Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1966

Cassazione n. 04130/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria difensiva con la quale il ricorrente chiede di non dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n. 1.3., e

1.4. fossero già stati unificati in sede esecutiva come da ordinanza della Corte di appello di Salerno del 20/02/2024, e che la medesima ordinanza avesse già escluso la nnedesimezza del disegno criminoso con riferimento ai reati giudicati con le sentenze sub

1.1. e 1.2.; ha quindi analizzato gli ulteriori fatti giudicati con le sentenze sub 2.,

3. e 4., osservando come le stesse fossero eterogenee tra loro, e con le precedenti già oggetto del citato provvedimento emesso dal G.E.; Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano assenti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnatoi che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l'inidoneità di mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche se della stessa indole) ad integrare l'identità del disegno criminoso ex art. 81, cpv., cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria difensiva con la quale il ricorrente chiede di non dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n. 1.3., e 1.4. fossero già stati unificati in sede esecutiva come da ordinanza della Corte di appello di Salerno del 20/02/2024, e che la medesima ordinanza avesse già escluso la nnedesimezza del disegno criminoso con riferimento ai reati giudicati con le sentenze sub 1.1. e 1.2.; ha quindi analizzato gli ulteriori fatti giudicati con le sentenze sub 2., 3. e 4., osservando come le stesse fossero eterogenee tra loro, e con le precedenti già oggetto del citato provvedimento emesso dal G.E.; Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano assenti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnatoi che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l'inidoneità di mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche se della stessa indole) ad integrare l'identità del disegno criminoso ex art. 81, cpv., cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04130/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris