato confermato o smentito. In tesi difensiva, non si sarebbe trattato di unaccertamento neutro rispetto al thema decidendum. Ove, infatti, fosse stata acclaratal’ipotesi di un falso positivo di alcool nel sangue determinato dalla produzione post-mortem di etanolo si sarebbe accertato che [OSCURATO:PERSONA] era sobrio alla guida e sarebbevenuto meno un argomento invocato dalla difesa per sostenere il concorso di colpa,ma sarebbe stato anche escluso ogni dubbio sul punto. Se, al contrario, l’esameavesse escluso qualunque “fermentazione” post-mortem ciò avrebbe corroborato latesi difensiva circa la guida in stato di ebbrezza di [OSCURATO:PERSONA], rafforzando l’ipotesi di uncomportamento della vittima gravemente imprudente e concausalmente efficace. Ilrigetto della richiesta di assunzione di tale prova decisiva, inoltre, non sarebbeadeguatamente motivato.3.3. Con il terzo motivo si deduce il travisamento della prova e l’omessa oillogica valutazione delle risultanze tecnico scientifiche e in specie della consulenzadell’ing. Monfreda. Come dedotto nel primo motivo, il consulente della difesa avevadimostrato che all’epoca del sinistro sul tratto di strada teatro del sinistro lasegnaletica orizzontale non era a linea continua per la direzione di marcia del Cantilee mancavano i ripetitori del limite di velocità. La Corte territoriale, in proposito, si èlimitata ad affermare che dai rilievi eseguiti dai Carabinieri e dal sopralluogo delconsulente del PM (effettuato mesi dopo), si riscontrava una linea continua e lapresenza di segnaletica verticale che vietava il sorpasso e prevedeva il limite divelocità di 50 Km/h. La Corte di appello ha, inoltre, travisato la deposizione del testePezzella, il quale ha affermato di aver visto le auto nella corsia opposta; per superaretale affermazione la Corte territoriale ha ipotizzato che il teste possa avere avuto unapercezione errata, così scegliendo arbitrariamente quale porzione della testimonianzaritenere credibile. Quanto poi agli accertamenti tecnici sulle velocità e le collisionisuccessive, la Corte di appello avrebbe recepito acriticamente le conclusioni delconsulente del P.M. secondo cui la velocità combinata dei veicoli si aggirava intornoai 120 km/h e non vi erano elementi per ritenere che una eventuale alterazione dellavittima conseguente all’assunzione di alcolici avesse contribuito causalmente alverificarsi dell’evento. A fronte dei contrastanti esiti delle consulenze la Corte diappello non avrebbe dovuto affidarsi per dirimere il contrasto alla propria “scienzaprivata” ma avrebbe dovuto nominare un perito. Definire incontestabile un dato cheinvece era contestato dalla difesa denota un pregiudizio valutativo che vizia ai sensidegli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. la sentenza mancando un quadro argomentativocoerente e completo sul perché sia stata esclusa la validità della prova tecnicadifensiva. Sarebbe stato violato, inoltre, l’art. 526 cod. proc. pen. avendo il giudicecolmato le lacune probatorie con proprie personali affermazioni.3.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanzeaveva già subito il peso morale del duplice evento luttuoso e nell’invocare ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche erano stati evidenziati siaelementi personali che l’opportunità di contenere la sanzione nei minimi edittali perragioni di equità e di proporzionalità rispetto al caso concreto. La motivazione dellaCorte territoriale, concentrandosi sulla oggettiva gravità della condotta, non hafornito alcuna valutazione individualizzante.4. All’udienza le parti hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sonoreiterativi di argomenti già sottoposti al vaglio della Corte territoriale che li haesaminati con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenzeistruttorie.Appare, innanzitutto, opportuno rammentare il costante orientamento espressoda questa Corte secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale, nella suadinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti dellastrada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dellaefficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito eintegra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimitàse sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679;Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294; Sez. 4 n. 43403 del 17/10/2007,Rv. 238321). Fatta questa premessa, si deve osservare che, nel caso di specie, ilricorrente invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendioprobatorio e una rivisitazione dello stesso, senza realmente confrontarsi con l’iterlogico giuridico seguito dai giudici di merito, dimentico che il potere di valutazionedella prova è riservato al giudice di merito. Vale la pena ricordare, inoltre, che,versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, le sentenze possono essere lettecongiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale.3. I giudici di merito, dopo avere passato in rassegna tutti gli elementi probatoriacquisiti, costituiti dai rilievi operati dai Carabinieri intervenuti sul posto, dalledichiarazioni testimoniali, dalla consulenza del P.M., da quella dell’imputato, nonchédall’esame dei relativi consulenti, sono pervenuti alla conclusione che l’imputato, «abordo della [OSCURATO:PERSONA] 500, percorrendo la SP con direzione Cancello e Arnone-[OSCURATO:PERSONA],non solo marciava a velocità di gran lunga superiore al limite posto in 50 km orari ecomunque, non adeguata alle circostanze di luogo, trovandosi in un tratto di stradanon ben illuminato, in orario notturno e in prossimità di alcune intersezioni, nonchéuna manovra non consentita dalla presenza di una linea continua divisoria delle duecarreggiate, sorpassando l’autovettura Mercedes e finendo per invadere la corsia dimarcia della vettura ove viaggiavano le vittime, collidendo contro la stessa» (pag. 16della sentenza di primo grado).Tale condotta è stata ritenuta posta in violazione degli artt. 140, 141, 146 e 148del Cod. Strada che prevedono l’obbligo di tenere una condotta di guida tale da noncostituire ostacolo o intralcio alla circolazione stradale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avevaregolato la velocità del veicolo e, in orario notturno aveva effettuato un sorpasso inun tratto stradale in cui tale manovra è espressamente vietata dalla segnaleticaorizzontale e verticale così invadendo l’opposta corsia di marcia.In altri termini, l’evento verificatosi, ossia l’impatto con un veicolo che transitavasull’opposto senso di marcia, altro non rappresentava che la concretizzazione delrischio che una delle tante regole violate intendeva evitare.Inoltre, il fatto che il conducente della [OSCURATO:PERSONA] presentasse un tasso alcolemicopari a 0,69 g/l, e che la velocità tenuta potesse essere di poco superiore ai 50 km/hnon è stato ritenuto tale da innescare una serie causale autonoma, avuto riguardoalla circostanza che, sulla scorta della ricostruzione del sinistro operata, Ferrieroprocedeva, comunque, all’interno della propria carreggiata.In maniera non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite,avuto riguardo ai rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti sul posto, agli esiti dellaconsulenza del pubblico ministero e alle numerosissime criticità emerse nellaconsulenza dell’ing. Monfreda – analiticamente confutate non sulla scorta di scienzaprivata, come sostenuto dal ricorrente, bensì mediante un confronto dettagliato coni rilievi della PG e le valutazioni espresse dal consulente del PM – i giudici di meritohanno ritenuto che l’impatto tra la [OSCURATO:PERSONA] 500 condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] allaguida della quale si trovava il [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuto nella corsia di marcia del [OSCURATO:PERSONA].Tale ricostruzione è stata ritenuta avvalorata dalla circostanza che la corsia di marciadel [OSCURATO:PERSONA] risultava priva di detriti, a differenza della carreggiata opposta dove, oltreai veicoli, dopo l’urto si trovavano detriti e vistose tracce di olio.Non risponde al vero che gli argomenti difensivi basati sui rilievi svolti dalconsulente dell’imputato siano stati immotivatamente disattesi. Le sentenze di primoe secondo grado non hanno ignorato le foto richiamate dal consulente della difesa aconforto dell’asserita sussistenza di una linea discontinua nella corsia di marciadell’imputato. Hanno evidenziato, infatti, che la foto n. 6 allegata alla consulenzamostra una linea continua, mentre la n. 7 è troppo scura per consentire di vedere lasegnaletica. Di contro sono state valorizzate le dichiarazioni rese dai testi di PGintervenuti sul posto nell’immediatezza, compendiate anche nel rilevamento tecnicodescrittivo del sinistro e confortate dalla visione dei rilievi fotografici raffiguranti iluoghi di interesse, cui si aggiungono le fotografie inserite nella relazione delconsulente del PM.Si tratta di motivazione tutt’altro che illogica e in linea con il pacificoorientamento di legittimità secondo cui se la precedente violazione di regolecomportamentali da parte di un conducente è di per sé colpevole, anche l’eventualeconcorso di colpa di terzi non vale a interrompere il nesso di causalità quanto non siacaratterizzata da eccezionalità, abnormità e straordinarietà, nel caso di specie nonricorrenti, ossia da circostanze tali da stravolgere il normale corso degli accadimentie da farla quindi assurgere al ruolo di causa sopravvenuta, sufficiente da sola adeterminare l’evento.Solo ed esclusivamente in presenza di tali condizioni, infatti, le causesopravvenute sono idonee a configurare un processo causale del tutto autonomorispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente e, comunque, pur inserendosinel processo causale ricollegato a tale condotta si connotano per l’assoluta anomaliaed eccezionalità, collocandosi al di fuori dell’area della ragionevole probabilità (Sez.4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013).Appare dunque evidente che il motivo, oltre che sollecitare una non consentitarivalutazione di profili di merito, non si confronta, se non apparentemente, con lemotivazioni delle sentenze conformi.Il ricorrente deduce un travisamento della prova nel quale sarebbero incorsi igiudici di merito portandoli a sostenere che il punto d’urto sarebbe collocatoall’interno della corsia di marcia percorsa da [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe di un travisamentoper omissione, consistito nell’ignorare le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA],che seguiva l’auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] e ha sostenuto che l’impatto si verificò nellacorsia di marcia opposta. Così argomentando, tuttavia, la difesa ignora che ladeposizione resa da [OSCURATO:PERSONA] è stata valutata e, nella parte che qui rileva, è stataritenuta non attendibile. Già il giudice di primo grado, infatti, aveva osservato che,essendo sopraggiunto dopo l’impatto tra la 500 e la [OSCURATO:PERSONA] ed essendosi trovatoimprovvisamente i veicoli “addosso”, [OSCURATO:PERSONA] poteva non essere riuscito acomprendere quale fosse la loro esatta posizione. Come si legge nella sentenza diprimo grado, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha testualmente dichiarato: «il [OSCURATO:PERSONA] preseun’autovettura e me la scaraventò nella mia macchina» e ha confermato che il veicolocondotto dal prevenuto era una [OSCURATO:PERSONA] 500, specificando che marciava a velocità elevatatanto che spinse l’auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] per più di 200 metri, la fece sollevare ela urtò una seconda volta.4. È manifestamente infondato il secondo motivo afferente alla mancataassunzione di una prova, ritenuta decisiva, volta ad accertare se la persona offesaviaggiasse a bordo della propria autovettura in stato di alterazione dovutoall’assunzione di alcolici o se piuttosto il tasso alcolemico rilevato in sede di esameautoptico (0,69 g/l a fronte del limite di 50) fosse l’effetto della produzione di etanoloconseguente a fenomeni di “fermentazione post-mortem”. La Corte territoriale, apag. 5 della sentenza impugnata, ha rigettato la richiesta di rinnovare l’istruttoriadibattimentale su questo punto, ritenendola “palesemente superflua”. Ha rilevato inproposito che, collocato il punto d’urto nella corsia di marcia percorsa da [OSCURATO:PERSONA], talemodesta alterazione alcolica, quand’anche esistente, non poteva aver avuto alcunaefficienza causale sulla dinamica del sinistro.Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare chel’istituto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale di cui all’art. 603 cod. proc.pen. costituisce una eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzionedibattimentale di primo grado, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, surichiesta di parte o d’ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, loritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del91/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). Tale evenienza è stata ritenutasussistente soltanto quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quandol'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare leeventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altrarisultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). Si è ulteriormenteosservato che per il carattere eccezionale dell'istituto è richiesta una motivazionespecifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal casodeve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisitaconsapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto èammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa strutturaargomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziatala sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativosulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare ildibattimento (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez.3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009,Sergio, Rv. 245996).5. Il motivo di doglianza relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile inquanto del tutto aspecifico. Sul punto questa Corte ha avuto più volte modo diprecisare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice dimerito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione – non sindacabile insede di legittimità – può limitarsi a dar conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133cod. pen. con espressioni quali “pena congrua”, “pena equa” come pure con ilrichiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece,necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soloquando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (exmultis , Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243).Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivatamente ritenuto l’insussistenzadei presupposti per una riduzione della pena, avuto riguardo alla evidente violazionedelle più elementari regole cautelari contestate e, non riscontrando elementi di segnopositivo idonei a fungere da substrato per il riconoscimento delle circostanzeadeguata al reale disvalore del fatto. Tuttavia, ha ritenuto meritevole di accoglimentola censura relativa alla mancata indicazione della pena base e dell’aumentoconseguente all’aver causato la morte di più persone e ha specificato la pena nelmodo che segue: anni due di reclusione per il reato di omicidio colposo dellapasseggera, aumentata di mesi sei per il reato di omicidio colposo del conducente.6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alladeterminazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 27 febbraio 2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]