CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 44182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraz one di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) il fatto di estorsione narrato dalla vittima ha trovato riscontro nelle prove dichiarative assunte in dibattimento; b) la consegna delle chiavi della Smart al Ferretti, ovunque la stessa sia avvenuta, non può che essere stata conseguenza delle gravi minacce che l'imputato gli ha rivolto; c) è irrilevante che la disponibilità delle chiavi dell'autovettura della figlia della vittima la avesse il meccanico incaricato della sua riparazione posto che è certo che la costrizione con minaccia finalizzata ad ottenere il possesso dei veicolo indirizzata alla persona offesa, aveva sortito l'effetto di consegna di tale autovettura all'imputato; d) soltanto la serietà e l'efficacia delle minacce proferite dal Ferretti al [OSCURATO:PERSONA] può giustificare l'attribuzione all'imputato, alterato dall'assunzione di alcol, del possesso di un autoveicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a fermo amministrativo; che, per tale ragione, gli stessi devono ritenersi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 392 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto non proposto in appello; a tale proposito si deve ricordare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. .5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere esten