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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 36804/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., per ricettazione del ciclomotore, è manifestatamente reiterativo in ordine agli specifici argomenti della motivazione di cui a pag. 3 ove si sottolineano le particolari circostanze del rinvenimento del bene che ne attestavano il possesso da parte dell'imputato; considerato che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che reiterativo avendo la corte spiegato a pag. 4 della motivazione l'impossibilità di riconoscere la causa di non punibilità in relazione al valore del mezzo e della negativa personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., per ricettazione del ciclomotore, è manifestatamente reiterativo in ordine agli specifici argomenti della motivazione di cui a pag. 3 ove si sottolineano le particolari circostanze del rinvenimento del bene che ne attestavano il possesso da parte dell'imputato; considerato che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che reiterativo avendo la corte spiegato a pag. 4 della motivazione l'impossibilità di riconoscere la causa di non punibilità in relazione al valore del mezzo e della negativa personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 36804/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris