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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13355/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole del delitto di lesioni personali, aggravate anche dalla recidiva, reiterata, specifica ed infra- quinquennale, commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per i rilievi in punto di utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa Ciobotaru, che, alla stregua del contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Spaccarotella e della documentazione medica in atti, appaiono, oltretutto, manifestamente infondati, avuto riguardo a quanto costantemente insegnato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 278195; Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 14/07/2011, Rv. 250199) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pagina 4 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affidato a deduzioni aspecifiche, ossia prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945), avendo la Corte territoriale congruamente spiegato - in ossequio a quanto sul tema stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440) - come le stesse non potessero essere riconosciute all'imputato in ragione della mancata allegazione di specifici elementi positivi atti a giustificarne la concessione, tali non potendosi considerare quelli già dedotti con il gravame, non corrispondendo, oltretutto, al vero che fosse stata esclusa la recidiva contestatagli (cfr. pag. 1, primo capoverso, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] damaglia Stefm_153 ,„. 1 DE P0 STA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole del delitto di lesioni personali, aggravate anche dalla recidiva, reiterata, specifica ed infra- quinquennale, commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per i rilievi in punto di utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa Ciobotaru, che, alla stregua del contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Spaccarotella e della documentazione medica in atti, appaiono, oltretutto, manifestamente infondati, avuto riguardo a quanto costantemente insegnato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 278195; Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 14/07/2011, Rv. 250199) -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pagina 4 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affidato a deduzioni aspecifiche, ossia prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945), avendo la Corte territoriale congruamente spiegato - in ossequio a quanto sul tema stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440) - come le stesse non potessero essere riconosciute all'imputato in ragione della mancata allegazione di specifici elementi positivi atti a giustificarne la concessione, tali non potendosi considerare quelli già dedotti con il gravame, non corrispondendo, oltretutto, al vero che fosse stata esclusa la recidiva contestatagli (cfr. pag. 1, primo capoverso, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] damaglia Stefm_153 ,„. 1 DE P0 STA
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