CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 26989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione, con il quale il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui all'art. 4 legge 110 del 1975, giudicati con due sentenze (1. Corte appello Caltanissetta del 05/11/2018, irr. 21/01/2019, di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 56, 628 cod. pen, 2 e 4 legge 11Ci del 1975; 2. GUP Tribunale Caltanissetta del 13/05/2020, irr. 28/04/2022, di condanna per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 cod. pen, 4 legge 110 del 1975). Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha fatto giusta applicazione del principio di diritto secondo cui il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022 dep. 2023, Valerio, Rv. 284242 - 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249913): la circostanza, incontestata, ed anzi ribadita dal medesimo ricorrente in sede di ricorso, che l'istanza di continuazione in executivis già avanzata in relazione a tutti i reati oggetto delle due sentenze sopra indicate, fosse stata esclusa dal G.E. con ordinanza emessa il 03/03/2023, precludeva la proposizione di analoga istanza anche se limitata ad un solo titolo di reato (art. 4 legge 110 del 1975) tra quelli giudicati con le due sentenze, e ritenuti, nelle due pronunce, avvinti da continuazione interna con le altre ipotesi di reato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C