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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1982

Cassazione n. 19559/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1982 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, con riferimento ai primi due motivi di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con essi il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); rilevato che il terzo motivo di ricorso era stato dedotto in maniera generica in appello, per cui nessun oner4notivazione aveva la Corte di appello sul punto; 0- \A osservatoll a doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo il giudice di appello rilevato che l'imputato non aveva indicato alcuna ragione per la quale sarebbe stato meritevole del beneficio, indicazione non presente neppure nel ricorso per cassazione, nel quale viene richiamata soltanto l'incensuratezza dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1982 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, con riferimento ai primi due motivi di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con essi il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); rilevato che il terzo motivo di ricorso era stato dedotto in maniera generica in appello, per cui nessun oner4notivazione aveva la Corte di appello sul punto; 0- \A osservatoll a doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo il giudice di appello rilevato che l'imputato non aveva indicato alcuna ragione per la quale sarebbe stato meritevole del beneficio, indicazione non presente neppure nel ricorso per cassazione, nel quale viene richiamata soltanto l'incensuratezza dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 a
Sentenza Cassazione n. 19559/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris