Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 19350/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26641/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; BURRA N [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 12; -resistentecon mandato- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]-n. 58/2018 , depositata i l 09/02/2018 , R.G.N. 558/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze ingiunzione n. 128 e 129 del 15 marzo 2013 con le quali era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.097,46 per sanzionie spese conseguenti a gli illeciti amministrativi accertati in sede ispettiva il 24.11.2011 relativamente ad un rapporto di lavoro formalmente a progetto dal 7.4.2011 al 31.3.2012, ma in realtà subordinato.

2. Il giudice di appello, in esito al riesame delle risultanze istruttorie, ha confermato l’irregolarità del lavoro a progetto e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la signora [OSCURATO:PERSONA] ed ha perciò ritenuto corrette le sanzioni irrogate.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Cristina e [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.

Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo è denunciata,in relazione alle sanzioni n. 1 e n. 3 contenute nelle ordinanze ingiunzioni impugnate, la violazione o falsa applicazione dell’art 4 bis d.lgs. n. 181 del 21 aprile 2000 e dell’art. 9 bis d.lgs. n. 510 del 1.10.1996.

4.1. Si deduce che le comunicazioni erano state regolarmente eseguite con riguardo al rapporto instaurato e che invece erano state analogicamente applicate con riguardo a quello successivamente accertato.

In sostanza ritiene che la omissione sia stata fittiziamente ricostruita ed al di là dei casi considerati dalle norme in violazione del principio di legalità.

5. Con il secondo motivo di ricorso èdenunciata la violazione dell’art. 39 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 con riguardo alla sanzione indicata al n. 2 dell’ordinanza ingiunzione.

Questa era stata impugnata poiché eranodel tutto regolari le registrazioni sul libro unico del lavoro dei lavoratori subordinati, in regime di collaborazione coordinata e continuativa e degli associati in partecipazione anche con riguardo al rapporto di lavoro successivamente disconosciuto e convertito in un altro.

A tal proposito i ricorrenti richiamano le circolari della stessa amministrazione che escludevanola valutazione circa l’inquadramento del rapporto di lavoro in altra tipologia contrattualeevidenziandosi che ciò che si deve verificare è la difformità tra la prestazione resa e la effettiva retribuzione o il compenso corrisposto.

Sottolineano poi cheil presupposto della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 39 comma 7 del d.l. n. 112 del 2008 è la sussistenza di una condotta omissiva che nella specie non era ravvisabile posto che la lavoratrice oggetto dell’accertamento era stata regolarmente iscritta nel LUL.

Ricorda al riguardo che, in base al d.lgs. n. 81 del 2015 come anche interpretato dal Ministero del Lavoro, non possono essere applicate sanzioni per la infedele registrazione dei dati nel LUL relativamente ad un falso collaboratore.

6. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 e ss. mm. e dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..

I ricorrenti sottolineano che il progetto può consistere in qualsiasi attività , anche ordinaria connessa all’attività d’impresa,che risulti ben identificabile sulla base del risultatoe che, nella specie , tale risultato era i l disbrigo di alcune pratiche ben individuate e secondo un modus operandirimesso alla volontà e capacità del collaboratore.

Si trattava quindi di un opusconsensualmente definito e predeterminato , che non conse ntiva modifiche successive unilaterali da parte del datore di lavoro committente,con caratteristiche di temporaneità.

Ci si duole allora della mancata verifica degli elementi sussidiari distintivi quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso l'orario, la presenza di una organizzazione imprenditoriale,la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, circostanze tutte provate nei precedenti gradi di giudizio di cui la Corte d'appello non ha tenuto conto.

7. Il ricorso non può essere accolto.

7.1. Tutte le censure muovono dalla premessa che avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere subordinato il rapporto di lavoro con la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] formalizzato come contratto a progetto.

7.2. La Corte di appello ha accertato che le modalità di svolgimento del rapporto, come emerse nel corso dell’istruttoria, e l’oggetto del progetto, coincidentecon attività tipiche della società, convergevano nel senso della natura subordinata dello stesso purformalmente a progetto.

7.3. Così facendo la Corte di merito ha correttamente applicato i principi dettati da questaCorte che ha affermato che , nella distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti e ciò anche nel caso di contratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276(cfr. Cass. n. 22289 del 2014).

Con specifico riferimento al contratto di lavoro a progetto, poi si è chiarito che tale particolare forma di lavoro autonomoè caratterizzat a da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione e si è inoltre chiarito che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale(cfr. Cass. n. 17636 del 2016 ).

7.4. All’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro conseguono tutte le irregolarità accertate in sede ispettiva, presupposto delle sanzioni irrogate e qui impugnate.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

La mancanza di sostanziale attività difensiva dell’amministrazione esone ra il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio.

Sussistono invece, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26641/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; BURRA N [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 12; -resistentecon mandato- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]-n. 58/2018 , depositata i l 09/02/2018 , R.G.N. 558/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze ingiunzione n. 128 e 129 del 15 marzo 2013 con le quali era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.097,46 per sanzionie spese conseguenti a gli illeciti amministrativi accertati in sede ispettiva il 24.11.2011 relativamente ad un rapporto di lavoro formalmente a progetto dal 7.4.2011 al 31.3.2012, ma in realtà subordinato. 2. Il giudice di appello, in esito al riesame delle risultanze istruttorie, ha confermato l’irregolarità del lavoro a progetto e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la signora [OSCURATO:PERSONA] ed ha perciò ritenuto corrette le sanzioni irrogate. 3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Cristina e [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo è denunciata,in relazione alle sanzioni n. 1 e n. 3 contenute nelle ordinanze ingiunzioni impugnate, la violazione o falsa applicazione dell’art 4 bis d.lgs. n. 181 del 21 aprile 2000 e dell’art. 9 bis d.lgs. n. 510 del 1.10.1996. 4.1. Si deduce che le comunicazioni erano state regolarmente eseguite con riguardo al rapporto instaurato e che invece erano state analogicamente applicate con riguardo a quello successivamente accertato. In sostanza ritiene che la omissione sia stata fittiziamente ricostruita ed al di là dei casi considerati dalle norme in violazione del principio di legalità. 5. Con il secondo motivo di ricorso èdenunciata la violazione dell’art. 39 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 con riguardo alla sanzione indicata al n. 2 dell’ordinanza ingiunzione. Questa era stata impugnata poiché eranodel tutto regolari le registrazioni sul libro unico del lavoro dei lavoratori subordinati, in regime di collaborazione coordinata e continuativa e degli associati in partecipazione anche con riguardo al rapporto di lavoro successivamente disconosciuto e convertito in un altro. A tal proposito i ricorrenti richiamano le circolari della stessa amministrazione che escludevanola valutazione circa l’inquadramento del rapporto di lavoro in altra tipologia contrattualeevidenziandosi che ciò che si deve verificare è la difformità tra la prestazione resa e la effettiva retribuzione o il compenso corrisposto. Sottolineano poi cheil presupposto della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 39 comma 7 del d.l. n. 112 del 2008 è la sussistenza di una condotta omissiva che nella specie non era ravvisabile posto che la lavoratrice oggetto dell’accertamento era stata regolarmente iscritta nel LUL. Ricorda al riguardo che, in base al d.lgs. n. 81 del 2015 come anche interpretato dal Ministero del Lavoro, non possono essere applicate sanzioni per la infedele registrazione dei dati nel LUL relativamente ad un falso collaboratore. 6. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 e ss. mm. e dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. I ricorrenti sottolineano che il progetto può consistere in qualsiasi attività , anche ordinaria connessa all’attività d’impresa,che risulti ben identificabile sulla base del risultatoe che, nella specie , tale risultato era i l disbrigo di alcune pratiche ben individuate e secondo un modus operandirimesso alla volontà e capacità del collaboratore. Si trattava quindi di un opusconsensualmente definito e predeterminato , che non conse ntiva modifiche successive unilaterali da parte del datore di lavoro committente,con caratteristiche di temporaneità. Ci si duole allora della mancata verifica degli elementi sussidiari distintivi quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso l'orario, la presenza di una organizzazione imprenditoriale,la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, circostanze tutte provate nei precedenti gradi di giudizio di cui la Corte d'appello non ha tenuto conto. 7. Il ricorso non può essere accolto. 7.1. Tutte le censure muovono dalla premessa che avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere subordinato il rapporto di lavoro con la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] formalizzato come contratto a progetto. 7.2. La Corte di appello ha accertato che le modalità di svolgimento del rapporto, come emerse nel corso dell’istruttoria, e l’oggetto del progetto, coincidentecon attività tipiche della società, convergevano nel senso della natura subordinata dello stesso purformalmente a progetto. 7.3. Così facendo la Corte di merito ha correttamente applicato i principi dettati da questaCorte che ha affermato che , nella distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti e ciò anche nel caso di contratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276(cfr. Cass. n. 22289 del 2014). Con specifico riferimento al contratto di lavoro a progetto, poi si è chiarito che tale particolare forma di lavoro autonomoè caratterizzat a da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione e si è inoltre chiarito che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale(cfr. Cass. n. 17636 del 2016 ). 7.4. All’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro conseguono tutte le irregolarità accertate in sede ispettiva, presupposto delle sanzioni irrogate e qui impugnate. 8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La mancanza di sostanziale attività difensiva dell’amministrazione esone ra il Collegio dal provvedere sulle spese del presente giudizio. Sussistono invece, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 19350/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris