CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12173-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12173/2020 Numero sezionale 2904/2022 Numero di raccolta generale 8612/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 avverso la sentenza n. 7796/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva al Tribunale di Roma la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennizzo dovuto per la perdita di un’azienda agricola sita in Somalia nel comprensorio del [OSCURATO:PERSONA], meglio descritta in citazione, deducendo che la sua dante causa aveva già ricevuto un indennizzo, per effetto dell’espropriazione dell’azienda, ma che le somme liquidate con decreto del 27 maggio 2002 non erano congrue. Nella resistenza del Ministero, il Tribunale determinava l’indennizzo nella somma di € 998.879,87, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7796 del 13 dicembre 2019, ha parzialmente accolto il gravame, statuendo che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di indennizzo dovessero decorrere dalla data della domanda giudiziale. I giudici di appello, disattese le censure che investivano la corretta determinazione dell’indennizzo, ritenendo tardive le critiche alla CTU mosse dalla difesa erariale, ed avendo il Tribunale adeguatamente specificato le ragioni della propria Ric. 2020 n. 12173 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12173/2020 Numero sezionale 2904/2022 Numero di raccolta generale 8612/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 adesione alle conclusioni del CTU, reputavano invece fondato il motivo di gravame concernente la decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di indennizzo, aderendo all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui non può attribuirsi valenza di costituzione in mora, tale da far maturare anche gli interessi di mora, alla richiesta amministrativa di concessione dell’indennizzo, che vale solo a dare impulso al procedimento amministrativo di liquidazione. Ne derivava che gli interessi andavano riconosciuti a far data dal 4 giugno 2007, e cioè a far data dalla domanda giudiziale. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985, n. 98 del 1994, nonché degli artt. 1176, 1218, 1219, 1224 e 1281 c.c., con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Ci si duole del fatto che sia stato ritenuto necessario, ai fini della decorrenza degli interessi di mora, il compimento di uno specifico atto di costituzione in mora, sostenendosi che tale conclusione costituisce una negata giustizia rispetto al diritto ad un adeguato ristoro. Deve, invece, reputarsi che, a fronte del riconoscimento di un indennizzo che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, gli interessi andrebbero riconosciuti già a far data dalla richiesta in Ric. 2020 n. 12173 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12173/2020 Numero sezionale 2904/2022 Numero di raccolta generale 8612/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 via amministrativa, ovvero, in via subordinata, a partire dall’adozione dei decreti di liquidazione. Opinare diversamente, soprattutto nei casi in cui la liquidazione sia stata effettuata in via amministrativa in maniera sfavorevole al cittadino, equivarrebbe a premiare il ritardo della PA. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, è inammissibile la denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c. mancando la specifica individuazione del fatto storico di cui sarebbe stata omessa la valutazione da parte del giudice di appello. Quanto invece alla denunciata violazione di legge il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., in quanto il provvedimento gravato ha deciso la questione di diritto, concernente la decorrenza degli interessi sull’indennizzo di cui alle leggi in rubrica, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, senza che la formulazione della censura offra elementi per mutare tale orientamento. Questa Corte ha reiteratamente affermato che (Cass. n. 23895/2013) in tema di indennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini ed imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, il coefficiente di rivalutazione 1,90, previsto dall'art. 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, per le richieste presentate dopo il 1950, comprende anche gli interessi moratori spettanti ai danneggiati fino alla liquidazione amministrativa, sicché gli ulteriori interessi legali devono farsi decorrere sulla sola somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva di tale indennizzo, comprensiva anche dell'indicato Ric. 2020 n. 12173 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12173/2020 Numero sezionale 2904/2022 Numero di raccolta generale 8612/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 coefficiente e degli interessi stessi come già conteggiati, con decorrenza dalla corrispondente domanda giudiziale (conf. Cass.n. 24176/2017; Cass. n. 30925/2017; Cass. n. 7468/2020). Né a diversa soluzione si è pervenuti in merito alla possibilità di far decorrere gli interessi in ogni caso dalla data di adozione dei decreti amministrativi di liquidazione, atteso che proprio Cass. n. 19167/2015 invocata da parte ricorrente come espressiva dell’adesione alla tesi sostenuta in ricorso, ha invece precisato che, ancorché l'obbligazione de qua abbia la sua fonte direttamente nella legge, la responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo nel pagamento è configurabile anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell'indennizzo, trattandosi di situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, indipendentemente dal perfezionamento dell'iter amministrativo, ma che il riconoscimento di tale responsabilità è peraltro subordinato alla costituzione in mora dell'Amministrazione, ai fini della quale è necessaria una specifica richiesta di pagamento dell'interessato, che, pur potendo essere avanzata anche prima dell'emanazione dei predetti decreti, dev'essere ricondotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale. L'avvenuta presentazione della predetta richiesta non è ravvisabile nella domanda di riconoscimento dell'indennizzo che dà origine al procedimento amministrativo, con la conseguenza che gl'interessi sulla maggior somma liquidata in via giudiziale non avrebbero potuto essere riconosciuti con decorrenza da una data anteriore a quella della notificazione dell'atto di citazione. Ric. 2020 n. 12173 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12173/2020 Numero sezionale 2904/2022 Numero di raccolta generale 8612/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Ancor più pregnanti sono le considerazioni espresse da Cass. n. 21191/2016, nella quale è dato leggere che non era sostenibile la tesi della parte, allora ricorrente, secondo cui il corso degli interessi doveva essere riconosciuto dalla data del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo, senza necessità di messa in mora, dal momento che una volta determinato l'importo dovuto l'obbligazione costituisce una normalissima obbligazione pecuniaria, soggetta alla relativa disciplina per quanto riguarda gli accessori, e che quindi richiede un atto di costituzione in mora, anche anteriore, in assenza del quale, gli interessi non possono che decorrere dalla data della domanda giudiziale. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente Ric. 2020 n. 12173 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12173/2020 Numero sezionale 2904/2022 Numero di raccolta generale 8612/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 12173 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f