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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 04628/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29922-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.73, presso lo studio del difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

Coop. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Maurizio de Stefano , con i quali elettivamente domicilia in Roma, a [OSCURATO:PERSONA]. 1 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , depositat o in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/02/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art t . 98 e 99 l. fall. l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso lo stato passivo della Liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., con il quale il commissario liquidatore aveva escluso il suo credito per euro 485.316, chiedendone l’ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed esponendo: (i) di essere stato nominato ctp dal Consorzio cooperative Costruzioni (CCC), mandataria dell’ATI costituita assieme alla [OSCURATO:PERSONA] – CMC e a [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio rg n. 9226/2010, promosso contro [OSCURATO:SOCIETA] innanzi al Tribunale di Roma; (ii) che il predetto giudizio era stato definito con sentenza di condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore di CCC, quale mandataria dell’ATI, della somma di euro 12.793.289,54, oltre interessi e rivalutazione; (iii) che la determinazione del proprio compenso era regolata dal “disciplinare di incarichi” del 30 maggio 2011, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] anche nell’interesse di CCC e CMC; (iv) di aver maturato, in base al predetto accordo, un credito di euro 382.500, oltre accessori di legge, per complessivi euro 457.639,15; (v) di aver ottenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto reso in data 18.12.2015, ingiunzione di pagamento nei confronti di CCC e di CMC per complessivi euro 485.316, somma poi corretta nel minor importo di euro 457.639.15; (vi) che tale ingiunzione di pagamento non era stata invece decretata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore posta in liquidazione coatta amministrativa condecreto del 30.10.2015 dal Ministero dello Sviluppo economico. 2.

Costituitasi nel giudizio di opposizione allo stato passivo anche la Liquidazione coatta amministrativa della predetta cooperativa, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, ha ammesso al passivo l’Ing.

Paddeu per euro 270.874,34, con il richiesto privilegio mobiliare.3.

Il Tribunale ha rilevato che: (a) il pagamento della coobbligata in solido CMC in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ed oggetto di opposizione, non aveva determinato l’estinzione dell’obbligazione solidale, ma allo stato aveva solo reso inesigibile il credito nei confronti degli ulteriori obbligati, tra i quali anche l’opposta, posto che, in tema di obbligazioni solidali, l’effetto liberatorio non si verifica se il versamento da parte di uno dei coobbligati sia stato fatt o con riserva di ripetizione e non implichi pertanto riconoscimento del debito e rinuncia alla contestazione di esso; (b) ilquantum della pretesa creditoria doveva essere fissato sulla base di quanto convenzionalmente concordato tra le parti nel disciplinare di incarico del 30.5.2011; (c) in tale documento il corrispettivo dovuto al professionista era stato distinto in una quota fissa e in una variabile, quest’ultima da determinarsi in misura percentuale rispetto alla somma eventualmente riconosciuta all’ATI a titolo risarcitorio; (d) l’art. 4, lett. b, prevedevache il compenso in misura variabile fosse calcolato “in percentuale alla somma riconosciuta al Committente”, da determinare secondo l’allegata tabella ove la misura percentuale era indicata in relazione all’importo “effettivamente liquidato al committente”; (e) nonostante l’atto contrattuale riferisse, nell’intestazione, il termine “committente” alla sola Coopesettee sul rilievo che nell’interpretazione del contratto occorresse indagare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole usate, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., doveva ritenersi che l’art. 4 e la relativa tabella si riferissero alla somma liquidata in sentenza in favore di CCC, quale mandataria ATI a cuipartecipava [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi e rivalutazione; (f) la parte opposta peraltro nulla aveva eccepito in ordine al profilo della quantificazione del credito insinuato, limitandosi ad una generica contestazione sul punto; (g) quanto al “montante” sul quale calcolare il compenso, l’art. 4 prevedeva che “per il calcolo del compenso di cui alla tabella sopra si considera la somma riconosciuta dalla CTU, comprensiva di interessi e rivalutazione”; (h) occorreva pertanto considerare l’importo risultante dalla Ctu, oltre agli interessi e rivalutazione su detta somma dal momento della domanda sino al deposito della relazione peritale e non già, come erroneamente ritenuto dall’opponente,sino all’effettivo pagamento, in quanto la misura del compenso non poteva dipendere da una circostanza che nulla aveva a che vedere con l’attività svolta; (i) tuttavia, in difetto di tale indicazione da parte della difesa del Paddeu, in tal senso gravata secondo il riparto dell’onere della prova, il calcolo del compenso doveva essere effettuato tenuto conto del solo importo liquidato dal Ctu (euro 12.793.289,54); (l) applicando il meccanismo dell’interpolazione lineare, come previsto nel disciplinare di incarico, l’importo dovuto risultavapari ad euro 270.874,34, credito da ammettere al passivo della procedura in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.. 2.Il decreto, pubblicato il 12.9.2018 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la Liquidazione coatta amministrativa della cooperativaha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui al combinato disposto degli artt.1362, 1363 e 1366 cod. civ., al fine della rideterminazione, nel caso di accoglimento del ricorso con rinvio,dell’importo da ammettere al passivo in suo favore. 1.2 Il motivo per come articolato è inammissibile. 1.2.1 Il ricorrente lamenta, infatti, l’errata interpretazione da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 4 del contratto di incarico, c.d.

“Disciplinare di incarico”, che stabiliva il criterio per il calcolo della componente percentuale aggiuntiva del suo compenso come Ctp.

Afferma, cioè,che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alla comune intenzione delle parti, avrebbe interpretato la predetta norma contrattuale, ritenendo che il “montante” su cui calcolare il compenso percentuale fosse l’importo risultante dalla CTU e non l’importo effettivamente liquidatoal Committente ([OSCURATO:PERSONA]) ovveroquello liquidato in sentenza. 1.2.2 Ritiene, pertanto, il ricorrente che da tale errata decisione del Tribunale sarebbe conseguita anche l’errata individuazione del dies ad quem per il calcolo degli interessi e della rivalutazionemonetaria, che dal Tribunale erano stati calcolati a decorrere dal deposito della perizia, ma che, sempre secondo il ricorrente, dovrebbero essere invece calcolati con riferimento “alladata di percepimento delle somme o tutt’al più alla data di deposito della sentenza”. 1.3 Sul punto giova ricordare in termini ancora generali e ricostruttivi che, come ancora ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 14938 del 2018, Cass. n. 25470 del 2019 e Cass. n. 25909 del 2021, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). 1.4 In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016).

La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 1.5 Ciò posto, risulta evidente che l’impugnazione del ricorrente deduce solo apparentemente la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto da parte del Tribunale, ma, in verità, èesclusivamente fondata su motivi di merito e chiede aquesta Suprema Corte una nuova valutazione in fatto e non una valutazione in diritto, scrutinio che in questa sede non èammissibile.

Per quanto già sopra osservato, il giudice di legittimità ha la sola facoltà di controllodella decisione di merito sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale della motivazione non potendo, invece, procedere a un’interpretazionedelle risultanze processuali e a un riesame dell’intera vicenda sottoposta al suo vaglio diversa da quella operata dal giudice di merito.

Nel caso in esame, il motivo di impugnazione qui in esame non richiede al giudice dilegittimità il riesame del provvedimento impugnato sotto il profilo della correttezzagiuridica né della coerenza logico-formale, ma richiede una revisione dell’accertamento di merito in ordine al contenuto della clausola contrattuale, ovvero la ricostruzione della effettiva volontà delle parti manifestata nel contratto.

Con la conseguenza che il motivo di ricorso costituisce una censura fattuale, riservata istituzionalment e ed esclusivamente al giudice di merito e, in quanto tale, al di fuori delperimetro vincolato dell’art. 360 c.p.c.(Cass. sez. 3, 26.5.2016 n. 10891).

Il sindacato di legittimità non può e non deve investire il risultato interpretativo di una clausola contrattuale, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, costituisce, per quanto già sopra affermato e ricordato, un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v. anche: Cass., sez.

II, n. 25681 del15.10.2018 e Cass., sez.

III, n. 2718 del 2.2.2017: principio anche recentemente confermato conordinanza n. 16684/2023, secondo cui espressamente: "l'interpretazione delcontratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti (e“del significato letterale delle parole in relazione al contenuto del negozio”, v. cfr. Cass. n.25681/2018 e Cass. n. 18509/2008), si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudicedi merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, aisensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per vizio della motivazione, ex articolo 360 c.p.c.,comma 1, n. 5”.

Ma, nel caso in esame il ricorrente non ha impugnato il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per vizio di motivazione , ai sensi del sopra richiamato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

A ciò va aggiunto che, con particolare riferimento al vizio di violazione delle regoleermeneutiche di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui per sottrarsi al sindacato di legittimità, non ènecessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili, e plausibili, dueo più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che nesia stata privilegiata un'altra (cfr. tra le molte: Cass. sez. 1, 27/06/2018 n. 16987;Cass. sez. 2, 15/10/2018 n. 25681; Cass. sez. 3, 28/11/2017 n. 28319; Cass. n. 8909/2013; Cass. n. 8909/2013; Cass. sez. 3, 20/11/2009 n. 24539; Cass, sez. 1,22/02/2007 n. 4178; Cass. n. 17248/2003).

Ritornando alla fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto alla Suprema Corte una nuova valutazione in fatto e non una valutazione in diritto, oltrepassando i tassativi confini elencati nell’art. 360 c.p.c. eincorrendo nella inevitabile inammissibilitàdelle doglianze proposte.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29922-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.73, presso lo studio del difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. Coop. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Maurizio de Stefano , con i quali elettivamente domicilia in Roma, a [OSCURATO:PERSONA]. 1 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , depositat o in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/02/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art t . 98 e 99 l. fall. l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso lo stato passivo della Liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., con il quale il commissario liquidatore aveva escluso il suo credito per euro 485.316, chiedendone l’ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed esponendo: (i) di essere stato nominato ctp dal Consorzio cooperative Costruzioni (CCC), mandataria dell’ATI costituita assieme alla [OSCURATO:PERSONA] – CMC e a [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio rg n. 9226/2010, promosso contro [OSCURATO:SOCIETA] innanzi al Tribunale di Roma; (ii) che il predetto giudizio era stato definito con sentenza di condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore di CCC, quale mandataria dell’ATI, della somma di euro 12.793.289,54, oltre interessi e rivalutazione; (iii) che la determinazione del proprio compenso era regolata dal “disciplinare di incarichi” del 30 maggio 2011, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] anche nell’interesse di CCC e CMC; (iv) di aver maturato, in base al predetto accordo, un credito di euro 382.500, oltre accessori di legge, per complessivi euro 457.639,15; (v) di aver ottenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto reso in data 18.12.2015, ingiunzione di pagamento nei confronti di CCC e di CMC per complessivi euro 485.316, somma poi corretta nel minor importo di euro 457.639.15; (vi) che tale ingiunzione di pagamento non era stata invece decretata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore posta in liquidazione coatta amministrativa condecreto del 30.10.2015 dal Ministero dello Sviluppo economico. 2. Costituitasi nel giudizio di opposizione allo stato passivo anche la Liquidazione coatta amministrativa della predetta cooperativa, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, ha ammesso al passivo l’Ing. Paddeu per euro 270.874,34, con il richiesto privilegio mobiliare.3. Il Tribunale ha rilevato che: (a) il pagamento della coobbligata in solido CMC in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ed oggetto di opposizione, non aveva determinato l’estinzione dell’obbligazione solidale, ma allo stato aveva solo reso inesigibile il credito nei confronti degli ulteriori obbligati, tra i quali anche l’opposta, posto che, in tema di obbligazioni solidali, l’effetto liberatorio non si verifica se il versamento da parte di uno dei coobbligati sia stato fatt o con riserva di ripetizione e non implichi pertanto riconoscimento del debito e rinuncia alla contestazione di esso; (b) ilquantum della pretesa creditoria doveva essere fissato sulla base di quanto convenzionalmente concordato tra le parti nel disciplinare di incarico del 30.5.2011; (c) in tale documento il corrispettivo dovuto al professionista era stato distinto in una quota fissa e in una variabile, quest’ultima da determinarsi in misura percentuale rispetto alla somma eventualmente riconosciuta all’ATI a titolo risarcitorio; (d) l’art. 4, lett. b, prevedevache il compenso in misura variabile fosse calcolato “in percentuale alla somma riconosciuta al Committente”, da determinare secondo l’allegata tabella ove la misura percentuale era indicata in relazione all’importo “effettivamente liquidato al committente”; (e) nonostante l’atto contrattuale riferisse, nell’intestazione, il termine “committente” alla sola Coopesettee sul rilievo che nell’interpretazione del contratto occorresse indagare la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole usate, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., doveva ritenersi che l’art. 4 e la relativa tabella si riferissero alla somma liquidata in sentenza in favore di CCC, quale mandataria ATI a cuipartecipava [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi e rivalutazione; (f) la parte opposta peraltro nulla aveva eccepito in ordine al profilo della quantificazione del credito insinuato, limitandosi ad una generica contestazione sul punto; (g) quanto al “montante” sul quale calcolare il compenso, l’art. 4 prevedeva che “per il calcolo del compenso di cui alla tabella sopra si considera la somma riconosciuta dalla CTU, comprensiva di interessi e rivalutazione”; (h) occorreva pertanto considerare l’importo risultante dalla Ctu, oltre agli interessi e rivalutazione su detta somma dal momento della domanda sino al deposito della relazione peritale e non già, come erroneamente ritenuto dall’opponente,sino all’effettivo pagamento, in quanto la misura del compenso non poteva dipendere da una circostanza che nulla aveva a che vedere con l’attività svolta; (i) tuttavia, in difetto di tale indicazione da parte della difesa del Paddeu, in tal senso gravata secondo il riparto dell’onere della prova, il calcolo del compenso doveva essere effettuato tenuto conto del solo importo liquidato dal Ctu (euro 12.793.289,54); (l) applicando il meccanismo dell’interpolazione lineare, come previsto nel disciplinare di incarico, l’importo dovuto risultavapari ad euro 270.874,34, credito da ammettere al passivo della procedura in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.. 2.Il decreto, pubblicato il 12.9.2018 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la Liquidazione coatta amministrativa della cooperativaha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui al combinato disposto degli artt.1362, 1363 e 1366 cod. civ., al fine della rideterminazione, nel caso di accoglimento del ricorso con rinvio,dell’importo da ammettere al passivo in suo favore. 1.2 Il motivo per come articolato è inammissibile. 1.2.1 Il ricorrente lamenta, infatti, l’errata interpretazione da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 4 del contratto di incarico, c.d. “Disciplinare di incarico”, che stabiliva il criterio per il calcolo della componente percentuale aggiuntiva del suo compenso come Ctp. Afferma, cioè,che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alla comune intenzione delle parti, avrebbe interpretato la predetta norma contrattuale, ritenendo che il “montante” su cui calcolare il compenso percentuale fosse l’importo risultante dalla CTU e non l’importo effettivamente liquidatoal Committente ([OSCURATO:PERSONA]) ovveroquello liquidato in sentenza. 1.2.2 Ritiene, pertanto, il ricorrente che da tale errata decisione del Tribunale sarebbe conseguita anche l’errata individuazione del dies ad quem per il calcolo degli interessi e della rivalutazionemonetaria, che dal Tribunale erano stati calcolati a decorrere dal deposito della perizia, ma che, sempre secondo il ricorrente, dovrebbero essere invece calcolati con riferimento “alladata di percepimento delle somme o tutt’al più alla data di deposito della sentenza”. 1.3 Sul punto giova ricordare in termini ancora generali e ricostruttivi che, come ancora ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 14938 del 2018, Cass. n. 25470 del 2019 e Cass. n. 25909 del 2021, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). 1.4 In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016). La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 1.5 Ciò posto, risulta evidente che l’impugnazione del ricorrente deduce solo apparentemente la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto da parte del Tribunale, ma, in verità, èesclusivamente fondata su motivi di merito e chiede aquesta Suprema Corte una nuova valutazione in fatto e non una valutazione in diritto, scrutinio che in questa sede non èammissibile. Per quanto già sopra osservato, il giudice di legittimità ha la sola facoltà di controllodella decisione di merito sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale della motivazione non potendo, invece, procedere a un’interpretazionedelle risultanze processuali e a un riesame dell’intera vicenda sottoposta al suo vaglio diversa da quella operata dal giudice di merito. Nel caso in esame, il motivo di impugnazione qui in esame non richiede al giudice dilegittimità il riesame del provvedimento impugnato sotto il profilo della correttezzagiuridica né della coerenza logico-formale, ma richiede una revisione dell’accertamento di merito in ordine al contenuto della clausola contrattuale, ovvero la ricostruzione della effettiva volontà delle parti manifestata nel contratto. Con la conseguenza che il motivo di ricorso costituisce una censura fattuale, riservata istituzionalment e ed esclusivamente al giudice di merito e, in quanto tale, al di fuori delperimetro vincolato dell’art. 360 c.p.c.(Cass. sez. 3, 26.5.2016 n. 10891). Il sindacato di legittimità non può e non deve investire il risultato interpretativo di una clausola contrattuale, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, costituisce, per quanto già sopra affermato e ricordato, un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v. anche: Cass., sez. II, n. 25681 del15.10.2018 e Cass., sez. III, n. 2718 del 2.2.2017: principio anche recentemente confermato conordinanza n. 16684/2023, secondo cui espressamente: "l'interpretazione delcontratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti (e“del significato letterale delle parole in relazione al contenuto del negozio”, v. cfr. Cass. n.25681/2018 e Cass. n. 18509/2008), si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudicedi merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, aisensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per vizio della motivazione, ex articolo 360 c.p.c.,comma 1, n. 5”. Ma, nel caso in esame il ricorrente non ha impugnato il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per vizio di motivazione , ai sensi del sopra richiamato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. A ciò va aggiunto che, con particolare riferimento al vizio di violazione delle regoleermeneutiche di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui per sottrarsi al sindacato di legittimità, non ènecessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili, e plausibili, dueo più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che nesia stata privilegiata un'altra (cfr. tra le molte: Cass. sez. 1, 27/06/2018 n. 16987;Cass. sez. 2, 15/10/2018 n. 25681; Cass. sez. 3, 28/11/2017 n. 28319; Cass. n. 8909/2013; Cass. n. 8909/2013; Cass. sez. 3, 20/11/2009 n. 24539; Cass, sez. 1,22/02/2007 n. 4178; Cass. n. 17248/2003). Ritornando alla fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto alla Suprema Corte una nuova valutazione in fatto e non una valutazione in diritto, oltrepassando i tassativi confini elencati nell’art. 360 c.p.c. eincorrendo nella inevitabile inammissibilitàdelle doglianze proposte. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’
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