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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27527/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminati i ricorsi; Ritenuto che essi sono manifestamente infondati, per l'assorbente ragione per cui l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione riguardava il solo trattamento sanzionatorio concernente il reato superstite di cui al capo 29 della rubrica, sicché nel giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (tra le molte, Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050-01); che, peraltro, la pronuncia rescindente era assolutamente corretta, perché i motivi di ricorso, riferibili al capo 29, erano stati giudicati inammissibili, sicché non poteva essere rilevata, in sede di legittimità, la prescrizione per detto capo maturata (l'annullamento con rinvio, pronunciato quoad poenam sul capo 29, era unicamente collegato alla caducazione del capo su cui risultava calcolata la pena base); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio; esaminati i ricorsi; Ritenuto che essi sono manifestamente infondati, per l'assorbente ragione per cui l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione riguardava il solo trattamento sanzionatorio concernente il reato superstite di cui al capo 29 della rubrica, sicché nel giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (tra le molte, Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050-01); che, peraltro, la pronuncia rescindente era assolutamente corretta, perché i motivi di ricorso, riferibili al capo 29, erano stati giudicati inammissibili, sicché non poteva essere rilevata, in sede di legittimità, la prescrizione per detto capo maturata (l'annullamento con rinvio, pronunciato quoad poenam sul capo 29, era unicamente collegato alla caducazione del capo su cui risultava calcolata la pena base); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 27527/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris