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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18102/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Palermo in data 23/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 640 cod. pen., 336, 129 cod. proc. pen. per supposta insussistenza della querela della persona offesa è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici esposti a pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente chiarito le condizioni di procedibilità del reato di truffa, stante la regolare querela presentata in data 10/08/2015 dalla persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]), la quale - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - ha chiaramente ed inequivocabilmente espresso la volontà di procedere penalmente nei confronti del MINARDI; osservato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è da ritenersi del pari inammissibile poiché afferente a trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché anch'esso parimenti reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte a pag. 6 della motivazione della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Palermo in data 23/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 640 cod. pen., 336, 129 cod. proc. pen. per supposta insussistenza della querela della persona offesa è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici esposti a pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente chiarito le condizioni di procedibilità del reato di truffa, stante la regolare querela presentata in data 10/08/2015 dalla persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]), la quale - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - ha chiaramente ed inequivocabilmente espresso la volontà di procedere penalmente nei confronti del MINARDI; osservato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è da ritenersi del pari inammissibile poiché afferente a trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché anch'esso parimenti reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte a pag. 6 della motivazione della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il