CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08373/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 19716-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. ST.AR. GROUP – [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C. con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. ST.AR. GROUP – [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C. (cod. fisc. 00847650116 ), nonché dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con i quali elettivamente domicilia in Roma, allaVia L. Bissolati n. 76 , presso lo studio dell’AvvocatoSpinelli. - controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di Genova, depositata in data 21 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ALL. ST.AR. GROUP presentòal Tribunale della Spezia ricorso diretto ad ottenere l’ammissione al concordato preventivo con continuità ex art. 186 bis l. fall. Il Tribunale, dopo aver assegnato alla parte ricorrente termine di giorni quindici per apportare modifiche alla proposta, dichiarò l’inammissibilità della domanda di concordato ed il fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, evidenziando l’erroneità della configurazione, da parte della ricorrente, come finanza esterna, allocabile liberamente ai fini della soddisfazione dei creditori, dei proventi derivanti dalla prosecuzione dell’attività e dunque la violazione del divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. 2.Avverso il provvedimento di inammissibilità del concordato e la sentenza dichiarativa del fallimento proponeva pertantoreclamo [OSCURATO:PERSONA], contestando le argomentazioni del Tribunale e sostenendo l’assimilabilità alla finanza esterna dei redditi prodotti dalla prosecuzione dell’attività di impresa. La Corte di appello di Genovaha respinto il reclamo con sentenza n. 53/2018, depositata il 21 maggio 2018. La Corte territoriale ha rilevato che: (i) tra i precetti applicabili al concordato con continuità aziendale, previsti in via generale per il concordato preliminare, vi fosse anche quello, dettato dall’ultimo comma dell’art. 160, l. fall., secondo cui non sarebbe possibile nella proposta concordataria superare il divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione; (ii) non era neanche condivisibile la tesi, perorata dal reclamante nel primo motivo di ricorso, secondo cui il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione sarebbe circoscritto al patrimonio del debitore esistente al momento della presentazione della domanda di concordato, nonché a quelle situazioni la cui soddisfazione derivava dall’attivazione della responsabilità patrimoniale del debitore ex artt. 2740 e 2741, 1 comma, cod. civ., con la conseguenza che ne rimarrebbero esclusi sia la nuova finanza esogena, nella forma di un effettivo apporto estraneo, sia quella prodotta dalla prosecuzione dell’attività; (iii) tale tesi –non condivisa – si sarebbe fond ata s ull ’ efficacia del decreto di omologazione della proposta di concordato che avrebbe costituito, secondo la tesi della reclamante, il diaframma tra la fase procedimentale-concorsuale ed il ritorno in bonisdell’impresa debitrice la quale, attraverso la ristrutturazione del debito e dei benefici connessi alla falcidia delle poste debitorie, avrebbe recuperatoun proprio nuovo equilibrio finanziario e patrimoniale; (iv) la tesi sovra esposta sarebbe invece sostenibile solo per le obbligazioni future, in quanto il pagamento di tutti i creditori – per i quali il concordato è obbligatorio, ai sensi dell’art. 184 l. fall. -, e dunque anche di quelli destinati ad essere soddisfatti con i proventi della continuazione dell’attività di impresa, risulterebbeintegralmente regolato dalle condizioni del piano approvato; (v) più in particolare, nel concordato con continuità aziendale il piano dovrebbe faraffidamento, per la soddisfazione dei creditori, anche sugli utili prodotti dal proseguimento dell’attività, per cui la chiusura della procedura, ai sensi dell’art. 180 c.p.c., e l ’ esdebitazione prevista dall’art. 184 l. fall. non comporterebbero l’affrancazione del debitore, obbligato a pagare i creditori anche con i proventi della futura attività; (vi) anche l’argomento focalizzato sulla possibilità del pagamento dei creditori cd. strategici, anteriori alla procedura, ai sensi dell’art. 182quinquies,5 comma l. fall., in violazione del principio della par condicio creditorum, non era condivisibile, in quanto la norma in esame subordina tale possibilità alla doppia condizione che i crediti derivino da prestazioni essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e che siano funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. 2. La sentenza è stata impugnata da ALL. ST.AR. GROUP – [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cuiil [OSCURATO:PERSONA]. ST.AR. GROUP–[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C.ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Le questioni che formano oggetto dei due motivi di ricorso meritano, ad avviso del collegio, la trattazione in pubblica udienza, anche in ragione di un possibile ripensamento dei principi già affermati da questa Corte nel precedente rappresentato dalla sentenza n. 9373del 08/06/2012. P.Q.M. rinvia la causa a nuov