CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 1973
Cassazione n. 47314/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1973, avverso la sentenza del 09/01/2020 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Firenze emessa il 31 gennaio 2018, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione di un telefono cellulare di cui al capo 1) - così qualificato in primo grado rispetto all'originaria contestazione di rapina - nonché in ordine al reato di rapina di due cell.ulari di cui al capo 2) in esso assorbito il reato di minaccia ritenuto dal primo giudice quanto al capo 1). Secondo la Corte il ricorrente aveva ricevuto da una sua amica (tale Losso, non potuta identificare) un cellulare di provenienza delittuosa successivamente minacciando le persone offese per ottenere il possesso di altri due cellulari poi ritrovatigli in esito alle indagini. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di rapina di cui al capo 2). La Corte di appello non avrebbe valorizzato la circostanza che le persone offese non avevano riferito al dibattimento gli antefatti avvenuti prima della contestata rapina, essendo stata la Losso privata di denaro da parte di una delle due vittime (Njie) e per questo difesa dall'imputato nell'alterco con entrambe, solo parzialmente caduto nella percezione del testimone oculare Chawab che non avrebbe assistito al momento cruciale del fatto ed alle minacce ed avrebbe reso dichiarazioni contrastanti con lo stesso resoconto effettuato dalle vittime. Il possesso dei cellulari da parte dell'imputato era giustificato dal fatto che essi fossero una contropartita rispetto a quanto sottratto alla Losso; 2) vizio della motivazione per non avere la Corte valorizzato l'antefatto della presunta rapina e le ragioni che avevano indotto la Losso ad impossessarsi del cellulare della seconda persona offesa (Lam), quale pegno per quanto in precedenza sottrattole dal Njie, secondo le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. La donna avrebbe poi chiesto protezione al ricorrente che si era limitato ad intervenire per assicurargliela, impossessandosi dei due cellulari come merce di scambio per farsi restituire quanto dovuto alla Losso; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione di cui al capo 1). Non vi sarebbe stata nell'imputato alcuna volontà di occultamento del cellulare di proprietà del Lam che la Losso gli aveva sottratto, né il fine di trarne profitto, avendoli egli consegnati alla tosso; 4) vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto provato l'occultamento da parte dell'imputato del cellulare sottratto dalla Losso, invece tenuto in bella mostra secondo quanto risultante dalla perquisizione. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.1..II ricorrente tende a fornire una diversa ricostruzione di merito della vicenda processuale, attraverso una lettura alternativa dei dati processuali che non è consentita nel presente giudizio non ravvisandosi macroscopici travisamenti delle prove da parte del Tribunale. Il ricorrente, infatti, è stato condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito con conforme decisione. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 1.1. Fatta questa premessa, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha fondato la sua decisione in ordine alla sussistenza del reato di rapina di cui al capo 2) prescindendo dagli antefatti avvenuti prima del delitto, cui ha espressamente fatto riferimento (contrariamente a quanto sostenuto in ricorso) non attribuendovi rilievo. La statuizione di responsabilità è stata, infatti, basata in modo principale sulla deposizione del teste oculare Chawab, il quale aveva casualmente assistito all'alterco tra l'imputato e le due persone offese ed al fatto che questi brandisse qualcosa di colore giallo (come il cacciavite, poi ritrovato al ricorrente) ed avesse dato un pugno ad una delle due vittime impossessandosi dei telefoni cellulari di costoro, circostanza non smentita dallo stesso ricorrente al quale erano stati successivamente ritrovati. La Corte, sulla base di un giudizio privo di vizi logici, ha dedotto che il possesso personale dei cellulari da parte dell'imputato esprimeva la sua volontà di appropriarsi di beni di rilevanza economica, a prescindere dalle ragioni che avevano dato luogo alla sottrazione violenta alle vittime ed ai rapporti tra costoro e la donna amica dell'imputato rimasta non identificata alle indagini. La motivazione non è contraddetta se non da generiche affermazioni difensive attinenti al merito del giudizio. 2. Le considerazioni espresse in ordine al primo motivo di ricorso assorbono quanto contenuto nel secondo motivo sempre in relazione alla sussistenza del reato di rapina. 3. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso. Sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, riscontrate dal ritrovamento del cellulare all'imputato, la Corte ha ritenuto provato che egli avesse ricevuto dalla Losso il telefono da questa sottratto alla persona offesa Lam, ricevendo, sul punto, le confidenze della donna come dallo stesso ricorrente ammesso. Ne consegue che quest'ultimo aveva consapevolmente acquisito il possesso del telefono cellulare illecitamente sottratto dalla Losso al Lam, persona che nulla aveva a che vedere con i pregressi rapporti tra la donna e l'altra persona offesa Njie. Anche da tale possesso, secondo la Corte, il ricorrente voleva trarre interesse personale. Il giudizio di responsabilità cui sono giunti la Corte ed il Tribunale, fondato su tali dati, non risulta contraddetto dalle asserzioni difensive, anche in questo caso tendenti ad una alternativa ricostruzione di merito della vicenda. 4. Quanto affermato in ordine al terzo motivo di ricorso assorbe il contenuto del quarto motivo ed ogni altra considerazione difensiva, anche con riguardo al contenuto della memoria depositata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.12.2021. [OSCURATO:PERSONA]