CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39602/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel respingere la sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha correttamente respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati accertati con le tre sentenze indicate nella istanza, dando rilievo al fatto che la continuazione era stata esclusa dal giudice della cognizione; Rilevato, al riguardo, che il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna, ed altro reato impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati in continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato detto vincolo rispetto alla ipotesi associativa; pertanto, l'efficacia preclusiva del giudicato sull'esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati ad essi, rispettivamente, connessi (Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Rv. 271401 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2