CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 09029/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di violazione di legge ex art. 546 cod. proc. Ten. è manifestamente infondato in quanto non rientrante fra quelli che determinano la nullità della sentenza ex art. 130, comma 1 cod. proc.een. comportando, quindi, la correzione dell'errore materiale ad opera del giudice che ha emesso il provvedimento; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata dichiarazione di sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. spen ., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] liIg,nat9 Pardo e- Luciano penali ,./ t r I DEPOSITATA í # [OSCURATO:PERSONA] i ER1A ! r_-_4 AR 2