CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • COPPOLA Danilo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale Libertà di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che hanno concluso insistendo nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, accoglieva l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento in data 06/05/2021 del G.I.P. del Tribunale di Milano di rigetto della richiesta di emissione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione continuata in concorso, disponendo l'applicazione della misura. 2. Secondo l'incolpazione provvisoria, il Coppola, dominus ed effettivo beneficiario della [OSCURATO:PERSONA], aveva posto in essere, con il concorso di altri soggetti, ri( i condotte estorsive nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria del complesso immobiliare [OSCURATO:PERSONA] a seguito di trasferimento nell'ambito della procedura fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società riferibile al Coppola). In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] aveva trascritto una domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ad un preliminare di vendita, avente ad oggetto quello stesso complesso immobiliare, stipulato in veste di promissario acquirente con la società [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca in bonis), promittente venditore, già risolto consensualmente all'epoca dell'acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e comunque sin ab origine formato per fini illeciti; lo scopo dell'iniziativa giudiziaria - ritenuta manifestamente infondata e temeraria, con abuso quindi del diritto azionato - era quello di ottenere il pagamento di una ingente somma di danaro (1.500.000 euro) e il trasferimento di un immobile ([OSCURATO:PERSONA] di Roma), in cambio della rinunzia all'azione civile, con conseguente cancellazione della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, formalità che ostacolava la disponibilità giuridica del bene e che i tempi del giudizio avrebbe tenuto a lungo efficace, con pregiudizio della [OSCURATO:SOCIETA]; società che non aveva inteso soggiacere alle pretese, denunciando i fatti all'autorità competente. 3. Rilevava il collegio che il G.I.P. aveva a ragione ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del Coppola e significativo il quadro probatorio ma aveva respinto le richieste di applicazione delle misure cautelari (personale e reale) sotto il profilo della mancanza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa specie e di protrazione delle conseguenze del reato, in tal modo errando la propria valutazione in quanto - come rilevato dalla Procura appellante - il pericolo di reiterazione di analoghi reati doveva ritenersi concreto ed intenso (per i precedenti penali e giudiziari del Coppola privi di efficacia dissuasiva, la spregiudicatezza dimostrata nell'individuazione e manipolazione di soggetti in grado di collaborare nella realizzazione dei progetti criminosi, la pianificazione dell'azione delittuosa) nonché attuale (per la probabile, anche se non imminente, commissione di ulteriori reati). 2. Avverso la decisione cautelare collegiale hanno proposto un duplice ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'indagato. 3. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti tre motivi. 3.1 Con il primo sono stati eccepiti la violazione di legge (artt. 56 e 629 cod. pen. - 125 comma 3, 273 comma 1, 292 comma 2 lett. c e e bis cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione per l'omessa valutazione delle prove documentali e dichiarative depositate dalla difesa nonché delle argomentazioni esposte negli scritti di parte, con travisamento degli elementi di prova acquisiti, illogicità del percorso motivazionale e contraddittorietà del ragionamento adottato. Richiamati i principi di diritto che disciplinano il giudizio di legittimità in tema di procedimento cautelare, sono stati indicati gli elementi di prova ad avviso della difesa obliterati dal tribunale, con riferimento alle varie fasi della vicenda (il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. così come ricostruito nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna del Coppola per reati fallimentari, attestante il percorso che aveva portato alla declaratoria dello stato d'insolvenza della società ed il ruolo del ricorrente; il contratto preliminare del 13/01/2015 fra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] sagl, privo di natura illecita ed estraneo al processo per bancarotta fraudolenta, da interpretarsi congiuntamente ad un documento sottoscritto in pari data, prodotto in giudizio e non esaminato, unitamente agli atti comprovanti la validità ed efficacia di tale contratto, senza finalità pregiudizievole per [OSCURATO:SOCIETA]; l'azione civile promossa dalla società svizzera [OSCURATO:PERSONA] sagl - ex actis non riconducibile al Coppola - tutt'altro che pretestuosa e temeraria, come affermato dal tribunale civile che pure aveva rigettato la domanda; la mail degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Tremolada del [OSCURATO:DATA_NASCITA], esaminata in termini avulsi dal contesto e nell'ottica di una definizione complessiva della vicenda processuale che coinvolgeva vari soggetti, in uno scambio riservato fra legali, senza che mai si assumesse che il Coppola fosse il dominus della società Orizzonte; gli eventi successivi al 09/01/2020, a conferma di tale estraneità e della presa di distanza dell'indagato dal tentativo di coinvolgimento). 3.2 Con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione sono stati riferiti alle esigenze cautelari, per il profilo della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati a fronte di una chiara presa di distanza dal tentativo di lucrare dalla vicenda in esame, della scarsa rilevanza dei precedenti penali e dei precedenti giudiziari da accertare in via definitiva nonché della mancanza di interesse ad interloquire sul sequestro giudiziario della società [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 Con il terzo motivo si è censurato infine il mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare nonché della funzione di extrema ratio della misura cautelare, prevedendosi una pena superiore a tre anni di reclusione, sulla base di aggravanti estranee alla contestazione. 4. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi. 4.1 Con il primo si eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in assenza dei gravi indizi di colpevolezza ed a seguito di un'erronea qualificazione giuridica dei fatti alla stregua degli artt. 56 e 629 cod. pen. Ricostruita la vicenda storica relativamente alla condotta contestata, i momenti identificativi della finalità estorsiva (la conclusione del preliminare e la richiesta di utilità in cambio della rinuncia all'azione civile e della cancellazione della formalità pregiudizievole) non solo non erano soggettivamente riconducibili al Coppola ma erano privi del carattere fraudolento, escluso espressamente dal giudice civile di primo grado che aveva rigettato la richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nell'ambito del giudizio ex art. 2932 cod. civ. sì che la cancellazione della domanda era stata rinviata al passaggio in giudicato della decisione, decisione altrimenti non giustificabile; quanto alla richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] trattavasi di una proposta transattiva prospettata dai legali della [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna connotazione di minaccia o violenza mediante le quali il Coppola, assiomaticamente ritenuto dominus dell'intera vicenda civilistica, avrebbe inteso perseguire un ingiusto profitto con danno della [OSCURATO:SOCIETA]. 4.2 Con il secondo motivo sono state censurate le considerazioni del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari, incentrate sull'erroneo presupposto della sostanziale "immanenza del pericolo di recidivanza fino al termine dell'iter giudiziale" relativo al preliminare di vendita, attualizzando il rischio di reiterazione del reato per un tempo indeterminato, subordinato a cause estranee alla volontà dell'indagato, rispetto ad un bene indisponibile, atteso il sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il tempo trascorso dalla commissione del reato (circa due anni) e l'assenza di qualsiasi opportunità concreta di reiterazione escludevano il pericolo concreto ed attuale di reiterazione di condotte antigiuridiche analoghe a quelle contestate; infine, la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari era stata negata senza adeguata motivazione, sulla base di considerazioni generiche che costituivano, nella previsione di eventuali violazioni, un aggravamento anticipato della misura stessa. 5. Con motivi nuovi presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono state integrate le censure proposte, con riferimento all'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 16/12/2021 che aveva rigettato la richiesta della [OSCURATO:SOCIETA] di definizione del procedimento di secondo grado con le forme semplificate dell'art. 348 bis cod. proc. civ. per la complessità del contenzioso, da ritenersi pertanto tutt'altro che pretestuoso e strumentale. 4 \'7(k Infine, con nota di deposito del 02/03/2022, la stessa difesa depositava ulteriori documenti già agli atti e menzionati in ricorso, circa la riconducibilità dell'iniziativa giudiziaria contro [OSCURATO:SOCIETA] agli organi della procedura del fallimento svizzero della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, articolati nei ricorsi in esame e nei motivi aggiunti, si presentano all'evidenza infondati nel presente giudizio di legittimità. 1.1 Deve premettersi a riguardo che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 192 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza - Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828). Tale orientamento ha trovato conforto anche in pronunce più recenti (cfr. ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019 - Rv. 276976; sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv. 255460). 1.3 Ne consegue che: a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito - Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698. 1.4 Ciò premesso, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. In essa risultano, infatti, ricostruite le emergenze investigative e tutti gli ulteriori elementi che portano a ritenere che i fatti descritti nella articolata imputazione preliminare si sono verificati e che essi sono riconducibili all'indagato (oltre che ai complici). Entrambi i giudici del procedimento cautelare hanno ricostruito la condotta delittuosa con circostanziati riferimenti alla documentazione acquisita ed agli esiti delle indagini, collocando temporalmente le varie fasi della complessa vicenda contestata, individuando gli elementi che consentono di ricondurre al Coppola la iniziativa giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di utilità (danaro e immobile) per neutralizzarne gli effetti giuridici, precisando la finalità estorsiva della pretesa in danno della [OSCURATO:SOCIETA] con abuso del diritto azionato per scopi estranei alla tutela accordata dall'ordinamento. La diversa prospettazione della difesa, in tale contesto, costituisce una alternativa lettura del quadro indiziario, sicuramente oggetto di approfondimento nella sede di cognizione piena, che non inficia la tenuta logica della motivazione e la congruenza dei dati probatori secondo i criteri richiamati al paragrafo 1.3. Inoltre, la concorde valutazione del Gip e del Tribunale del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ha trovato un preciso elemento di riscontro in altra sede giudiziaria, posto che il Tribunale civile competente con sentenza del 04/05/2021 ha rigettato la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendola infondata - con dichiarazione di intervenuta inefficacia dell'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare ex art. 2645 bis cod. civ. con inopponibilità del contratto alla [OSCURATO:SOCIETA] - senza tuttavia cancellare la trascrizione della domanda stessa sul complesso immobiliare [OSCURATO:PERSONA], in attesa del passaggio in giudicato della sentenza. La attuale pendenza del giudizio in appello, determinata dall'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], rende quindi ancora efficace la formalità (la trascrizione della domanda tendente all'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita) che in sé pregiudica i diritti della [OSCURATO:SOCIETA] la quale, avendo acquisito la proprietà del compendio immobiliare con decreto di trasferimento emesso nell'ambito della procedura del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] spa, a seguito di un ingente investimento in danaro (in qualità di assuntore nel relativo concordato fallimentare) e nella prospettiva di guadagno nel settore immobiliare, è obiettivamente ostacolata a collocare sul mercato le singole realtà edilizie, risultando sub iudice dalle risultanze dei registri immobiliari la facoltà a disporne giuridicamente. 1.5 Per tale ultimo profilo, va altresì rilevato che l'ordinanza impugnata è esente da rilievi sul piano della conformità della fattispecie ai principi di diritto, posto che - per consolidata giurisprudenza, opportunamente richiamata - costituisce intimidazione illegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 cod. pen., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'"an" o nel "quantum" o quando, pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento, se ne realizzi, suo tramite, un distorto ed abusivo esercizio per il conseguimento di scopi "contra ius", dovendosi valutare sia l'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito che l'eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto esercitato (Cass. sez. 2, sent. n. 17574 del 21/03/2013 - dep. 17/04/2013 - Rv. 256219; sez. 2, sent. n. 34242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 20/07/2018 - Rv. 273542). La tenuta logica del ragionamento del tribunale del riesame non è altresì ictu oculi inficiata dal mancato riconoscimento da parte del giudice civile del carattere temerario della lite, ai fini del risarcimento del danno previsto a carico del soccombente dall'art. 96 cod. proc. civ. in quanto si tratta di una valutazione di carattere squisitamente processuale, interna a quel giudizio, attinente alle allegazioni delle parti e che non riguarda le interferenze con la fattispecie estorsiva in esame, in un esame complessivo della vicenda. Lo stesso dicasi per la scelta da parte delle Corte di Appello di definire l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] con il rito ordinario e non in forma semplificata ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ. trattandosi anche in questo caso di una valutazione interna al processo, la cui complessità - in ragione delle prospettazioni delle parti - non implica margini di accoglimento dell'appello. 1.6 Focalizzando l'analisi sui gravi indizi di colpevolezza circa l'accertamento in fatto della condotta contestata, gli snodi argomentativi del tribunale riguardano la riconducibilità al Coppola: a) delle società che risultavano parti del preliminare, nelle qualità indicate; b) dello scopo fraudolento dell'iniziativa giudiziaria; c) della richiesta, ritenuta estorsiva, indirizzata alla [OSCURATO:SOCIETA]. Anche per tali specifici aspetti, la motivazione si sottrae a censure di legittimità. 1.7 Il ruolo del ricorrente nella società [OSCURATO:PERSONA] è specificato alle pagine 7 e seguenti dell'ordinanza impugnata. Gli atti di riferimento sono la sentenza dichiarativa del fallimento, gli accertamenti effettuati in sede penale (condanna del Tribunale di Milano del 24/02/2018, confermata dalla Corte di Appello in data 17/02/2020), le dichiarazioni dello stesso Coppola, attestanti che la società era formalmente intestata ad altri (l'arch. Vanini), ma di fatto gestita dall'indagato che ne era altresì il socio di riferimento attraverso veicoli lussemburghesi formalmente riferibili all'ex coniuge [OSCURATO:PERSONA]; le pronunce penali - sebbene la condanna non sia divenuta definitiva per la pendenza del giudizio in cassazione - sono state a ragioni ritenute elementi rilevanti nel contesto cautelare, in relazione all'accertamento di specifiche circostanze di fatto. D'altra parte, la stessa difesa non pare dubitare della riconducibilità della [OSCURATO:PERSONA] spa al Coppola, prospettandosi anzi che la società fu costituita per far fronte ad una situazione di dissesto patrimoniale del gruppo a lui facente capo. 1.8 La circostanza che il ricorrente era il dominus e anche l'effettivo beneficiario economico di [OSCURATO:PERSONA] sagl - particolarmente contestata dalla difesa - è supportata da elementi di riscontro che assurgono a gravità indiziaria nella tenuta logica dell'ordinanza, non inficiata dalle contrapposte allegazioni di merito tese a far valere aspetti formali della vicenda societaria, ben evincibili dagli atti. Il primo dato è che trattasi di società appartenente pro quota a [OSCURATO:PERSONA], figura - come accennato in precedenza - stabilmente legata al ricorrente da una rete di interessi comuni, con il ruolo spesso di condiscendente prestanome, pur dopo la separazione tra i coniugi (pag.14, con precisi riferimenti anche alla sentenza divenuta definitiva nei confronti della stessa Necci attestante che ella era solo formalmente amministratrice di società amministrate dal Coppola). Tale situazione attesta il collegamento fra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] e correttamente ha avuto valenza prioritaria nel ragionamento indiziario del giudice del riesame; non è stato accertato un rapporto diretto con il socio di maggioranza - vertendosi altrimenti sul piano dell'evidenza probatoria - ma ulteriori snodi del ragionamento, ancorati agli atti del procedimento, corroborano la conclusione sul punto. 1.8.1 A prescindere dal modus operandi del ricorrente - solito a servirsi di prestanomi in apparenza estranei al suo contesto (come nel caso dell'arch. Vanini 8 n per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) - ulteriori significativi supporti logici possono evincersi dalla motivazione. In primo luogo, la funzione del contratto preliminare del 13.1.2015, privo di causa se non quella di ostacolare la trattativa in corso con [OSCURATO:SOCIETA], al pari dell'azione in seguito intrapresa ex art. 2932 cod. civ. per impedire l'investimento della stessa [OSCURATO:SOCIETA] nelle more divenuta per altre vie proprietaria del complesso immobiliare. La simulazione del contratto - secondo il percorso valutativo contenuto nella sentenza penale non definitiva, richiamata a riguardo nella ordinanza impugnata - l'infondatezza della domanda proposta in sede civile, la mancata prova di un'effettiva consistenza patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] che possa giustificare un impegno così gravoso in termini economici, in una logica di investimento nel settore, privano la controparte contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ossia del Coppola) della qualità di parte effettiva ossia di centro autonomo di imputazione di interessi; al contrario, delineano la situazione di apparenza del diritto e di effettiva strumentalità delle iniziative (sostanziali e processuali), a vantaggio esclusivo del ricorrente e delle sue illecite finalità speculative. Conclusione confermata, in termini di indubbia pregnanza sul piano logico, dal fatto che l'azione ex art. 2392 cod. civ. fu intrapresa anni dopo la risoluzione consensuale del contratto preliminare quindi nella consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] che nessuno scopo l'iniziativa giudiziaria poteva avere se non quella di pregiudicare le ragioni di chi, nel frattempo, era divenuto legittimo proprietario del bene promesso in vendita; ossia di costituire per il Coppola la contropartita per le utilità da estorcere. È un dato di fatto che la risoluzione consensuale del contratto preliminare del 31/05/2015 fu formalizzata con atto notarile del 26/02/2016, regolarmente trascritto, con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente alla mancata stipulazione del definitivo di compravendita; che la condizione sospensiva apposta all'atto di risoluzione si avverò, a seguito dell'ammissione al concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (concordato mai omologato, ma oggetto di successiva revoca con dichiarazione di fallimento); che l'avveramento della condizione fu annotato in data 27/05/2016 nei [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che a tale data - ed a prescindere dalle ipotesi difensive basate su documenti allo stato privi di accertata rilevanza ai fini di un'ipotetica conservazione del vincolo obbligatorio - il preliminare cessò di produrre effetti giuridici. Nonostante ciò, il 13/09/2019 - quanto la [OSCURATO:SOCIETA] era divenuta da qualche mese proprietaria del complesso di [OSCURATO:PERSONA], con decreto di trasferimento del 22/05/2019, regolarmente trascritto - la [OSCURATO:PERSONA], attraverso il suo legale rappresentante, trascriveva presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Milano la domanda ex art. 2932 cod. civ. promossa contro [OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica del preliminare del 13/01/2015 e, dunque, il trasferimento del complesso [OSCURATO:PERSONA] (in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 110.000.000 a titolo di risarcimento del danno). La sequenza cronologica degli atti induce a ritenere che la trascrizione della domanda giudiziale aveva l'unica finalità di paralizzare l'investimento della [OSCURATO:SOCIETA], nell'interesse dell'unico soggetto che avrebbe beneficiato di quanto quest'ultima sarebbe stata disposta a corrispondere per la cancellazione volontaria della formalità, prima della definitività della sentenza civile; d'altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai fatto valere alcuna pretesa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con la quale aveva sottoscritto il preliminare, neppure insinuandosi nel passivo fallimentare (in tal senso le dichiarazioni del teste Cavalli nel corso del processo penale di primo grado, riportate a pag. 16 del provvedimento impugnato). 1.8.2 Un ulteriore elemento della riconducibilità della [OSCURATO:PERSONA] al Coppola è stato individuato nel tenore letterale della missiva inviata dai legali della Necci alla [OSCURATO:SOCIETA]. La mail del 09/01/2020 si pone come prosieguo di un colloquio "con il sig. D.C." iniziali che ragionevolmente sono state attribuite a [OSCURATO:PERSONA], indicato anche con la sola lettera C., per l'attinenza di costui ai fatti di cui si discuteva e, soprattutto, per la mancata allegazione da parte della difesa della riferibilità delle iniziali ad altro soggetto coinvolto nella vicenda e della mera coincidenza del dato. In esito - appunto - al colloquio con [OSCURATO:PERSONA] ed il suo difensore, l'accordo proposto sarebbe stato quello di uno scambio di utilità (un do ut des) in base al quale [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe consegnato la somma di un milione e mezzo di euro e favorito il trasferimento dell'[OSCURATO:PERSONA], e il Coppola avrebbe rinunciato all'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] davanti al giudice civile, secondo il tenore letterale della seguente espressione: "per il tuo cliente - id est [OSCURATO:SOCIETA] - risulta essenziale che C. (o chi per lui) rinunci all'iniziativa giudiziaria intrapresa con la società Orizzonte". Letture alternative del dato testuale della mail restano estranee ancora una volta al giudizio di legittimità. 1.9 La richiesta estorsiva risulta attuata, secondo la prospettiva del giudice del riesame, con quella stessa mail, a firma degli avvocati difensori della Necci, inviata al difensore della [OSCURATO:SOCIETA], oltre che con la missiva del Vitali.Anche tale aspetto, ultimo nella sequenza della condotta criminosa, non presenta incongruenze sul piano logico. Il testo della mail, riportato integralmente a pagina 12 della ordinanza impugnata, secondo una interpretazione plausibile, consente di ritenere non solo che la proposta provenga dal Coppola (alle cui esigenze di definire un complesso contenzioso si fa esplicito riferimento) ma anche che costui pretendeva cospicue utilità, promettendo in cambio la rinuncia immediata all'azione civile. Nei ricorsi si è fornita una diversa prospettazione dei fatti incentrata sul carattere transattivo della proposta, nell'ambito di una complessa trattativa in corso, sottolineandosi, da ultimo, come ogni iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] prescindesse dalla volontà del Coppola per essere la società gestita dall'ufficio fallimentare dello stato estero di appartenenza. In realtà, letta la mail nel suo tenore complessivo e nei quattro punti in cui è articolata, il tentativo del Coppola di ottenere la cospicua somma di danaro ed il trasferimento dell'[OSCURATO:PERSONA] risulta collegato alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cod. cov., da effettuarsi a cura di parte, in alternativa alla esecuzione giudiziaria con tempistica dilatata proprio per le iniziative processuali della Orizzonte; plausibilmente, il tribunale del riesame ha quindi ravvisato una sorta di logica sinallagmatica, posto che se il Coppola pretendeva per sé è evidente che era in grado di garantire quanto promesso. E poiché l'azione giudiziaria era fraudolenta, per le ragioni esposte nei punti che precedono, precostituita al solo fine di interferire con i diritti dominicali della [OSCURATO:SOCIETA], è consequenziale sul piano logico che non di proposta transattiva si trattava ma di una pretesa avulsa da un contesto lecito e, pertanto, avente natura estorsiva. Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, che la [OSCURATO:PERSONA], a seguito di fallimento, sia gestita da un ufficio pubblico, posto che dall'intestazione dell'ordinanza della Corte di appello di Milano, da ultimo esibita dalla difesa, ciò non risulta; inoltre, la valutazione va effettuata all'epoca dell'invio della mail in questione. 1.10 Quanto alle numerose altre questioni che la difesa lamenta non essere state esaminate nell'ordinanza impugnata, va ribadito l'insegnamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di riesame, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso di specie - le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo secondo la regola generale per le pronunce emesse in sede di impugnazione (Cass. sez. 1, sent. n. 6128 del 07/11/2013 - dep. 10/02/2014 - Rv. 259170). 2. I motivi relativi alle esigenze cautelari - oggetto di differente valutazione del Tribunale del riesame rispetto al Gip, che aveva rigettato per tale profilo la richiesta di applicazione della misura - sono infondati. Il giudizio di pericolosità sociale, derivante dal rischio di recidiva, prescinde dall'esito infruttuoso del tentativo di estorsione per la resistenza opposta dalla vittima - valorizzata invece dal gip - essendo evidente che la mancata consumazione del reato non esclude in sé la reiterazione della condotta delittuosa, così come sottolineato nell'ordinanza impugnata. Le modalità di commissione del reato stesso, sia pure nella sua forma tentata, possono però essere ritenuti indici sintomatici di una pericolosità ben radicata nel vissuto dell'indagato e suscettibile di ulteriori manifestazioni. È appena il caso di richiamare la giurisprudenza pacifica di questa Corte secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Cass. sez. 5, sent. n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019 - Rv. 277242). 2.1 Nel provvedimento sono indicate le ragioni in base alle quali il pericolo di reiterazione è stato ritenuto concreto ed attuale. Quanto al primo aspetto sono stati valorizzati i precedenti penali del Coppola, ricollegabili anche all'attività imprenditoriale svolta con modalità illecite (condanne definitive per ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 2638, comma primo e secondo cod. civ. e per violazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria); i precedenti giudiziari, tra cui le sentenze milanesi con condanna alla pena di sette anni di reclusione per fatti di bancarotta nonché la sentenza del Tribunale di Roma di condanna a nove anni di reclusione in relazione al fallimento di altre società riconducibili all'indagato; la mancanza di efficacia dissuasiva delle condanne; i collegamenti con un mondo occulto della finanza nel quale realizzare con facilità progetti criminosi, anche manipolando soggetti in grado di prestare la necessaria assistenza; la capacità di pianificare complesse situazioni aventi parvenza legale e fraudolentemente utilizzate per trarne profitto.Circa l'attualità del pericolo di reiterazione, il riferimento è ad una condotta per certi versi seriale, posto che si ripropongono nel tentativo di estorsione in danno della [OSCURATO:SOCIETA] modalità e strumenti tipici di un'azione criminale che senza interruzione - tranne nel periodo di detenzione - tende a danneggiare società e distorcere le regole del mercato immobiliare (abuso di negozi e di rimedi giuridici anche attraverso il ricorso all'opera di professionisti, simulazione e creazioni di apparenze societarie, utilizzo di prestanome, intrecci internazionali). 2.2 A fronte di tale quadro cautelare, la scelta della misura carceraria è stata adeguatamente motivata, in relazione alla capacità dell'indagato di interagire in ambiente esterno e di creare collegamenti per realizzare i propositi criminosi, per cui gli arresti domiciliari sono stati esclusi; in particolare, si è fatto cenno allo varietà di soggetti - parenti, collaboratori, prestanomi, finanziatori - coinvolti nelle attività delittuose, la vasta tipologia dei reati per cui si procede, la facilità di contatti anche dal proprio domicilio. Infine, il tribunale del riesame ha tenuto conto dei criteri indicati dal comma 2 e 2 bis dell'art. 275 cod. proc. pen. applicando la misura in termini proporzionati all'entità dei fatti e considerando la sanzione irrogabile rispetto al reato contestato (artt. 56 - 629 cod. pen.), escludendo ragionevolmente la possibilità del minimo edittale e di riduzione della pena per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. 3. Al rigetto del ricorso - presentato da ciascuno dei due difensori di [OSCURATO:PERSONA] - consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. pro