Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40038/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 febbraio 1964

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1970 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per Carnicella e Ingarrica in sostituzione per Caldei, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente confermato la sentenza, resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, (tra gli altri) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile in primo grado in relazione a più fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina descritti al capo b) della rubrica, riducendo la pena irrogata con la sentenza appellata.

Con la stessa sentenza di appello è stata data invece integrale conferma alla condanna comminata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di una sola delle ipotesi di cessione della medesima sostanza (tra quelle) contestate al capo c), riqualificata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché di alcune condotte di estorsione, tra le quali ultime quella di cui al capo n).

2. Propongono autonomi ricorsi con i rispettivi difensori di fiducia i due imputati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta violazione di legge e difetto assoluto di motivazione quanto al motivo di appello con il quale si rivendicava la qualificazione ai sensi del comma 5 dell'ad 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 delle condotte di cui al capo b) per le quali era stata riscontrata la responsabilità dell'imputato, doglianza non scrutinata dalla Corte del merito.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] si deducono tre diversi motivi di impugnazione.

In particolare, si lamenta in relazione al capo c), violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, non adeguatamente supportata dall'unica intercettazione evocata a sostegno del relativo giudizio; in relazione al capo n), i vizi sopra riferiti vengono estesi alle valutazioni spese per ritenere consumata e non soltanto tentata la condotta di estorsione ivi descritta, in assenza della prova della acquisizione dell'utilità sollecitata con l'azione illecita ascritta al ricorrente; si contesta infine, anche sul piano della tenuta motivazionale, il giudizio speso nel riconoscere la recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi riposano su motivi tutti fondati.

Si impone in coerenza l'annullamento della sentenza gravata con rinvio alla Corte del merito competente al fine di colmare i difetti di motivazione riscontrati.

2. Coglie nel segno l'unica ragione di doglianza prospettata dal ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Lo scrutinio della sentenza di primo grado consente di evidenziare come con la detta decisione venne esclusa la riconducibilità dei fatti ascritti al prevenuto all'alveo dell'ipotesi di reato prevista dal comma dell'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (pag. 297).

Conclusione, questa, assunta considerando indistintamente le posizioni dell'odierno ricorrente, del figlio Emiliano (concorrente del padre in alcuni degli episodi considerati al capo b) e di [OSCURATO:PERSONA] (imputato per altri fatti) e prescindendo da un apprezzamento analitico dei diversi episodi considerati nella regiudicanda.

Il tutto con indicazioni alquanto laconiche, dirette a mettere in luce aspetti non necessariamente dirimenti nell'ottica della relativa valutazione in diritto in termini di immediata autoevidenza logica (si pone l'accento, senza ulteriori sviluppi argomentativi, sulla pluralità e sulla frequenza delle condotte ascritte agli imputati nonché sulla tipologia della sostanza oggetto delle diverse contestazioni).

2.2. L'appello, interposto dall'imputato con unica impugnazione proposta anche nell'interesse del figlio Emiliano (parimenti condannato e giudicato per alcuni dei fatti ascritti al padre e per altri autonomamente considerati), conteneva una specifica contestazione sulla corretta configurazione dei fatti, da ricondurre, ad avviso della difesa, all'egida del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo del comma 1 ritenuto dal primo giudice.

Rilievo che per il vero risultava sviluppato nella parte del relativo gravame riferita a [OSCURATO:PERSONA] (dalla pagina 3) ma che la difesa recuperava ed estendeva, nelle sue connotazioni di principio, anche alla posizione dell'odierno ricorrente (pagina 23); e che veniva argomentato senza fare immediato riferimento ai singoli fatti ricompresi nel più ampio tenore del capo di imputazione riferito all'odierno ricorrente, con una tecnica che per quanto sintetica era tuttavia adeguata al motivare speso dalla sentenza appellata sul tema.

2.3. Ciò posto, pur se sollecitata, la sentenza impugnata ha integralmente omesso di rispondere sulla configurazione dei fatti a giudizio, dando così corpo al vuoto motivazionale lamentato dal ricorso.

Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte competente volto a colmare la lacuna argomentativa riscontrata.

3. Una soluzione identica, per motivi diversi, va adottata in relazione al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il primo motivo riguarda la tenuta motivazionale del giudizio di responsabilità riferito all'imputazione di cui al capo c) della rubrica.

Delle cessioni di cocaina sanzionate ai sensi dell'alt 73 d.P.

R. n. 309 del 1990 contestate in seno al detto capo, il Giudice dell'udienza preliminare ha riscontrato la responsabilità dell'imputato limitatamente alla sola consegna di cocaina assertivamente realizzata su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e realizzata in favore di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 novembre 2016.

Fatto riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. 3.1.1.Con l'appello si contestava la forza probatoria dell'unico elemento posto a fondamento della condanna, l'intercettazione del 17 novembre 2016 ( riportata dalla pagina 129 della sentenza appellata) relativa a un colloquio telefonico tra (Emiliano) Carnicella (che condannato in primo grado per più fatti di cessione, in appello ha poi concordati la pena) e Camilletti; intercettazione che avrebbe comprovato una asserita fornitura di cocaina che il primo avrebbe reso in favore del secondo, avvalendosi della collaborazione del Caldei (che su incarico del Carnicella ne avrebbe dovuto curare la consegna).

3.1.2. La risposta offerta dalla sentenza impugnata presta il fianco alle censure esposte dal ricorso.

A fronte di una sentenza, quella di primo grado, che del tutto apoditticamente riteneva configurato il fatto facendo leva unicamente sul contenuto del colloquio captato (acriticamente trasposto nel suo integrale portato nel corpo della motivazione senza alcuna elaborazione logico valutativa e comunque privo di una immediata autoevidenza probatoria), la Corte del merito ha validato la prospettazione accusatoria trascurando di mettere nella dovuta luce secondo quali elementi è pervenuta: alla identificazione nel prevenuto dello "zio Mauro" al quale Carnicella fa riferimento nell'individuare il vettore della sostanza da consegnare al Camilletti (atteso l'apodittico riferimento alle numerose conversazioni nelle quali lo stesso sarebbe stato qualificato quale zio del Carnicella); alla conclusione in forza della quale, superato il primo vuoto argomentativo sopra rassegnato, si è ritenuto che la detta cessione è stata effettivamente realizzata coinvolgendo il ricorrente, rimasto estraneo al citato colloquio captato (atteso che il dato intercettato, così come riportato e anche valorizzato nella sentenza gravata, potrebbe valere a comprovare l'accordo intercorso tra i due poli essenziali del negozio illecito in questione, senza null'altro offrire rispetto al segmento di condotta descrittivo del coinvolgimento del Caldei, essenziale nell'ottica del concorso allo stesso ascritto).

3.2. Anche il motivo prospettato in relazione all'estorsione di cui al capo n) denunzia fondatamente un vuoto argomentativo, nel caso destinato ad incidere sulla corretta configurazione del fatto.

La difesa contesta solo la qualificazione privilegiata in sentenza, sollecitandone la derubricazione in termini di mero tentativo, non essendovi prova della consegna, da parte dell'estorto, delle somme rivendicate dal ricorrente e dal Carnicella quali corrispettivi di pregresse cessioni di cocaina operate da quest'ultimo in favore della persona offesa.

Tanto in linea con l'apposita contestazione mossa con il gravame di merito avverso la decisione di primo grado, sintetica nel suo portato ma immediata nella sua specifica attinenza al reato contestato e ritenuto nei suoi costituti oggettivi.

3.2.1. Anche in parte qua la sentenza risponde inadeguatamente.

L'acquisizione dell'utilità estorta alla vittima si ricaverebbe, secondo i giudici dell'appello, dai commenti soddisfatti dei due imputati, conseguenziali alle intimidazioni mosse; ciò tuttavia senza precisare in alcun modo da quali spunti probatori specifici una siffatta conclusione sia stata desunta, atteso che, del resto, la lettura delle intercettazioni messe in evidenza dalla sentenza di primo grado in relazione al fatto in questione (da pag 265), genericamente richiamate da quella di appello, non mette in evidenza con immediatezza un siffatto risvolto fattuale, mai valorizzato dal Giudice dell'udienza preliminare.

3.3. La sentenza gravata è all'evidenza incompleta, infine, anche in relazione al motivare speso nel sostenere la recidiva, reiterata e specifica, contestata e ritenuta dalla sentenza di primo grado senza alcuna argomentazione di supporto.

3.3.1. La sentenza di appello non colma siffatto deficit motivazionale.

3.3.2. E' noto che nell'applicazione della recidiva è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di una maggiore riprovevolezza del fatto e di una accresciuta pericolosità del reo alla luce della natura dei reati, del tipo di devianza che indicano, della qualità dei comportamenti, del livello di offensività delle condotte, della distanza temporale e del loro livello di omogeneità, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile aspetto esplicativo della diversa riprovevolezza da ascrivere al fatto in termini di una accresciuta pericolosità da ascrivere alla personalità criminale del reo (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183).

3.3.3. Indicazioni queste alle quali la Corte di appello non si è uniformata avendo argomentato sul tema facendo genericamente leva sulla "incidenza del curriculum criminale" del ricorrente senza ulteriori indicazioni di dettaglio, di certo non desumibili dal riferimento alla affermata ma non precisata specificità dei precedenti, "commessi in epoca non remota" ma altrettanto non indicata con puntualità.

Si impone in coerenza l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche in relazione alla posizione del Caldei, sempre per consentire ai giudici del merito di ovviare ai riscontrati difetti di motivazione.

P.Q.

M. Annulla la sentenza impugnata nei con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 febbraio 1964 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1970 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2/11/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per Carnicella e Ingarrica in sostituzione per Caldei, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente confermato la sentenza, resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, (tra gli altri) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile in primo grado in relazione a più fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina descritti al capo b) della rubrica, riducendo la pena irrogata con la sentenza appellata. Con la stessa sentenza di appello è stata data invece integrale conferma alla condanna comminata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di una sola delle ipotesi di cessione della medesima sostanza (tra quelle) contestate al capo c), riqualificata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché di alcune condotte di estorsione, tra le quali ultime quella di cui al capo n). 2. Propongono autonomi ricorsi con i rispettivi difensori di fiducia i due imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta violazione di legge e difetto assoluto di motivazione quanto al motivo di appello con il quale si rivendicava la qualificazione ai sensi del comma 5 dell'ad 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 delle condotte di cui al capo b) per le quali era stata riscontrata la responsabilità dell'imputato, doglianza non scrutinata dalla Corte del merito. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] si deducono tre diversi motivi di impugnazione. In particolare, si lamenta in relazione al capo c), violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, non adeguatamente supportata dall'unica intercettazione evocata a sostegno del relativo giudizio; in relazione al capo n), i vizi sopra riferiti vengono estesi alle valutazioni spese per ritenere consumata e non soltanto tentata la condotta di estorsione ivi descritta, in assenza della prova della acquisizione dell'utilità sollecitata con l'azione illecita ascritta al ricorrente; si contesta infine, anche sul piano della tenuta motivazionale, il giudizio speso nel riconoscere la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi riposano su motivi tutti fondati. Si impone in coerenza l'annullamento della sentenza gravata con rinvio alla Corte del merito competente al fine di colmare i difetti di motivazione riscontrati. 2. Coglie nel segno l'unica ragione di doglianza prospettata dal ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Lo scrutinio della sentenza di primo grado consente di evidenziare come con la detta decisione venne esclusa la riconducibilità dei fatti ascritti al prevenuto all'alveo dell'ipotesi di reato prevista dal comma dell'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (pag. 297). Conclusione, questa, assunta considerando indistintamente le posizioni dell'odierno ricorrente, del figlio Emiliano (concorrente del padre in alcuni degli episodi considerati al capo b) e di [OSCURATO:PERSONA] (imputato per altri fatti) e prescindendo da un apprezzamento analitico dei diversi episodi considerati nella regiudicanda. Il tutto con indicazioni alquanto laconiche, dirette a mettere in luce aspetti non necessariamente dirimenti nell'ottica della relativa valutazione in diritto in termini di immediata autoevidenza logica (si pone l'accento, senza ulteriori sviluppi argomentativi, sulla pluralità e sulla frequenza delle condotte ascritte agli imputati nonché sulla tipologia della sostanza oggetto delle diverse contestazioni). 2.2. L'appello, interposto dall'imputato con unica impugnazione proposta anche nell'interesse del figlio Emiliano (parimenti condannato e giudicato per alcuni dei fatti ascritti al padre e per altri autonomamente considerati), conteneva una specifica contestazione sulla corretta configurazione dei fatti, da ricondurre, ad avviso della difesa, all'egida del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo del comma 1 ritenuto dal primo giudice. Rilievo che per il vero risultava sviluppato nella parte del relativo gravame riferita a [OSCURATO:PERSONA] (dalla pagina 3) ma che la difesa recuperava ed estendeva, nelle sue connotazioni di principio, anche alla posizione dell'odierno ricorrente (pagina 23); e che veniva argomentato senza fare immediato riferimento ai singoli fatti ricompresi nel più ampio tenore del capo di imputazione riferito all'odierno ricorrente, con una tecnica che per quanto sintetica era tuttavia adeguata al motivare speso dalla sentenza appellata sul tema. 2.3. Ciò posto, pur se sollecitata, la sentenza impugnata ha integralmente omesso di rispondere sulla configurazione dei fatti a giudizio, dando così corpo al vuoto motivazionale lamentato dal ricorso. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte competente volto a colmare la lacuna argomentativa riscontrata. 3. Una soluzione identica, per motivi diversi, va adottata in relazione al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo riguarda la tenuta motivazionale del giudizio di responsabilità riferito all'imputazione di cui al capo c) della rubrica. Delle cessioni di cocaina sanzionate ai sensi dell'alt 73 d.P. R. n. 309 del 1990 contestate in seno al detto capo, il Giudice dell'udienza preliminare ha riscontrato la responsabilità dell'imputato limitatamente alla sola consegna di cocaina assertivamente realizzata su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e realizzata in favore di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 novembre 2016. Fatto riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. 3.1.1.Con l'appello si contestava la forza probatoria dell'unico elemento posto a fondamento della condanna, l'intercettazione del 17 novembre 2016 ( riportata dalla pagina 129 della sentenza appellata) relativa a un colloquio telefonico tra (Emiliano) Carnicella (che condannato in primo grado per più fatti di cessione, in appello ha poi concordati la pena) e Camilletti; intercettazione che avrebbe comprovato una asserita fornitura di cocaina che il primo avrebbe reso in favore del secondo, avvalendosi della collaborazione del Caldei (che su incarico del Carnicella ne avrebbe dovuto curare la consegna). 3.1.2. La risposta offerta dalla sentenza impugnata presta il fianco alle censure esposte dal ricorso. A fronte di una sentenza, quella di primo grado, che del tutto apoditticamente riteneva configurato il fatto facendo leva unicamente sul contenuto del colloquio captato (acriticamente trasposto nel suo integrale portato nel corpo della motivazione senza alcuna elaborazione logico valutativa e comunque privo di una immediata autoevidenza probatoria), la Corte del merito ha validato la prospettazione accusatoria trascurando di mettere nella dovuta luce secondo quali elementi è pervenuta: alla identificazione nel prevenuto dello "zio Mauro" al quale Carnicella fa riferimento nell'individuare il vettore della sostanza da consegnare al Camilletti (atteso l'apodittico riferimento alle numerose conversazioni nelle quali lo stesso sarebbe stato qualificato quale zio del Carnicella); alla conclusione in forza della quale, superato il primo vuoto argomentativo sopra rassegnato, si è ritenuto che la detta cessione è stata effettivamente realizzata coinvolgendo il ricorrente, rimasto estraneo al citato colloquio captato (atteso che il dato intercettato, così come riportato e anche valorizzato nella sentenza gravata, potrebbe valere a comprovare l'accordo intercorso tra i due poli essenziali del negozio illecito in questione, senza null'altro offrire rispetto al segmento di condotta descrittivo del coinvolgimento del Caldei, essenziale nell'ottica del concorso allo stesso ascritto). 3.2. Anche il motivo prospettato in relazione all'estorsione di cui al capo n) denunzia fondatamente un vuoto argomentativo, nel caso destinato ad incidere sulla corretta configurazione del fatto. La difesa contesta solo la qualificazione privilegiata in sentenza, sollecitandone la derubricazione in termini di mero tentativo, non essendovi prova della consegna, da parte dell'estorto, delle somme rivendicate dal ricorrente e dal Carnicella quali corrispettivi di pregresse cessioni di cocaina operate da quest'ultimo in favore della persona offesa. Tanto in linea con l'apposita contestazione mossa con il gravame di merito avverso la decisione di primo grado, sintetica nel suo portato ma immediata nella sua specifica attinenza al reato contestato e ritenuto nei suoi costituti oggettivi. 3.2.1. Anche in parte qua la sentenza risponde inadeguatamente. L'acquisizione dell'utilità estorta alla vittima si ricaverebbe, secondo i giudici dell'appello, dai commenti soddisfatti dei due imputati, conseguenziali alle intimidazioni mosse; ciò tuttavia senza precisare in alcun modo da quali spunti probatori specifici una siffatta conclusione sia stata desunta, atteso che, del resto, la lettura delle intercettazioni messe in evidenza dalla sentenza di primo grado in relazione al fatto in questione (da pag 265), genericamente richiamate da quella di appello, non mette in evidenza con immediatezza un siffatto risvolto fattuale, mai valorizzato dal Giudice dell'udienza preliminare. 3.3. La sentenza gravata è all'evidenza incompleta, infine, anche in relazione al motivare speso nel sostenere la recidiva, reiterata e specifica, contestata e ritenuta dalla sentenza di primo grado senza alcuna argomentazione di supporto. 3.3.1. La sentenza di appello non colma siffatto deficit motivazionale. 3.3.2. E' noto che nell'applicazione della recidiva è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di una maggiore riprovevolezza del fatto e di una accresciuta pericolosità del reo alla luce della natura dei reati, del tipo di devianza che indicano, della qualità dei comportamenti, del livello di offensività delle condotte, della distanza temporale e del loro livello di omogeneità, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile aspetto esplicativo della diversa riprovevolezza da ascrivere al fatto in termini di una accresciuta pericolosità da ascrivere alla personalità criminale del reo (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). 3.3.3. Indicazioni queste alle quali la Corte di appello non si è uniformata avendo argomentato sul tema facendo genericamente leva sulla "incidenza del curriculum criminale" del ricorrente senza ulteriori indicazioni di dettaglio, di certo non desumibili dal riferimento alla affermata ma non precisata specificità dei precedenti, "commessi in epoca non remota" ma altrettanto non indicata con puntualità. Si impone in coerenza l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche in relazione alla posizione del Caldei, sempre per consentire ai giudici del merito di ovviare ai riscontrati difetti di motivazione. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei con
Sentenza Cassazione n. 40038/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris