CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis, comma 2, 61 n. 5 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore dell'imputato ricorre in cassazione con tre motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, che eccepisce la violazione del principio della corrispondenza tra la contestazione e la sentenza ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado — che per pacifico principio di diritto prevale sulla motivazione (nel senso che: «Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375 - emerge come fosse stata ritenuta ed applicata dall'imputato «la contestata recidiva», ossia, per quanto risulta dal capo di imputazione la recidiva semplice. 3.2. Il secondo motivo, con il quale si eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta ed applicata recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato conto, sia pure implicitamente, di come il nuovo reato commesso (un furto con strappo in danno di una donna anziana) fosse palese espressione della capacità a delinquere già dimostrata dall'imputato con la realizzazione dei dieci furto con strappo da lui commessi tra il luglio e il settembre 2009 in [OSCURATO:PERSONA], pur se fatti oggetto di un unico accertamento processuale. 3.3. Il terzo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata sul tema dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (cfr., al riguardo, pag. 5 della sentenza impugnata, rimanendo il fatto che la vittima del reato fosse anziana ancorché non sia stata riconosciuta l'aggravante della minorata difesa), tutti i rilievi al riguardo formulati non sono consentiti in questa sede; 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]